CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 11808/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16301-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1448/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/12/2021 R.G.N. 1027/2021; Oggetto Lavoro privato R.G.N.16301/2022 Cron. Rep. Ud.06/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha respinto – per quanto qui rileva – l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA]; 2. la Corte ha argomentato: “Nel caso in esame la stessa (Chiarello) fonda le sue pretese su di un ipotetico, quanto non provato, rapporto di lavoro che si sarebbe sviluppato nell’arco temporale di un ventennio (1992-2013) presso la medesima azienda gestita da [OSCURATO:PERSONA]”; tuttavia, per la Corte “la Chiariello non ha assolto l’onere di dimostrare la sussistenza del presupposto di fatto sotteso al diritto di invocare l’intero credito per cui è causa […] ed infatti l’unico capitolo istruttorio formulato dalla lavoratrice non è idoneo a dimostrare l’unicità del contratto di lavoro dal 7 febbraio 1992 al 16 ottobre 2013, né l’accordo tra le parti per una cessione del contratto avvenuta tra il cedente [OSCURATO:PERSONA], allora nella qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA], ed il cessionario [OSCURATO:PERSONA]”; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Chiarello con un unico motivo; hanno resistito con distinti controricorsi gli intimati; la parte ricorrente ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE1. il motivo di impugnazione denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1406 c.c.; si sostiene: “la Corte di Appello non mette in dubbio l’esistenza di un accordo tra i datori di lavoro per la cessione del contratto di lavoro subordinato, ma richiede che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa con le stesse modalità ”; si sostiene che la diversa modalità di prestazione non rileverebbe ai fini dell’applicazione dell’art. 1406 c.c.; 2. il motivo è inammissibile; esso si fonda su di una errata lettura della sentenza impugnata, la quale, come riportato nello storico della lite, non ha affatto accertato l’esistenza di un accordo per la cessione del contratto di lavoro tra le parti, al contrario espressamente escluso, avendo la Corte pure ritenuto che neanche fosse provato un rapporto di lavoro “che si sarebbe sviluppato nell’arco temporale di un ventennio (1992-2013) presso la medesima azienda gestita da [OSCURATO:PERSONA]”; inoltre, il vizio evocato di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione, per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte, non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il processo di sussunzione, nell'ambito del sindacato sulla falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata, mentre, nella specie, la dedotta violazione dell’art. 1406 c.c. transita attraverso una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice del merito al quale compete; 3. pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese regolate secondo soccombenza come da dispositivo liquidate n favore di ciascuna delle parti controricorrenti, con attribuzione per l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], che si è dichiarata antistataria; occorre, altresì, dare atto della sussistenza per il ricorrente dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, per il versamento dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di ciascuna delle parti controricorrenti in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario al 15% e accessori secondo legge, con distrazione per l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1