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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2023

Cassazione n. 28757/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze enliesse dalla Corte di appello di Roma: - in data 23 giugno 2019 (condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 30 ottobre 2018); - in data 10 settembre 2019 (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 13 aprile 2018); - in data 29 marzo 2021(condanna per il reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen., commesso il 9 giugno 2020); A ragione osserva che i reati sono stati commessi in arco temporale tutt'altro che irrilevante (più di sei mesi) e con modalità esecutive diverse (cessione di marijuana in un'occasione da solo all'interno di una sala giochi, nell'altra, in strada e con complici) e che non è stata prodotta documentazione attestante lo stato di tossicodipendenza del condannato.

In ogni caso, dalla lettura del Casellario giudiziale si evince che Buba si è abitualmente dedicato alla consumazione di reati per scelta di vita rivolta ad ottenere dall'attività illecita, spie nel settore del traffico di strafacenti, le fonti ordinarie di sostentamento

2. Ricorre 3ammeh Buba, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi.

2.1. Con il primo denuncia inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 178, comma 1 lett.

C), 179, comma 1, e 180 cod. proc. pen.

Lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia svolto l'udienza di trattazione definendo il procedimento, nominando un sostituto processuale ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nonostante il difensore di fiducia ne avesse tempestivamente richiesto rinvio per legittimo impedimento, tramite e-mail, inviata via PEC e pervenuta in cancelleria alle 19.50 del 28 settembre 2022, comunicando l'impossibilità di presenziare all'udienza fissata per il giorno successivo ed allegando attestazione medica relativa alla positività al Covid 19, rilasciata appena un'ora prima.

2.2. Con il secondo motivo denunzia vizio di motivazione nonché violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.

Evidenzia che l'unitarietà del disegno criminoso è stata esclusa in presenza degli indici rivelatori individuati dalla giurisprudenza di legittimità sulla scorta dell'erronea argomentazione secondo la quale sussiste in capo al condannato un obbligo di allegazione dello stato di tossicodipendenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, è infondato.

Condivide il Collegio quanto già affermato da questa Corte, esaminando un caso sovrapponibile a quello in esame, nella recente sentenza Sez. 1, n. 22555/2023 del 11.4.2023, n.m. di cui può seguirsi lo schema argomentativo.

1.1. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che «l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di esecuzione, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza» (Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020 - dep. 2021, Perfetto, Rv. 281058).

Nel caso di specie, risulta documentato l'invio e la ricezione, tramite posta elettronica certificata, della comunicazione dell'impedimento per ragioni di salute documentate.

L'indirizzo elettronico di destinazione del messaggio, tuttavia, non rientra tra quelli attribuiti all'ufficio giudiziario individuati con il provvedimento del direttore generale sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia in data 9 novembre 2020, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto-legge, n. 137, del 28 ottobre 2020.

Si noti che la norma è stata variamente prorogata, da ultimo fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 5-quinquies del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, introdotto dalla legge di conversione n. 199 del 2022, che ha inserito nel d.lgs. n. 150 del 2022 l'art. 87-bis, intitolato "Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze", che consente il deposito a mezzo PEC, già disciplinato dall'art. 24 del d.l. citato, fino al momento in cui, con l'entrata in vigore dei regolamenti indicati dall'art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022, sarà pienamente operativo il nuovo processo penale telematico e, dunque, si potrà ricorrere al sistema di deposito degli atti previsto dall'art. 111-bis cod. proc. pen. 1.2.

Allegato al ricorso si trova copia cartacea del messaggio che risulta inviato all'indirizzo sez9.penale.tribunale.roma©giustiziacertit, indirizzo che, tuttavia, non è presente tra quelli indicati dal citato provvedimento.

Orbene, se deve escludersi, in forza della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 24 d.l. citato, che l'atto inviato a un indirizzo diverso da quello indicato nel richiamato provvedimento sia idoneo a sostituire il deposito previsto dall'art. 121 cod. proc. pen., non risulta neppure la conoscenza sostanziale dell'atto trasmesso, conoscenza che la giurisprudenza di legittimità riconnetteva, prima dell'introduzione della disciplina emergenziale ora inserita nel codice di rito, alla effettiva messa a disposizione del giudice dell'atto impropriamente trasmesso telematicamente.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che «la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'ufficio di cancelleria del giudice procedente comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi della regolare ricezione della "e-mail" da parte del predetto ufficio.

Fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore inoltrata in data anteriore alle disposizioni introdotte con l'art. 24, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176» (Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, Belisario, Rv. 281667).

In senso contrario non rileva quanto affermato in Sez. 1, n. 13971 del 30 marzo 2021 (ric. [OSCURATO:PERSONA], non massimata), secondo la quale l'istanza di differimento di udienza per legittimo impedimento deve intendersi giunta alla conoscenza del giudice nel momento in cui è pervenuta all'indirizzo istituzionale della cancelleria, a prescindere dal suo materiale inserimento nel fascicolo processuale, poiché, oltre ad essere una pronuncia isolata, il principio è stato espresso in relazione a un fatto antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 137 del 2020, che ha introdotto la disciplina della quale si è dianzi dato conto.

1.3. D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha pure precisato che, sotto il vigore della disciplina emergenziale richiamata dal ricorrente, «in tema di legittimo impedimento del difensore comunicato mediante posta elettronica certificata secondo la disciplina emergenziale per Covid-19, la prova della ricezione deve avvenire mediante l'annotazione e l'attestazione di cancelleria di cui all'art. 24, comma 5 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, in assenza delle quali è onere del difensore produrre in giudizio l'originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, attestante l'avvenuto recapito nella casella del destinatario» (Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, Belisario, Rv. 281667 - 02).

È, quindi, sufficiente sottolineare che nel fascicolo processuale non risulta l'annotazione di cancelleria relativa all'arrivo del messaggio e al suo inserimento negli atti processuali, mentre il ricorrente non ha dato prova del contrario, avendo egli prodotto la copia anastatica (id est: una copia cartacea anziché l'originale informatico) del messaggio PEC inviato a una casella di posta diversa da quella prevista.

In difetto di valore legale del deposito effettuato dal difensore mediante l'invio tramite PEC a un indirizzo non compreso in quello determinato dal provvedimento del direttore generale sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia in data 9 novembre 2020, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto- legge, n. 137, del 28 ottobre 2020, e in mancanza della prova, che spettava al ricorrente fornire, della effettiva conoscenza in capo al giudice della richiesta di rinvio per impedimento professionale avanzata in modo irregolare dalla parte, non può che concludersi per il rigetto del ricorso.

2. Il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

Al Tribunale che ha escluso l'unitarietà del disegno criminoso sulla base di precisi elementi fattuali e seguendo un percorso motivazionale logico e coerente, la difesa ricorrente oppone argomentazioni generiche, per di più sollecitando apprezzamenti estranei al giudizio di legittimità e prospettando questioni giuridiche manifestamente infondate in tema di onere di allegazione dello stato di tossicodipendenza.

A quest'ultimo proposito, va ricordato che il giudice dell'esecuzione adito in sede di riconoscimento della continuazione, viola l'obbligo di motivazione sullo stato di tossicodipendenza del condannato, elevato dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. a circostanza rilevante ai fini della decisione, solo se ometta di considerare tale condizione o la svaluti totalmente senza adeguata giustificazione purché specificamente dedotta e corroborata da idonea documentazione (da ultimo Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187 - 01).

3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma :1, primo periodo, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze enliesse dalla Corte di appello di Roma: - in data 23 giugno 2019 (condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 30 ottobre 2018); - in data 10 settembre 2019 (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 13 aprile 2018); - in data 29 marzo 2021(condanna per il reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen., commesso il 9 giugno 2020); A ragione osserva che i reati sono stati commessi in arco temporale tutt'altro che irrilevante (più di sei mesi) e con modalità esecutive diverse (cessione di marijuana in un'occasione da solo all'interno di una sala giochi, nell'altra, in strada e con complici) e che non è stata prodotta documentazione attestante lo stato di tossicodipendenza del condannato. In ogni caso, dalla lettura del Casellario giudiziale si evince che Buba si è abitualmente dedicato alla consumazione di reati per scelta di vita rivolta ad ottenere dall'attività illecita, spie nel settore del traffico di strafacenti, le fonti ordinarie di sostentamento 2. Ricorre 3ammeh Buba, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 178, comma 1 lett. C), 179, comma 1, e 180 cod. proc. pen. Lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia svolto l'udienza di trattazione definendo il procedimento, nominando un sostituto processuale ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nonostante il difensore di fiducia ne avesse tempestivamente richiesto rinvio per legittimo impedimento, tramite e-mail, inviata via PEC e pervenuta in cancelleria alle 19.50 del 28 settembre 2022, comunicando l'impossibilità di presenziare all'udienza fissata per il giorno successivo ed allegando attestazione medica relativa alla positività al Covid 19, rilasciata appena un'ora prima. 2.2. Con il secondo motivo denunzia vizio di motivazione nonché violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. Evidenzia che l'unitarietà del disegno criminoso è stata esclusa in presenza degli indici rivelatori individuati dalla giurisprudenza di legittimità sulla scorta dell'erronea argomentazione secondo la quale sussiste in capo al condannato un obbligo di allegazione dello stato di tossicodipendenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, è infondato. Condivide il Collegio quanto già affermato da questa Corte, esaminando un caso sovrapponibile a quello in esame, nella recente sentenza Sez. 1, n. 22555/2023 del 11.4.2023, n.m. di cui può seguirsi lo schema argomentativo. 1.1. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che «l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di esecuzione, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza» (Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020 - dep. 2021, Perfetto, Rv. 281058). Nel caso di specie, risulta documentato l'invio e la ricezione, tramite posta elettronica certificata, della comunicazione dell'impedimento per ragioni di salute documentate. L'indirizzo elettronico di destinazione del messaggio, tuttavia, non rientra tra quelli attribuiti all'ufficio giudiziario individuati con il provvedimento del direttore generale sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia in data 9 novembre 2020, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto-legge, n. 137, del 28 ottobre 2020. Si noti che la norma è stata variamente prorogata, da ultimo fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 5-quinquies del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, introdotto dalla legge di conversione n. 199 del 2022, che ha inserito nel d.lgs. n. 150 del 2022 l'art. 87-bis, intitolato "Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze", che consente il deposito a mezzo PEC, già disciplinato dall'art. 24 del d.l. citato, fino al momento in cui, con l'entrata in vigore dei regolamenti indicati dall'art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022, sarà pienamente operativo il nuovo processo penale telematico e, dunque, si potrà ricorrere al sistema di deposito degli atti previsto dall'art. 111-bis cod. proc. pen. 1.2. Allegato al ricorso si trova copia cartacea del messaggio che risulta inviato all'indirizzo sez9.penale.tribunale.roma©giustiziacertit, indirizzo che, tuttavia, non è presente tra quelli indicati dal citato provvedimento. Orbene, se deve escludersi, in forza della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 24 d.l. citato, che l'atto inviato a un indirizzo diverso da quello indicato nel richiamato provvedimento sia idoneo a sostituire il deposito previsto dall'art. 121 cod. proc. pen., non risulta neppure la conoscenza sostanziale dell'atto trasmesso, conoscenza che la giurisprudenza di legittimità riconnetteva, prima dell'introduzione della disciplina emergenziale ora inserita nel codice di rito, alla effettiva messa a disposizione del giudice dell'atto impropriamente trasmesso telematicamente. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che «la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'ufficio di cancelleria del giudice procedente comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi della regolare ricezione della "e-mail" da parte del predetto ufficio. Fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore inoltrata in data anteriore alle disposizioni introdotte con l'art. 24, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176» (Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, Belisario, Rv. 281667). In senso contrario non rileva quanto affermato in Sez. 1, n. 13971 del 30 marzo 2021 (ric. [OSCURATO:PERSONA], non massimata), secondo la quale l'istanza di differimento di udienza per legittimo impedimento deve intendersi giunta alla conoscenza del giudice nel momento in cui è pervenuta all'indirizzo istituzionale della cancelleria, a prescindere dal suo materiale inserimento nel fascicolo processuale, poiché, oltre ad essere una pronuncia isolata, il principio è stato espresso in relazione a un fatto antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 137 del 2020, che ha introdotto la disciplina della quale si è dianzi dato conto. 1.3. D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha pure precisato che, sotto il vigore della disciplina emergenziale richiamata dal ricorrente, «in tema di legittimo impedimento del difensore comunicato mediante posta elettronica certificata secondo la disciplina emergenziale per Covid-19, la prova della ricezione deve avvenire mediante l'annotazione e l'attestazione di cancelleria di cui all'art. 24, comma 5 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, in assenza delle quali è onere del difensore produrre in giudizio l'originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, attestante l'avvenuto recapito nella casella del destinatario» (Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, Belisario, Rv. 281667 - 02). È, quindi, sufficiente sottolineare che nel fascicolo processuale non risulta l'annotazione di cancelleria relativa all'arrivo del messaggio e al suo inserimento negli atti processuali, mentre il ricorrente non ha dato prova del contrario, avendo egli prodotto la copia anastatica (id est: una copia cartacea anziché l'originale informatico) del messaggio PEC inviato a una casella di posta diversa da quella prevista. In difetto di valore legale del deposito effettuato dal difensore mediante l'invio tramite PEC a un indirizzo non compreso in quello determinato dal provvedimento del direttore generale sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia in data 9 novembre 2020, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto- legge, n. 137, del 28 ottobre 2020, e in mancanza della prova, che spettava al ricorrente fornire, della effettiva conoscenza in capo al giudice della richiesta di rinvio per impedimento professionale avanzata in modo irregolare dalla parte, non può che concludersi per il rigetto del ricorso. 2. Il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. Al Tribunale che ha escluso l'unitarietà del disegno criminoso sulla base di precisi elementi fattuali e seguendo un percorso motivazionale logico e coerente, la difesa ricorrente oppone argomentazioni generiche, per di più sollecitando apprezzamenti estranei al giudizio di legittimità e prospettando questioni giuridiche manifestamente infondate in tema di onere di allegazione dello stato di tossicodipendenza. A quest'ultimo proposito, va ricordato che il giudice dell'esecuzione adito in sede di riconoscimento della continuazione, viola l'obbligo di motivazione sullo stato di tossicodipendenza del condannato, elevato dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. a circostanza rilevante ai fini della decisione, solo se ometta di considerare tale condizione o la svaluti totalmente senza adeguata giustificazione purché specificamente dedotta e corroborata da idonea documentazione (da ultimo Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187 - 01). 3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma :1, primo periodo, cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
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