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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00618/2026

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9035/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S .r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliata presso l’ indicato indirizzo PEC de gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta no e difendono -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., già rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. e ora dalla incorporante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. -intimati - avverso la sentenza n. 387/2022 de l la Corte d’appello di Bari , pubblicatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.11.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione presentò domanda di concordato preventivo liquidatorio dinanzi al Tribunale di Bari, il quale, ravvisata la inammissibilità della proposta concordataria, dichiarò il fallimento della società, suistanza dei creditori [OSCURATO:SOCIETA].

Con reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 legge fall., la società impugnò la sentenza dichiarativa del fallimento innanzi alla Corte d’Appello di Bari, contestando l’erroneità della valutazione, da parte del tribunale, del profilo della fattibilità economica del concordato preventivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c., e l’erronea valutazione della c.t.u. espletata in altro giudizio, nonché la nullità della declaratoria di fallimento.

La corte territoriale rigettò il reclamo.

In particolare, la corte condivise la motivazione del t ribunale in ordine alla inettitudine della proposta concordataria adassicurare, a norma dell’art. 160, comma 4, legge fall., il pagamento di almeno il venti per cento dei crediti chirografari.

Inoltre, ritenne che la valutazione da parte del tribunale della c.t.u. espletata nel corso del procedimento tra [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (originaria titolare del credito, poi ceduto a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) e la società fallita, riguardante l’accertamento del carattere usurario del mutuo fondiario contratto da quest’ultima, non integrasse un vizio di ultrapetizione, posto che,con tale verifica, il t ribunale aveva intes o a ccertare , in via incidentale , l’ammontare del credito di Siena NPL S .r.l., al fine di determinare il fabbisogno concordatario e quindi la fattibilità del concordato.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, articolato indue motivi. [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l si è difesa con controricorso, mentre il fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. sonorimasti intimat i .

È stata disposta la trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., prima della quale si è costituita con un nuovo difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., subentrata per incorporazioneSIENA [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente censura la sentenza della Corte d’Appello di Bari per violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., degli artt. 162, comma 2, e 160, comma 4, leggefall.

La ricorrente si duole che l’esclusione della fattibilità giuridica del concordato preventivo , giacché carente della condizione di ammissibilità di cui all’art. 160, comma 4, legge fall., siastata condotta in base ad una valutazione in termini di probabilità prognostica della soddisfazione dei creditori e non in termini di certezza processuale della mancanza di una condizione di ammissibilità della proposta.

Nella specie, le stime del valore degli immobili facenti parte dell’attivo concordatario furono disattesedai giudici del merito sulla base dell’argomento cheerano andate deserti più successiv i esperimenti di vendita dispostiin una procedura di esecuzione individuale concernente i predetti beni.

La ricorrente si duole che, in tal modo, il giudice del reclamo abbiadato rilevanza al prezzo d i vendita , piuttosto che al valore oggettivo de i ben i , così pronosticando , e non accertando giudizialmente, l’impossibilità di soddisfazione dei crediti chirografari in misura almeno pari al venti per cento.

2. Con il secondo motivo di ricorso, viene denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., rispetto agli artt. 161, 162, comma 2, e 160, comma 4, legge fall.

Nello specifico, la c orte d’appello avrebbe errato, incorrendo così in un vizio di ultrapetizione, nel fondare la propria valutazione circa la fattibilità giuridica della proposta concordataria sulla delibazione di una domanda giudiziale relativa aun credito iscritto al passivo, oggetto di accertamento in altro giudizio, senza invece censurare la prodotta attestazione integrativa, che per quel credito indicava un importo inferiore , e senza confrontarsi con il parere favorevole espresso dai commissari giudiziali.

In più, la corte territoriale sarebbe incorsa anche in un errore di percezione della prova, in relazione alla condizione di ammissibilità di cui all’art. 160, comma 4, legge fall.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La questione riguarda l’interpretazione dell’art. 160, comma 4, legge fall., introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, convertito con modif icazioni dalla l egge n. 132 del 2015, secondo cui «In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari.

La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis».

Non c’è dubbio (e nemmeno la ricorrente mette in dubbio) che con tale disposizione si è previsto, per il solo concordato liquidatorio, un requisito di ammissibilità (altrimenti definito di fattibilità giuridica)consistente nella necessità che «la proposta di concordato» assicur i il pagamento dei crediti chirografari almeno nella misura del venti per cento(Cass. nn. 13224/2021; 11522/2020).

Si tratta quindi di stabilire in che cosa consista esattamente tale requisito di ammissibilità.

Il termine «assicurare», in quanto riferito alla «proposta», significa, innanzitutto, che il debitore deve assumere l’obbligo di pagarei creditori chirografari (ab origine o degradati ai sensi dell’art. 160, comma 2, legge fall.)nella misura minima indicata dalla legge, con la conseguenza che, dopo l’omologazione, il pagamento dei creditori chirografari in una misura inferiore comporterebbe di per sé un inadempimento del concordato , trattandosi di una proposta vincolante per il debitore (per l a diversaregula iuris vigente prima dell’entrata in vigor e dell’art.160, comma 4, legge fall., v.

Cass. n. 20652/2019).

Ma il termine «assicurare» ha anche un significato ulteriore, che è riferibile al piano di concordato, nel senso che questo deve consentire diprevedere, con ragionevole certezza, che la percentualeminima di legge sarà effettivamente pagata a tutti i creditori chirografari.

Pertanto , la verifica richiesta al tribunale attiene allavalutazione prognostica sull’adempimento del concordato enon certo, come sostiene parte ricorrente, nel senso che l’inammissibilitàdebba essere dichiarata solo quando si abbia la «certezza processuale» dell’impossibilità di adempiere;bensì, al contrario, nel senso che la proponente può essere ammessa al concordato solo quando sussiste un a alta probabilità di adempimento(ovverosia quando l’adempimento è assicurato).

La Corte d’Appello di Bari ha quindi fatto corretta applicazione di tale norma , essendosi posta nella gius ta prospettiva di una previsionedell’esito della futura liquidazione dei beni della società proponente il concordato.

E, a tal fine, ha considerato prevalente il dato concreto e fattuale dell’esito negativo di plurimi esperimenti di vendita nell’esecuzione individuale avviata ben prima della domanda di concordato, rispetto al dato, puramente teorico, delle stime sul valore dei beni, per quanto avallate dall’attestazione dell’esperto indipendente.

Anche questa impostazione risulta del tutto coerente rispetto all’assolvimento del compito assegnato dalla legge al giudice, il quale, per pronosticare quale sarà la misura di soddisfacimento dei creditori, deve fare una previsione su quello che sarà il ricavato della liquidazione e non deve invece affidarsi a un (inesistente) «valore oggettivo» dei beni.Il valore di stima dei beni assume soltanto una funzione strumentale rispettoalla previsione del ricavato della liquidazione e, in tale direzione, assai più significativa è stata la constatazione del dato empirico che quei beni non avevano trovato acquirenti nonostante fossero statimessi in vendita a prezzi nettamente inferiori al valore di stima.

Per riaccreditare il valore di stimanella giusta ottica di una previsione sul ricavato dalla futura liquidazione dei benisarebbe stato necessarioallegare qualche anomalia o disfunzione negli esperimenti di vendita nell’esecuzione individuale (in modo da svilirne l’idoneitàa dimostrare lo scarso gradimento di quei beni sul mercato) oppure la sopravvenienza di un significativo fatto nuovo (quale potrebbe essere, tipicamente, l’offerta vincolata di un soggettocredibile per l’acquisto dei beni al prezzo di stima).

Ma nulla del genere risulta essere stato mai sottoposto all’attenzione dei giudici del merito, né si prospetta nel ricorso, essendo quest’ultimo tutto incentrato sulla tesi, infondata e incoerente, della rilevanza del «valore oggettivo», e non del prevedibile prezzo di vendita, al fine della verifica della sussistenza del requisito di ammissibilità posto dall’art. 160, comma 4, legge fall.

È utile precisare che i giudic i del merito non aveva no alcuna necessità di contestare il contenuto e il metodo delle perizie di stima, proprio perché il loro giudizio prognostico sull’esito della liquidazione era basato sul diverso (e prevalente) criterio della valorizzazione deldato di fatto degli inutili tentativi di vendita.

Un bene può avereun determinato valore, in base a un utilizzo ineccepibile degli strumenti offerti dalla tecnica estimativa e, tuttavia, non trovare acquirenti disposti a pagare un prezzo equivalente al valore di stima.

Quello che conta, ai fini del rispetto della condizione posta dall’art. 160, comma 4, legge fall., è il pronostico sul prezzo di vendita dei beni ; e se tale pronostico può essere fatto in base a un dato più concreto e significativo del valore di stima, quest’ultimo rimane irrilevante e non ha bisogno di essere confutato sul piano della sua correttezza concettuale.

Ben diverso sarebbe il caso se il giudice del merito avesse disatteso la stima prodotta dal debitore, e avallata dall’attestatore, valorizzando una diversa stima, svolta nel corso del procedimento per l’ammissione al concordato preventivo.

Infatti, in quel caso, trattandosi di mettere a confronto due diverse stime, il giudice dovrebbe esporre le ragioni della preferenza data all’una piuttosto che all’altra, non potendo a tal fine considerare aprioristicamente più attendibile una delle duesolo perché redatta dallo stimatore nominato dai commissari giudiziali (v., in tal senso, Cass. n. 1393/2024, con riguardoa un caso in cui si trattava de lla stima dei costi della procedura, ritenuti dal giudice del merito decisivi per negare la fattibilità del piano). 4.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

4.1. La denuncia del vizio di ultrapetizione è formulata in termini non comprensibili, posto che oggetto del procedimento era la domanda di ammissione al concordato preventivo e che la decisione di rigettorisponde in modo perfettamente aderente a quella domanda.

La valutazione, in via incidentale, dell’ammontare del credito vantato da Siena [OSCURATO:SOCIETA] S .r.l. e oggetto di accertamento in un giudizio pendente era operazione necessaria al fine di stabilire il fabbisogno concordatario e la conseguente possibilità di adempiere il concordato.

L’affermazione secondo cui il giudice del merito, nel valutare l’ammontare del credito di Siena [OSCURATO:SOCIETA] S .r.l. avrebbe dovuto attenersi a quanto attestato dall’esperto indipendente, oltre a non avere nulla a che vedere con il vizio di ultrapetizione, è chiaramente errata, spettando soltanto al giudice la valutazione degli aspetti giuridici della fattibilità del piano, qual è quello relativo alla fondatezza o meno delle contestazioni mosse dalla debitrice su ll’ammontare del credito della banca con riguardo al preteso carattere usurario degli interessi applicati sui finanziamentierogati.

Sotto questo profilo, il motivo di ricorso è inammissibile anche per difetto di specificità, posto che non viene indicato quale trattamento la proposta riservava alla creditriceSiena [OSCURATO:SOCIETA]., né in che modoe in che misura l’auspicata riduzione dell’importo dovuto avrebbe potuto incidere sul fabbisogno concordatario.

4.2. Del pari incomprensibile è la denuncia del preteso «errore di percezione» della prova , con cui la ricorrente pare riproporre la questione – già valutata con riguardo al primo motivo –della stima dei beni immobili da liquidare a vantaggio dei creditori.

Fermo restando che non si comprende in cosa consisterebbe l’errore di percezione, merita di essere sottolineato l’errore in cui cade, invece, la ricorrente nel percepire il contenuto della sentenza impugnata, laddove sostieneche la corte d’appello avrebbe «affermato l’esistenza di un attivo concordatario complessivamente inferiore di circa € 300.000 rispetto a quello periziato e attestato».

Infatti, la differenza indicata in sentenza tra valori di stima e prezzi da offrire nei tentativi di vendita rimasti infruttuosi è ben superiore (solo con riferimento al capannone di proprietà della ricorrente, a fronte di una stima di € 2.932.500,00, si legge di un esperimento di vendita andato deserto al prezzo base di € 1.319.625, cui corrisponde una offerta minima pari ad € 1.055.700), mentre quello che risulta in sentenza di valore prossimo a € 300.000 è il deficit tra fabbisogno concordatario e prevedibilericavato dalla vendita dei beni ( € 2.962.969,49 – € 2.631.526,50).

5. Rigettato il ricorso, le spese legali relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della controricorrente.

Non si dà luogo invece a decisione sulle spese nei confronti delle parti rimaste intimate. 6.Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M La Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese legali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 8.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9035/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S .r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliata presso l’ indicato indirizzo PEC de gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta no e difendono -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., già rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. e ora dalla incorporante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. -intimati - avverso la sentenza n. 387/2022 de l la Corte d’appello di Bari , pubblicatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.11.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione presentò domanda di concordato preventivo liquidatorio dinanzi al Tribunale di Bari, il quale, ravvisata la inammissibilità della proposta concordataria, dichiarò il fallimento della società, suistanza dei creditori [OSCURATO:SOCIETA]. Con reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 legge fall., la società impugnò la sentenza dichiarativa del fallimento innanzi alla Corte d’Appello di Bari, contestando l’erroneità della valutazione, da parte del tribunale, del profilo della fattibilità economica del concordato preventivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c., e l’erronea valutazione della c.t.u. espletata in altro giudizio, nonché la nullità della declaratoria di fallimento. La corte territoriale rigettò il reclamo. In particolare, la corte condivise la motivazione del t ribunale in ordine alla inettitudine della proposta concordataria adassicurare, a norma dell’art. 160, comma 4, legge fall., il pagamento di almeno il venti per cento dei crediti chirografari. Inoltre, ritenne che la valutazione da parte del tribunale della c.t.u. espletata nel corso del procedimento tra [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (originaria titolare del credito, poi ceduto a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) e la società fallita, riguardante l’accertamento del carattere usurario del mutuo fondiario contratto da quest’ultima, non integrasse un vizio di ultrapetizione, posto che,con tale verifica, il t ribunale aveva intes o a ccertare , in via incidentale , l’ammontare del credito di Siena NPL S .r.l., al fine di determinare il fabbisogno concordatario e quindi la fattibilità del concordato. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, articolato indue motivi. [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l si è difesa con controricorso, mentre il fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. sonorimasti intimat i . È stata disposta la trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., prima della quale si è costituita con un nuovo difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., subentrata per incorporazioneSIENA [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente censura la sentenza della Corte d’Appello di Bari per violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., degli artt. 162, comma 2, e 160, comma 4, leggefall. La ricorrente si duole che l’esclusione della fattibilità giuridica del concordato preventivo , giacché carente della condizione di ammissibilità di cui all’art. 160, comma 4, legge fall., siastata condotta in base ad una valutazione in termini di probabilità prognostica della soddisfazione dei creditori e non in termini di certezza processuale della mancanza di una condizione di ammissibilità della proposta. Nella specie, le stime del valore degli immobili facenti parte dell’attivo concordatario furono disattesedai giudici del merito sulla base dell’argomento cheerano andate deserti più successiv i esperimenti di vendita dispostiin una procedura di esecuzione individuale concernente i predetti beni. La ricorrente si duole che, in tal modo, il giudice del reclamo abbiadato rilevanza al prezzo d i vendita , piuttosto che al valore oggettivo de i ben i , così pronosticando , e non accertando giudizialmente, l’impossibilità di soddisfazione dei crediti chirografari in misura almeno pari al venti per cento. 2. Con il secondo motivo di ricorso, viene denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., rispetto agli artt. 161, 162, comma 2, e 160, comma 4, legge fall. Nello specifico, la c orte d’appello avrebbe errato, incorrendo così in un vizio di ultrapetizione, nel fondare la propria valutazione circa la fattibilità giuridica della proposta concordataria sulla delibazione di una domanda giudiziale relativa aun credito iscritto al passivo, oggetto di accertamento in altro giudizio, senza invece censurare la prodotta attestazione integrativa, che per quel credito indicava un importo inferiore , e senza confrontarsi con il parere favorevole espresso dai commissari giudiziali. In più, la corte territoriale sarebbe incorsa anche in un errore di percezione della prova, in relazione alla condizione di ammissibilità di cui all’art. 160, comma 4, legge fall. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. La questione riguarda l’interpretazione dell’art. 160, comma 4, legge fall., introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, convertito con modif icazioni dalla l egge n. 132 del 2015, secondo cui «In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis». Non c’è dubbio (e nemmeno la ricorrente mette in dubbio) che con tale disposizione si è previsto, per il solo concordato liquidatorio, un requisito di ammissibilità (altrimenti definito di fattibilità giuridica)consistente nella necessità che «la proposta di concordato» assicur i il pagamento dei crediti chirografari almeno nella misura del venti per cento(Cass. nn. 13224/2021; 11522/2020). Si tratta quindi di stabilire in che cosa consista esattamente tale requisito di ammissibilità. Il termine «assicurare», in quanto riferito alla «proposta», significa, innanzitutto, che il debitore deve assumere l’obbligo di pagarei creditori chirografari (ab origine o degradati ai sensi dell’art. 160, comma 2, legge fall.)nella misura minima indicata dalla legge, con la conseguenza che, dopo l’omologazione, il pagamento dei creditori chirografari in una misura inferiore comporterebbe di per sé un inadempimento del concordato , trattandosi di una proposta vincolante per il debitore (per l a diversaregula iuris vigente prima dell’entrata in vigor e dell’art.160, comma 4, legge fall., v. Cass. n. 20652/2019). Ma il termine «assicurare» ha anche un significato ulteriore, che è riferibile al piano di concordato, nel senso che questo deve consentire diprevedere, con ragionevole certezza, che la percentualeminima di legge sarà effettivamente pagata a tutti i creditori chirografari. Pertanto , la verifica richiesta al tribunale attiene allavalutazione prognostica sull’adempimento del concordato enon certo, come sostiene parte ricorrente, nel senso che l’inammissibilitàdebba essere dichiarata solo quando si abbia la «certezza processuale» dell’impossibilità di adempiere;bensì, al contrario, nel senso che la proponente può essere ammessa al concordato solo quando sussiste un a alta probabilità di adempimento(ovverosia quando l’adempimento è assicurato). La Corte d’Appello di Bari ha quindi fatto corretta applicazione di tale norma , essendosi posta nella gius ta prospettiva di una previsionedell’esito della futura liquidazione dei beni della società proponente il concordato. E, a tal fine, ha considerato prevalente il dato concreto e fattuale dell’esito negativo di plurimi esperimenti di vendita nell’esecuzione individuale avviata ben prima della domanda di concordato, rispetto al dato, puramente teorico, delle stime sul valore dei beni, per quanto avallate dall’attestazione dell’esperto indipendente. Anche questa impostazione risulta del tutto coerente rispetto all’assolvimento del compito assegnato dalla legge al giudice, il quale, per pronosticare quale sarà la misura di soddisfacimento dei creditori, deve fare una previsione su quello che sarà il ricavato della liquidazione e non deve invece affidarsi a un (inesistente) «valore oggettivo» dei beni.Il valore di stima dei beni assume soltanto una funzione strumentale rispettoalla previsione del ricavato della liquidazione e, in tale direzione, assai più significativa è stata la constatazione del dato empirico che quei beni non avevano trovato acquirenti nonostante fossero statimessi in vendita a prezzi nettamente inferiori al valore di stima. Per riaccreditare il valore di stimanella giusta ottica di una previsione sul ricavato dalla futura liquidazione dei benisarebbe stato necessarioallegare qualche anomalia o disfunzione negli esperimenti di vendita nell’esecuzione individuale (in modo da svilirne l’idoneitàa dimostrare lo scarso gradimento di quei beni sul mercato) oppure la sopravvenienza di un significativo fatto nuovo (quale potrebbe essere, tipicamente, l’offerta vincolata di un soggettocredibile per l’acquisto dei beni al prezzo di stima). Ma nulla del genere risulta essere stato mai sottoposto all’attenzione dei giudici del merito, né si prospetta nel ricorso, essendo quest’ultimo tutto incentrato sulla tesi, infondata e incoerente, della rilevanza del «valore oggettivo», e non del prevedibile prezzo di vendita, al fine della verifica della sussistenza del requisito di ammissibilità posto dall’art. 160, comma 4, legge fall. È utile precisare che i giudic i del merito non aveva no alcuna necessità di contestare il contenuto e il metodo delle perizie di stima, proprio perché il loro giudizio prognostico sull’esito della liquidazione era basato sul diverso (e prevalente) criterio della valorizzazione deldato di fatto degli inutili tentativi di vendita. Un bene può avereun determinato valore, in base a un utilizzo ineccepibile degli strumenti offerti dalla tecnica estimativa e, tuttavia, non trovare acquirenti disposti a pagare un prezzo equivalente al valore di stima. Quello che conta, ai fini del rispetto della condizione posta dall’art. 160, comma 4, legge fall., è il pronostico sul prezzo di vendita dei beni ; e se tale pronostico può essere fatto in base a un dato più concreto e significativo del valore di stima, quest’ultimo rimane irrilevante e non ha bisogno di essere confutato sul piano della sua correttezza concettuale. Ben diverso sarebbe il caso se il giudice del merito avesse disatteso la stima prodotta dal debitore, e avallata dall’attestatore, valorizzando una diversa stima, svolta nel corso del procedimento per l’ammissione al concordato preventivo. Infatti, in quel caso, trattandosi di mettere a confronto due diverse stime, il giudice dovrebbe esporre le ragioni della preferenza data all’una piuttosto che all’altra, non potendo a tal fine considerare aprioristicamente più attendibile una delle duesolo perché redatta dallo stimatore nominato dai commissari giudiziali (v., in tal senso, Cass. n. 1393/2024, con riguardoa un caso in cui si trattava de lla stima dei costi della procedura, ritenuti dal giudice del merito decisivi per negare la fattibilità del piano). 4.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 4.1. La denuncia del vizio di ultrapetizione è formulata in termini non comprensibili, posto che oggetto del procedimento era la domanda di ammissione al concordato preventivo e che la decisione di rigettorisponde in modo perfettamente aderente a quella domanda. La valutazione, in via incidentale, dell’ammontare del credito vantato da Siena [OSCURATO:SOCIETA] S .r.l. e oggetto di accertamento in un giudizio pendente era operazione necessaria al fine di stabilire il fabbisogno concordatario e la conseguente possibilità di adempiere il concordato. L’affermazione secondo cui il giudice del merito, nel valutare l’ammontare del credito di Siena [OSCURATO:SOCIETA] S .r.l. avrebbe dovuto attenersi a quanto attestato dall’esperto indipendente, oltre a non avere nulla a che vedere con il vizio di ultrapetizione, è chiaramente errata, spettando soltanto al giudice la valutazione degli aspetti giuridici della fattibilità del piano, qual è quello relativo alla fondatezza o meno delle contestazioni mosse dalla debitrice su ll’ammontare del credito della banca con riguardo al preteso carattere usurario degli interessi applicati sui finanziamentierogati. Sotto questo profilo, il motivo di ricorso è inammissibile anche per difetto di specificità, posto che non viene indicato quale trattamento la proposta riservava alla creditriceSiena [OSCURATO:SOCIETA]., né in che modoe in che misura l’auspicata riduzione dell’importo dovuto avrebbe potuto incidere sul fabbisogno concordatario. 4.2. Del pari incomprensibile è la denuncia del preteso «errore di percezione» della prova , con cui la ricorrente pare riproporre la questione – già valutata con riguardo al primo motivo –della stima dei beni immobili da liquidare a vantaggio dei creditori. Fermo restando che non si comprende in cosa consisterebbe l’errore di percezione, merita di essere sottolineato l’errore in cui cade, invece, la ricorrente nel percepire il contenuto della sentenza impugnata, laddove sostieneche la corte d’appello avrebbe «affermato l’esistenza di un attivo concordatario complessivamente inferiore di circa € 300.000 rispetto a quello periziato e attestato». Infatti, la differenza indicata in sentenza tra valori di stima e prezzi da offrire nei tentativi di vendita rimasti infruttuosi è ben superiore (solo con riferimento al capannone di proprietà della ricorrente, a fronte di una stima di € 2.932.500,00, si legge di un esperimento di vendita andato deserto al prezzo base di € 1.319.625, cui corrisponde una offerta minima pari ad € 1.055.700), mentre quello che risulta in sentenza di valore prossimo a € 300.000 è il deficit tra fabbisogno concordatario e prevedibilericavato dalla vendita dei beni ( € 2.962.969,49 – € 2.631.526,50). 5. Rigettato il ricorso, le spese legali relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della controricorrente. Non si dà luogo invece a decisione sulle spese nei confronti delle parti rimaste intimate. 6.Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese legali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 8.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti p
Sentenza Cassazione n. 00618/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris