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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 29096/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 12/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., con cui il Pubblico ministero, in persona dell' Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 12 novembre 2021 la Corte di appello di Bologna ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Rimini in data 16 febbraio 2021, con la quale il predetto è stato condannato alla pena di anni uno, mesi tre e giorni dieci di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del reato previsto dall'art.75, comma 2, d.lgs. n.159/2011 (con la recidiva prevista dall'art.99, commi I, II nn. 2 e 3, III e IV, cod. pen.) per avere violato gli obblighi e le prescrizioni impostigli dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Riccione emessa dal Tribunale di Cosenza in data 29 aprile 2015, confermata con decreto del medesimo Tribunale del 27 gennaio 2021.

In particolare, all'imputato è stato contestato di essersi allontanato ingiustificatamente dal comune di Riccione senza dare avviso alla competente autorità di pubblica sicurezza e di essersi accompagnato con i pregiudicati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (fatto accertato in Rimini il 15 febbraio 2021).

1.1. La Corte territoriale ha ritenuto entrambi i motivi di appello infondati essendo corretta la contestazione, l'applicazione delle recidiva ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione ed erronea interpretazione dell'art.530 cod. proc. pen. osservando che non è configurabile il reato di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale nei confronti del destinatario di tale misura sospesa per effetto della detenzione di lunga durata, senza che sia disposta una rivalutazione della attuale pericolosità sociale.

In particolare, il ricorrente evidenzia che il Tribunale di Cosenza - con decreto del 27 gennaio 2021 aveva respinto la sua istanza di revoca ritenendo nella motivazione la perdurante pericolosità.

La mancata rivalutazione della pericolosità sociale, successivamente alla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], ha quindi determinato l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo genetico di talché per la sottoposizione alla sorveglianza speciale era necessario un nuovo procedimento ex artt.5, 6 e 7 d.lgs. n.159/2011 da parte del Tribunale territorialmente competente in relazione al domicilio del ricorrente nelle more scarcerato.

2.2. Con il secondo motivo la sentenza impugnata viene censurata, ai sensi dell'art. 696, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla entità della pena ritenuta eccessiva rispetto al fatto oggetto di imputazione.

Infatti, l'imputato il giorno 15 febbraio 2021 si era allontanato dal comune di Riccione per recarsi presso il centro commerciale '[OSCURATO:PERSONA]', sito nel limitrofo comune di Rimini, dove per caso aveva incontrato i due connazionali indicati nel capo di imputazione; pertanto, un fatto così lieve avrebbe dovuto essere sanzionato con una pena equivalente al minimo edittale.

2.3. Infine, con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge nonché la mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che invece avrebbero dovuto essere riconosciute in considerazione della non particolare gravità del fatto e della scelta processuale del rito abbreviato, che ha consentito un notevole risparmio di attività processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Con riferimento al primo motivo si osserva che - dalla lettura della sentenza impugnata e del ricorso - non risulta che la relativa questione sia stata oggetto dei motivi di appello avverso la sopra indicata sentenza del Tribunale di Rimini; come è noto infatti, con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Cass. Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017 , Galdi, Rv. 270316).

In ogni caso si osserva che era stato il medesimo ricorrente ad adire il Tribunale di Cosenza (che aveva originariamente disposto la sorveglianza speciale) chiedendo la revoca della medesima devolvendo, in tal modo, il riesame dei presupposti della perdurante pericolosità sociale anche dopo la carcerazione sofferta.

Pertanto, nella fattispecie, l'esecuzione della misura di prevenzione è stata preceduta da una valutazione ulteriore della pericolosità sociale in prossimità del 3 LI termine della detenzione; in particolare il decreto del Tribunale di Cosenza avendo confermato la persistente pericolosità dell'odierno ricorrente è da considerarsi equipollente rispetto al procedimento ex artt.5, 6 e 7 d.lgs. n.159/2011.

Parimenti manifestamente infondata risulta la censura riguardante la incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza considerato che tale aspetto avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione avverso il citato decreto e non può essere valutato in questa sede; inoltre, dalla lettura del decreto in questione e della stessa impugnazione non risulta che il problema della competenza sia mai stato sollevato da parte dell'odierno ricorrente nel relativo procedimento.

3. Il secondo motivo risulta del tutto generico poiché non si confronta in modo specifico con la motivazione del primo giudice, fatta propria dalla Corte di appello, che ha ritenuto di quantificare la pena nella misura sopra indicata tenuto conto della gravità del dolo, delle modalità esecutive e della recidiva, nonché per il fatto che - nonostante un lungo periodo di carcerazione - la condotta dell' imputato costituiva un ulteriore prova di inclinazione al mancato rispetto delle prescrizioni impostegli. 3.1.La censura infatti oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art.133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754).

Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949).

4. Con riferimento al terzo motivo si rileva che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).4.1.

La sentenza impugnata ha argomentato sul punto in modo adeguato e privo di vizi logici, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi quali il grado del dolo, le modalità della condotta e la recidiva.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 12/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., con cui il Pubblico ministero, in persona dell' Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 12 novembre 2021 la Corte di appello di Bologna ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Rimini in data 16 febbraio 2021, con la quale il predetto è stato condannato alla pena di anni uno, mesi tre e giorni dieci di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del reato previsto dall'art.75, comma 2, d.lgs. n.159/2011 (con la recidiva prevista dall'art.99, commi I, II nn. 2 e 3, III e IV, cod. pen.) per avere violato gli obblighi e le prescrizioni impostigli dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Riccione emessa dal Tribunale di Cosenza in data 29 aprile 2015, confermata con decreto del medesimo Tribunale del 27 gennaio 2021. In particolare, all'imputato è stato contestato di essersi allontanato ingiustificatamente dal comune di Riccione senza dare avviso alla competente autorità di pubblica sicurezza e di essersi accompagnato con i pregiudicati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (fatto accertato in Rimini il 15 febbraio 2021). 1.1. La Corte territoriale ha ritenuto entrambi i motivi di appello infondati essendo corretta la contestazione, l'applicazione delle recidiva ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione ed erronea interpretazione dell'art.530 cod. proc. pen. osservando che non è configurabile il reato di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale nei confronti del destinatario di tale misura sospesa per effetto della detenzione di lunga durata, senza che sia disposta una rivalutazione della attuale pericolosità sociale. In particolare, il ricorrente evidenzia che il Tribunale di Cosenza - con decreto del 27 gennaio 2021 aveva respinto la sua istanza di revoca ritenendo nella motivazione la perdurante pericolosità. La mancata rivalutazione della pericolosità sociale, successivamente alla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], ha quindi determinato l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo genetico di talché per la sottoposizione alla sorveglianza speciale era necessario un nuovo procedimento ex artt.5, 6 e 7 d.lgs. n.159/2011 da parte del Tribunale territorialmente competente in relazione al domicilio del ricorrente nelle more scarcerato. 2.2. Con il secondo motivo la sentenza impugnata viene censurata, ai sensi dell'art. 696, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla entità della pena ritenuta eccessiva rispetto al fatto oggetto di imputazione. Infatti, l'imputato il giorno 15 febbraio 2021 si era allontanato dal comune di Riccione per recarsi presso il centro commerciale '[OSCURATO:PERSONA]', sito nel limitrofo comune di Rimini, dove per caso aveva incontrato i due connazionali indicati nel capo di imputazione; pertanto, un fatto così lieve avrebbe dovuto essere sanzionato con una pena equivalente al minimo edittale. 2.3. Infine, con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge nonché la mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che invece avrebbero dovuto essere riconosciute in considerazione della non particolare gravità del fatto e della scelta processuale del rito abbreviato, che ha consentito un notevole risparmio di attività processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Con riferimento al primo motivo si osserva che - dalla lettura della sentenza impugnata e del ricorso - non risulta che la relativa questione sia stata oggetto dei motivi di appello avverso la sopra indicata sentenza del Tribunale di Rimini; come è noto infatti, con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Cass. Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017 , Galdi, Rv. 270316). In ogni caso si osserva che era stato il medesimo ricorrente ad adire il Tribunale di Cosenza (che aveva originariamente disposto la sorveglianza speciale) chiedendo la revoca della medesima devolvendo, in tal modo, il riesame dei presupposti della perdurante pericolosità sociale anche dopo la carcerazione sofferta. Pertanto, nella fattispecie, l'esecuzione della misura di prevenzione è stata preceduta da una valutazione ulteriore della pericolosità sociale in prossimità del 3 LI termine della detenzione; in particolare il decreto del Tribunale di Cosenza avendo confermato la persistente pericolosità dell'odierno ricorrente è da considerarsi equipollente rispetto al procedimento ex artt.5, 6 e 7 d.lgs. n.159/2011. Parimenti manifestamente infondata risulta la censura riguardante la incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza considerato che tale aspetto avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione avverso il citato decreto e non può essere valutato in questa sede; inoltre, dalla lettura del decreto in questione e della stessa impugnazione non risulta che il problema della competenza sia mai stato sollevato da parte dell'odierno ricorrente nel relativo procedimento. 3. Il secondo motivo risulta del tutto generico poiché non si confronta in modo specifico con la motivazione del primo giudice, fatta propria dalla Corte di appello, che ha ritenuto di quantificare la pena nella misura sopra indicata tenuto conto della gravità del dolo, delle modalità esecutive e della recidiva, nonché per il fatto che - nonostante un lungo periodo di carcerazione - la condotta dell' imputato costituiva un ulteriore prova di inclinazione al mancato rispetto delle prescrizioni impostegli. 3.1.La censura infatti oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art.133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949). 4. Con riferimento al terzo motivo si rileva che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).4.1. La sentenza impugnata ha argomentato sul punto in modo adeguato e privo di vizi logici, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi quali il grado del dolo, le modalità della condotta e la recidiva. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
Decreto Cassazione n. 29096/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris