CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 24951/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10321/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Cremona, al [OSCURATO:PERSONA] n. 63, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], n. 711/2024, depositata il giorno 09/07/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 10321/2025 Numero sezionale 622/2025 Numero di raccolta generale 24951/2025 Data pubblicazione 10/09/2025 ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2025. Il consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10321/2025 Numero sezionale 622/2025 Numero di raccolta generale 24951/2025 Data pubblicazione 10/09/2025