CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 01745/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cagliari, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cagliari, in sede di riesame di misura cautelari personali, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale emessa il 6 marzo 2021 che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di concorso in tentata rapina pluriaggravata, detenzione e porto di armi comuni e da guerra (capi 18 e 19 della imputazione provvisoria).tr- 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Si rileva che è pervenuta in cancelleria rinuncia al ricorso da parte del difensore del ricorrente. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00, commisurata all'effettivo grado di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga DEPOSITAT