CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 dicembre 2022
Cassazione n. 00540/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21037/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata – nonché contro doBank S.p.a. -intimata – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO PALERMO n. 887/2020depositata il 11/06/2020 . R.g. n. 21037 del 2020 Ad.19/12/2022 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi doBank s.p.a. propose opposizione avverso la procedura esecutiva intrapresa nei suoi confronti con atto di pignoramento presso terzi da parte di [OSCURATO:PERSONA] quale ex socio della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva la declaratoria di nullità della procedura esecutiva, sul presupposto che il creditore non avrebbe potuto proporre l’azione esecutiva, in conseguenza della cancellazione dal Registro delle Imprese della società e chiedeva inoltre la condanna dell’opposto per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3,cod. proc. civ. Il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1542 del 16/10/2017 dichiarava la nullità della procedura esecutiva per carenza del diritto in capo all’opposto a procedere ad esecuzione forzata e rigettava inoltre la domanda di condanna dell’opposto per responsabilità processuale aggravata. [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandatario e liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. impugnava in appello la sentenza di primo grado. La [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa, quale mandataria , doBank s.p.a. resisteva all’impugnazione. [OSCURATO:SOCIETA]. rimaneva contumace. La Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza di prime cure ma con diversa motivazione (il titolo in base al quale era stata intrapresa la procedura esecutiva era stato sospeso con provvedimento del giudice dell’opposizione a precetto). Avverso la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con atto affidato a quattro motivi. R.g. n. 21037 del 2020 Ad.19/12/2022 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] contropart i [OSCURATO:SOCIETA]. e doBank S.p.a. non ha nno svolto attività difensiva. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni e non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] I motividi ricorso sono così prospettati: Il primo mezzo afferma violazione di legge per difetto di legittimazione attiva, in quanto, sebbene il credito sia stato azionato esclusivamente contro l’istituto bancario, l’opposizione alla procedura esecutiva sarebbe stata portata avanti da una società veicolo della banca (cessionaria dei crediti vantati da quest’ultima) ma sprovvista di procura specifica. Conseguentemente, non avendo il creditore mai dichiarato di accettare la cessione del debito a terzi, l’opposizione all’esecuzione sarebbe stata portata avanti da soggetto non aventelegittimazione processuale attiva. Il secondo motivo deduce: contrasto di giudicati e litispendenza, violazione degli artt. 39 e 616 cod. proc. civ., la controparte non poteva introdurre il giudizio di merito di opposizione all’esecuzione, avendo già consumato il proprio potere processuale nell’opposizione a precetto. Il terzo motivo pone censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, decadenza delle domande non riproposte, i motivi di opposizione rigettati implicitamente e non riproposti con appello incidentale dovevano intendersi rinunciati; conseguentemente il giudi ce si sarebbe pronunciato su una questione che non era stata impugnata dalla controparte avversa in secondo grado. Il quarto e ultimo mezzo deduce violazione norme sulla sospensione dell’esecuzione. R.g. n. 21037 del 2020 Ad.19/12/2022 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] il Collegio rileva che le terz e pignora t e Banca d’Italia e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.non risultano essere stat e evocat e in giudizio. Questa Corte ha di recente affermato che l’omessa partecipazione al giudizio di opposizione esecutiva del terzo pignorato comporta la necessità di integrazione del contraddittorio (Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 - 01): « In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato.» Nella specie le società terz e pignorat e non risulta no essere stata citatein giudizio sin dalla fase di primo grado . Deve, pertanto, pronunciando sul ricorso, adottarsi decisione di cassazione della sentenza impugnata, con rimessione al Tribunale di Agrigento, in persona di diverso magistrato, anche per le spese della fase di legittimità, ai sensi dell’art. 383, comma 3, cd. proc. civ., affinché sia integrato il contraddittorio con le terze pignorate. P.Q.M. Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenzaimpugnata e rimette la causa al Tribunale di Agrigento, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questa fase di legittimità. Così deciso in Roma nel