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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 22002/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8035-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SIBARI E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente – e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata – avverso la sentenz a n. 2335/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CALABRIA, depositat a il 31/7 /201 7 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del12/7/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale del la Calabria , con la sentenza indicata in epigrafe,rigettaval'appello proposto da l Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati avverso la pronuncia n. 254/2016della Commissione tributaria provinciale di Cosenza in accoglimento de l ricors o proposto [OSCURATO:PERSONA] avverso cartell a esattorial e relative ad omesso versamento di contributi consortili, annualità 2005—2006; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale ilConsorzio propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motiv i ed illustrat o da memoria; il consorziatoresiste con controricorso, depositando da ultimo memoria difensiva, l’Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con il primo motivo il Consorzio denuncia , in rubrica, «v iolazione e/o falsa applicazione di legge processuale per omessapronuncia (art. 112 cpc in relazione all'art. 360 c. 1., n.4 cpc) con nullità del procedimento e della sentenza poiché la Commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciaresull’interruzione della prescrizione operata attraverso la richiesta di pagamento di cui al documento allegato sin dal primo grado al n.9, interruzione eccepita in primo grado e ribadita in appello... violazione delle regole sul giusto processo a causa delle molteplici rationes decidendi, alcune delle quali sono tra loro incompatibili e rendono nulla la sentenza » , lamentando che i Giudici del merito avevano omesso di esaminare la questione dell’interruzione della prescrizione, ritualmente proposta in primo grado ed in appello, edil documento ritualmente prodotto a tale scopo già in primo gradoal n. 9 dell’indice; 1.2.con il secondo motivo il Consorzio denuncia, in rubrica, violazion e degli artt. 3 della l. n. 241/1990, 7 della l. n. 212/2000, 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 32/2001, 12 del d.P.R. n. 602/1973 e del d.m. 3 settembre 1999, n. 321, e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto che la cartella impugnata fosse priva di motivazione in ordine all'indicazione chei contributi richiesti erano relativi alle spese per il funzionamento del Consorzio, laddove la cartella, sotto il profilo motivazionale, doveva ritenersi conforme a legge, contenendo tutte le indicazioni che consentivano di effettuare i controlli che la parte riteneva opportuno fare; 1.3.con il terzo motivo il Consorziodenuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell'art. 23 L. Regione Calabria n. 11/2003, per aver la Commissione tributaria regionale ( opinando che, a fronte del contributo richiesto dal Consorzio, vi dovesse essere un beneficio per il fondo) sostanzialmente abrogato il detto art. 23 che, per le spese di funzionamento dell’istituzione Consorzio, prevede l'obbligo in capo ai consorziati dipagare i contributi a prescindere dal beneficio; 1.4.con il quarto motivo il Consorzio denuncia, in rubrica, «violazione e/o errata applicazione di legge regionale (art. 23 lettera a della L.R.

Calabria n.11/2003 in relazione all'art. 360 c.1, n.3 cpc)consistita nel fatto che la CTR non ha applicato la norma qui invocata cheprescinde, per i contributi richiesti per le spese di funzionamento del consorzio, dall ’ esistenza di un piano annuale di riparto delle spese (nonprevisto da alcuna norma) e dall’esistenza di un beneficio»;

2.1. il criterio della ragione più liquida porta ad esaminare preliminarmente il secondo motivo; 2.2.come già affermato da questa Corte in fattispecie sovrapponibile alla presente, tra le medesime parti (cfr. Cass. n. 31850 del 05/11/2021 ) , la cartella (riprodotta a pag. 4 del ricorso, in osservanza del principio di specificità ex art. 366 cod. proc. civ.) specifica particelle, classi, superfici e tariffe, risultando quindi provvista di una motivazione idonea allo scopo, che è quello di consentire al proprietario il controllo sugli estremi dell'imposizione (cfr. Cass.

SU 11722/2010; conf.

Cass. n. 5215 del 2018);

2.3. il giudice d'appello ha errato, quindi, nel dichiarare carente la motivazione dell'atto impositivo;

2.4. tuttavia, essendo la sentenza impugnata fondata su tre autonome rationes decidendi , occorre analizzare altresì gli altri motivi di ricorso, in applicazione del principio consolidato secondo cui, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi , ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (cfr., fra le tante, Cass.n. 13880 del 06/07/2020);

3.1. il terzo ed il quarto motivo, che vanno esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e preliminarmente rispetto al primo motivo, in quanto ragione più liquida, sono infondati,come già affermato da Cass. n. 31850/2021 cit.; 3.2.la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 188/2018 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1 lett. a), della legge reg.

Calabria n. 11 del 2003 (nel testo che sarebbe stato applicabile, ratione temporis, alla presente controversia), «nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio”», ma ha precisato che, la successiva legge reg.

Calabria n. 13 del 2017, ha posto rimedio a tale vulnus per il futuro, in quanto all'art. 1 ha novellato il comma 1 dell'art. 23 della legge reg.

Calabria n. 11 del 2003 statuendo «senza più distinguere tra quota a) e quota b) - che i pro prietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attivitàdi bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore»;

3.3. in definitiva, la Consulta ha reputato illegittimo l'assoggettamento alla contribuzione consortile in ragione del solo inserimento dell'immobile nel comprensorio del consorzio e, quindi, «indipendentemente dal beneficio fondiario», come, invece, testualmente prevede la disposizione censurata alla lettera a) del comma 1 dell'art. 23 della legge reg.

Calabria n. 11 del 2003;

3.4. l'esclusione del beneficio fondiario ha proprio il significato e la portata di disancorare la debenza della quota a) -spese per fini istituzionali, così resa autonoma e distinta dalla quota b) -dal beneficio risultante dalla rilevazione fatta dal Consorzio con il piano di classifica e con il relativo perimetro di contribuenza;

3.5. in tal modo, però, risulta violato il più volte citato principio (settoriale) del sistema tributario, che vuole invece che l'assoggettabilità a contribuzione consortile presupponga il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica;

3.6. la Corte Costituzionale ha affermato, dunque, che il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale - come già rilevato - potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'impostafondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale;3.7. la Corte C ostituzionale, nel ritenere fondata la questione di legittimità proposta per contrasto della succitata disposizione di legge regionale con l'art. 119 Cost., nel ribadire la natura tributaria dell'obbligazione di pagamento dei contributi consortili, hacosì affermato ch e essa non può prescindere dalla sussistenza del beneficio derivante agli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, beneficio consistente non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione in relazione all'art. 53 Cost.;

3.8. diversamente opinando, si assoggetterebbe il contributo consortile, secondo la normativa regionale, al solo dato spaziale dell'essere l'immobile ricompreso nel comprensorio di bonifica;

3.9. trovando detta pronuncia immediata applicazione nel rapporto pendente tra le parti, la pronuncia impugnata risulta conforme alla norma in questione, quale risultante per effetto del richiamato dispositivo additivo— sostitutivo della citata sentenza della Corte costituzionale;

4. in conclusione, per quanto sin qui illustrato, assorbito il primo motivo, il ricorso va respinto;

5. la sopravvenienza in pendenza del presente giudizio di legittimità della succitata pronuncia del Giudice delle leggi giustifica la compensazione delle spese di lite P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso; compensa integralmente le spese di lite.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8035-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SIBARI E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente – e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata – avverso la sentenz a n. 2335/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CALABRIA, depositat a il 31/7 /201 7 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del12/7/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale del la Calabria , con la sentenza indicata in epigrafe,rigettaval'appello proposto da l Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati avverso la pronuncia n. 254/2016della Commissione tributaria provinciale di Cosenza in accoglimento de l ricors o proposto [OSCURATO:PERSONA] avverso cartell a esattorial e relative ad omesso versamento di contributi consortili, annualità 2005—2006; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale ilConsorzio propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motiv i ed illustrat o da memoria; il consorziatoresiste con controricorso, depositando da ultimo memoria difensiva, l’Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con il primo motivo il Consorzio denuncia , in rubrica, «v iolazione e/o falsa applicazione di legge processuale per omessapronuncia (art. 112 cpc in relazione all'art. 360 c. 1., n.4 cpc) con nullità del procedimento e della sentenza poiché la Commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciaresull’interruzione della prescrizione operata attraverso la richiesta di pagamento di cui al documento allegato sin dal primo grado al n.9, interruzione eccepita in primo grado e ribadita in appello... violazione delle regole sul giusto processo a causa delle molteplici rationes decidendi, alcune delle quali sono tra loro incompatibili e rendono nulla la sentenza » , lamentando che i Giudici del merito avevano omesso di esaminare la questione dell’interruzione della prescrizione, ritualmente proposta in primo grado ed in appello, edil documento ritualmente prodotto a tale scopo già in primo gradoal n. 9 dell’indice; 1.2.con il secondo motivo il Consorzio denuncia, in rubrica, violazion e degli artt. 3 della l. n. 241/1990, 7 della l. n. 212/2000, 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 32/2001, 12 del d.P.R. n. 602/1973 e del d.m. 3 settembre 1999, n. 321, e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto che la cartella impugnata fosse priva di motivazione in ordine all'indicazione chei contributi richiesti erano relativi alle spese per il funzionamento del Consorzio, laddove la cartella, sotto il profilo motivazionale, doveva ritenersi conforme a legge, contenendo tutte le indicazioni che consentivano di effettuare i controlli che la parte riteneva opportuno fare; 1.3.con il terzo motivo il Consorziodenuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell'art. 23 L. Regione Calabria n. 11/2003, per aver la Commissione tributaria regionale ( opinando che, a fronte del contributo richiesto dal Consorzio, vi dovesse essere un beneficio per il fondo) sostanzialmente abrogato il detto art. 23 che, per le spese di funzionamento dell’istituzione Consorzio, prevede l'obbligo in capo ai consorziati dipagare i contributi a prescindere dal beneficio; 1.4.con il quarto motivo il Consorzio denuncia, in rubrica, «violazione e/o errata applicazione di legge regionale (art. 23 lettera a della L.R. Calabria n.11/2003 in relazione all'art. 360 c.1, n.3 cpc)consistita nel fatto che la CTR non ha applicato la norma qui invocata cheprescinde, per i contributi richiesti per le spese di funzionamento del consorzio, dall ’ esistenza di un piano annuale di riparto delle spese (nonprevisto da alcuna norma) e dall’esistenza di un beneficio»; 2.1. il criterio della ragione più liquida porta ad esaminare preliminarmente il secondo motivo; 2.2.come già affermato da questa Corte in fattispecie sovrapponibile alla presente, tra le medesime parti (cfr. Cass. n. 31850 del 05/11/2021 ) , la cartella (riprodotta a pag. 4 del ricorso, in osservanza del principio di specificità ex art. 366 cod. proc. civ.) specifica particelle, classi, superfici e tariffe, risultando quindi provvista di una motivazione idonea allo scopo, che è quello di consentire al proprietario il controllo sugli estremi dell'imposizione (cfr. Cass. SU 11722/2010; conf. Cass. n. 5215 del 2018); 2.3. il giudice d'appello ha errato, quindi, nel dichiarare carente la motivazione dell'atto impositivo; 2.4. tuttavia, essendo la sentenza impugnata fondata su tre autonome rationes decidendi , occorre analizzare altresì gli altri motivi di ricorso, in applicazione del principio consolidato secondo cui, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi , ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (cfr., fra le tante, Cass.n. 13880 del 06/07/2020); 3.1. il terzo ed il quarto motivo, che vanno esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e preliminarmente rispetto al primo motivo, in quanto ragione più liquida, sono infondati,come già affermato da Cass. n. 31850/2021 cit.; 3.2.la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 188/2018 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1 lett. a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003 (nel testo che sarebbe stato applicabile, ratione temporis, alla presente controversia), «nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio”», ma ha precisato che, la successiva legge reg. Calabria n. 13 del 2017, ha posto rimedio a tale vulnus per il futuro, in quanto all'art. 1 ha novellato il comma 1 dell'art. 23 della legge reg. Calabria n. 11 del 2003 statuendo «senza più distinguere tra quota a) e quota b) - che i pro prietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attivitàdi bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore»; 3.3. in definitiva, la Consulta ha reputato illegittimo l'assoggettamento alla contribuzione consortile in ragione del solo inserimento dell'immobile nel comprensorio del consorzio e, quindi, «indipendentemente dal beneficio fondiario», come, invece, testualmente prevede la disposizione censurata alla lettera a) del comma 1 dell'art. 23 della legge reg. Calabria n. 11 del 2003; 3.4. l'esclusione del beneficio fondiario ha proprio il significato e la portata di disancorare la debenza della quota a) -spese per fini istituzionali, così resa autonoma e distinta dalla quota b) -dal beneficio risultante dalla rilevazione fatta dal Consorzio con il piano di classifica e con il relativo perimetro di contribuenza; 3.5. in tal modo, però, risulta violato il più volte citato principio (settoriale) del sistema tributario, che vuole invece che l'assoggettabilità a contribuzione consortile presupponga il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica; 3.6. la Corte Costituzionale ha affermato, dunque, che il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale - come già rilevato - potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'impostafondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale;3.7. la Corte C ostituzionale, nel ritenere fondata la questione di legittimità proposta per contrasto della succitata disposizione di legge regionale con l'art. 119 Cost., nel ribadire la natura tributaria dell'obbligazione di pagamento dei contributi consortili, hacosì affermato ch e essa non può prescindere dalla sussistenza del beneficio derivante agli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, beneficio consistente non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione in relazione all'art. 53 Cost.; 3.8. diversamente opinando, si assoggetterebbe il contributo consortile, secondo la normativa regionale, al solo dato spaziale dell'essere l'immobile ricompreso nel comprensorio di bonifica; 3.9. trovando detta pronuncia immediata applicazione nel rapporto pendente tra le parti, la pronuncia impugnata risulta conforme alla norma in questione, quale risultante per effetto del richiamato dispositivo additivo— sostitutivo della citata sentenza della Corte costituzionale; 4. in conclusione, per quanto sin qui illustrato, assorbito il primo motivo, il ricorso va respinto; 5. la sopravvenienza in pendenza del presente giudizio di legittimità della succitata pronuncia del Giudice delle leggi giustifica la compensazione delle spese di lite P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; compensa integralmente le spese di lite. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bi
Sentenza Cassazione n. 22002/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris