CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02369/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 21929/2021, depositata il 30/07/2021 nel giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] SOCIO, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17/11/2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 21929/2021, pubblicata il 30.07.2021, nella parte in cui, pur dando conto nella motivazione della giurisprudenza secondo cui “in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l’attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all’attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico solo per gli onorari e non anche per le spese e per i diritti di procuratore, ex art. 5 d.m. n. 392 del 1990, compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione del 20% in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa”, nel dispositivo, le spese legali risultano liquidate unitariamente e calcolate in complessivi € 7.500,00, oltre € 200 per esborsi, omettendo di duplicare i compensi dovuti per la fase di studio ed introduttiva del giudizio. Il relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso. Osserva la Corte che il proced imento per la correzione di errore materiale di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (cfr. ad es. Cass., n. 17392/2004, Cass., S.U., n. 5287/2009, Cass., n. 11333/2009 e Cass., n. 12035/2011). Nel caso di specie, nessun errore materiale o di calcolo è ravvisabile nella liquidazione cumulativa delle spese dei due giudizi riuniti: ed infatti, premesso che danessun passaggio dell’ordinanza di cui si discuterisulta che la Corte di Cassazione ha considerato la causa di valore indeterminabile alto ed ha inteso applicare gli onorari medi, resta il fatto che l’avere affermato la necessità di remunerare autonomamente le attività difensive svolte nei due diversi procedimenti sino alla dat a della riunione, non esclude che possano poi essere esposti solo i totali attraverso, appunto, “una determinazione complessiva”, come si dice testualmente nel provvedimento. In conclusione, ricorrono le condizioni per pervenire alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non potendosi porre in discussione la quantificazione delle spese operata dalla Corte di Cassazione. Nulla sulle spese, poiché “nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 - bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/