CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23957/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12993/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) , in persona del suo legale rappresentante, sig. [OSCURATO:PERSONA], corrente in Casalbuono (SA) alla c.da Bagnoli, 4, rappresentato e difeso - giusta procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), patrocinante in Cassazione, con il quale indica per le comunicazioni il [OSCURATO:TELEFONO] e la pec avvdemetriofenucciu @ pec.ordineforense.salemo.it ed elettivamente domicilia in Roma al [OSCURATO:PERSONA], 48. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], (80011990639) in persona del Presidente p.t. della G.R., rappresentato e difeso ex art. 47 e 51 dello Statuto ed in virtù di mandato a margine del presente atto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in Roma, alla via Poli n. 29 presso l'ufficio di rappresentanza della Regione [OSCURATO:PERSONA] PEC: marialauraconsolazio @ pec.regione.campania.it [OSCURATO:TELEFONO]. Controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli n° 10430/26/18 depositata il 4 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La ricorrente ha impugnato la sentenza indicata in intestazione formulando sette motivi. Con atto del 10 settembre 2024, al quale la controricorrente ha aderito, la ricorrente ha rinunciato al ricorso. Considerato che: Deve, dunque, essere pronunciata l’estinzione del giudizio, ma senza condanna alle spese della ricorrente, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012. p.q.m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate. Dà atto che non sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato. Così deciso in Roma il 24 settembre 2024,