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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 39463/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - . • • - • • -ICCARD-1 [OSCURATO:PERSONA] E CONS:[OSCURATO:PERSONA]

1. Lacosta, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per vari delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in continuazione tra loro.

Egli denuncia violazione di legge e vizi dii motivazione, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente l'assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comima 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Risulta di solare evidenza, dunque, che la doglianza rassegnata dal ricorrente non rientrin nessuna delle suddette ipotesi tipiche.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriameni:e - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle _Ospese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle „ &nmende.

N' cz3 2 , Così deciso in Roma, il 10 luglio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - . • • - • • -ICCARD-1 [OSCURATO:PERSONA] E CONS:[OSCURATO:PERSONA] 1. Lacosta, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per vari delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in continuazione tra loro. Egli denuncia violazione di legge e vizi dii motivazione, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente l'assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comima 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che la doglianza rassegnata dal ricorrente non rientrin nessuna delle suddette ipotesi tipiche. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriameni:e - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle _Ospese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle „ &nmende. N' cz3 2 , Così deciso in Roma, il 10 luglio 2023.
Sentenza Cassazione n. 39463/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris