CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00764/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3263/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] (c . f . [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall ’ a vv . [OSCURATO:PERSONA] o li (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso l’ordinanza emessa dalla Corte d ’ appello d i Venezia in data 22/11/2021ai sensi degli artt. 348 - bis e 348 - ter c.p.c . e avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1076del 31/ 5/ 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria della controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] agiva con azione di spoglio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la reintegrazione nel possesso del piazzale sito a Marghera (Ve), in Via delle Industrie n. 52, e del muletto che le era stato concesso in comodato dalla convenuta; il Tribunale di Venezia, con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ordinava a [OSCURATO:SOCIETA] di reintegrare la [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione del muletto e nel libero accesso al piazzale; alcuni giorni dopo (con p.e.c. del 28/6/2017), la [OSCURATO:SOCIETA] comunicava il recesso dal contratto di comodato del muletto; successivamente, con atto di citazione del 26/8/2019, la [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Venezia,la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito dello spoglio; deduceva di essere proprietaria di svariati mezzi e container e che utilizzava quotidianamente il predetto muletto (in data 1/1/2017 concesso in godimento, quest’ultimo poi impedito dal 6/4/2017) per la propria attività lavorativa; il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 1076 del 31/5/2021, rigettava le domande attoree e condannava la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta; per quanto qui rileva, il giudice così spiegava la propria decisione: «… l’attrice, secondo le norme generali, aveva l’onere di provare il danno subito e la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta della convenuta ed il pregiudizio stesso. … Nel caso, si osserva, assume valore assorbente il difetto di prova e di idonea offerta di prova circa l’asserito danno subito. Nell’atto introduttivo l’attrice ha dedotto di essere stata costretta dall’aprile 2017, causa il diniego della convenuta all’uso del proprio muletto, a procurarsi altro mezzo similare, sostenendone i relativi costi ammontanti ad € 5.500,00 oltre iva mensili. Viene prodotta, sul punto, unicamente un’offerta/preventivo di altra ditta per il noleggio di un muletto, peraltro datata 18.7.18 … Nulla viene documentato circa la prospettata diminuzione patrimoniale (nella specie, danno emergente), ovvero circa eventuali esborsi sostenuti per il noleggio di altro muletto, né le prove testimoniali dedotte, che non hanno ad oggetto presunti pagamenti, risultano utili allo scopo. La richiesta Ctu, finalizzata ad accertare il costo del noleggio di un muletto di modello analogo, appare inammissibile siccome finalizzata a supplire al difetto di prova sull’an, cioè sulla stessa sussistenza del danno. Per lo stesso motivo non risulta possibile nemmeno una valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., che presuppone pur sempre certezza sull’an. L’attrice ritiene che, nel caso di spoglio, il danno subito sussisterebbe in re ipsa. Si osserva, al riguardo, che, come precisato dalla più recente e condivisibile giurisprudenza, chi sia stato spossessato deve provare in giudizio, al pari di ogni altro danneggiato, l’effettiva lesione patrimoniale subita che non coincide, ex se, con l’evento-spoglio … Solo nelle difese conclusive l’attrice allega di non essere in possesso delle fatture che riguardano il solo uso del muletto, giacché “la [OSCURATO:PERSONA] ha stipulato degli accordi commerciali con Società terze dove il costo dell’uso del muletto e piazzale usati attualmente viene posto in compensazione con le prestazioni professionali effettuate dall’attrice in loro favore”, circostanza, questa, che, secondo la difesa, sarebbe emersa dalle prove testimoniali. Si osserva sul punto che, al di là dell’ammissibilità della tardiva precisazione svolta solo in conclusionale, anche tale assunto non trova riscontro documentale né le prove testimoniali capitolate hanno ad oggetto le predette, asserite, circostanze.»; la A utotrasporti Bottazzo proponeva appello, chiedendo la riforma della decisione per le seguenti ragioni: prova dello spoglio e del danno in re ipsa; mancata ammissione dei mezzi istruttori; violazione dei parametri del d.m. n. 55del 2014; con p.e.c. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Cancelleria della Corte d’appello di Venezia invitava le parti a depositare note scritte per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il difensore dell’odierna ricorrente depositava le note scritte e, con p.e.c. della Cancelleria del 26/11/2021, riceveva comunicazione dell’ordinanza (in data 22 / 11 / 2021 ) che dichiarava l ’ inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348 - ter c.p.c. e condannava l’appellante al pagamento delle spese (€ 6.615,00 per compensi, oltre ad accessori); avverso l’ordinanza della Corte d’appello e la sentenza del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione; resisteva con controricorso il la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale depositava memoriaex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c. ; all’esito della camera di consiglio del 2/12/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −è logicamente prioritario l’ esame del primo motivo formulato avverso l’ordinanza della Corte d’appello, col quale si denuncia «error in procedendo, inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 348 bis comma 2 e 348 tercommi 1, primo periodo e 2, primo periodo, cpc in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost.», per avere la Corte d’appello dichiarato l’inammissibilità del gravame senza aver previamente avvisato le parti e senza aver instaurato un contraddittorio specifico sulla questione, in violazione delle norme processuali che impongono l’audizione delle parti prima di tale pronuncia; −anche a voler prescindere dalle lacune del ricorso (che, in violazione dell’art. 366 c.p.c., omette di riportare la motivazione dell’ordinanza impugnata, così precludendo a questa Corte la valutazione delle censure ad essa rivolte), il motivo è infondato; −i l ricorrente sostiene che non gli sarebbe stato consentito di esplicare il suo diritto di difesa rispetto alla questione di ammissibilità dell’appello perché la Corte territoriale, nel disporre la trattazione scritta, non l’avrebbe specificamente indicata tra quelle da trattare; −s i osserva che l ’ invito della Corte d ’ appello, anteriore all ’ udienza exart. 350 c.p.c. (per la quale era stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c.), a depositare note scritte contenenti istanze e conclusioni ha permesso a entrambi i contendenti di prendere posizione sulle reciproche istanze ed eccezioni; −ne risulta così smentita la dedotta violazione del diritto di difesa lamentata dal ricorrente, sia perché l’appellata (odierna controricorrente) aveva formulato, nella comparsa di costituzione, specifica eccezione di inammissibilità del gravame (di talché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto prendere posizione sul punto; la stessa Corte d’appello rileva che «con la trattazione scritta dell’udienza 22 novembre 2021 le parti hanno potuto interloquire sulla questione dell’eventuale inammissibilità dell’appello, eccepita dalla parte appellata con la comparsa di costituzione e risposta, in considerazione della palese infondatezza dell’impugnazione»), sia perché – anche in relazione all’art. 101, comma 2, c.p.c. –« Il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], il quale - nell’interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi.» (tra le altre, Cass. Sez. 5, 31/10/2025, n. 28863); −col primo motivo formulat o avverso la sentenza del Tribunale di Venezia si deduce: «Art. 360 comma 1 n. 3 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 cpc; 2056 cc, 2697 cc artt. 2727 e 2729 c.c. nella parte in cui esclude il cd ‘danno in re ipsa’, a seguito dell’avvenuto spoglio.»; secondo la parte ricorrente, una volta accertato lo spoglio, il danno doveva essere considerato in re ipsa e, cioè, presunto, senza necessità di ulteriore prova; −col secondo motivo formulat o avverso la predetta sentenza si deduce: «Art. 360 comma 1 n. 3 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 cpc; art. 1226 cc, 2056 cc. 2697 cc nella parte in cui esclude la ‘liquidazione equitativa del danno»; si censura la decisione per non aver proceduto alla liquidazione equitativa del danno, nonostante la prova dello spoglio e la difficoltà di quantificazione precisa, in contrasto con la giurisprudenza che ammette la liquidazione equitativa; −l e censure, che attingono gli stessi profili della sentenza del Tribunale di Venezia, possono essere trattate congiuntamente e sono logicamente preliminari rispetto ai motivi riguardanti la liquidazione delle spese di lite; −v a esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa per la lesione del diritto dominicale (o anche del possesso o della detenzione qualificata) in base al principio espresso da Cass. Sez. U., 15/11/2022, n. 33645, Rv. 666193-01: «In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.»; −s uperando contrasti interpretativi (che emergono anche dalle difese delle parti), le Sezioni Unite di questa Corte hanno confermato che non può confondersi il danno-evento col danno-conseguenza e che, dunque, il danneggiato è onerato di allegare quale pregiudizio gli sia derivato dalla lesione della situazione giuridica tutelata e, poi, di dare dimostrazione dei propri assunti, quantomeno attraverso presunzioni; −nel caso di specie, il giudice di primo grado (valutazione confermata in appello) ha univocamente statuito che è mancata la prova di qualsivoglia pregiudizio e che gli elementi probatori offerti erano inidonei a dare dimostrazione del danno; del resto, è la stessa [OSCURATO:PERSONA] che ha impugnato la sentenza in base al presupposto – fallace – di essere esonerata da qualsivoglia onere probatorio, così implicitamente (ma erroneamente) ammettendo di non dover fornire alcuna prova; −l a prima censura va dunque respinta, non senza osservare che le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale circa la carenza probatoria sono frutto di valutazioni di merito sulle risultanze istruttorie che, come noto, sono insindacabili in sede di legittimità; −v a respinto anche il secondo motivo, il quale non si confronta con la chiara affermazione del primo giudice che ha ritenuto impossibile «una valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., che presuppone pur sempre certezza sull’an»; si tratta di statuizione conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l’esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l’applicazione dell’art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza d’un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall’altro, che l’impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall’inerzia della parte gravata dall’onere della prova.» (tra le altre, Cass. Sez. 3, 28/07/2025, n. 21607, Rv. 675905-02); −col secondo motivo formulato avverso l ’ ordinanza della Corte d’appello si deduce la «Violazione e falsa applicazione degli art. 91 cpc e del DM 55/2014», per avere la Corte d’appello erroneamente applicato i parametri forensi, sia per il valore della causa sia per la liquidazione della fase decisionale, che non sarebbe stata svolta; −i l motivo è inammissibile ; −i nfatti, in violazione dell’ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., la parte ricorrente omette di riportare il contenuto dell’appello e, così, non consente di valutare se effettivamente la domanda risarcitoria avanzata in primo grado fosse stata ridotta; −non assume rilievo la circostanza, riportata nell ’ atto introduttivo, secondo cui «nella parte conclusiva dell’appello, si specificava: “Si attesta che ai fini del contributo unificato il valore del presente procedimento è fino a € 26.000,00= e pertanto l’importo è di € 355,50”.»; l’attestazione sul valore ha finalità esclusivamente fiscali (e, del resto, è espressamente eseguita «ai fini del contributo unificato»), mentre il valore della domanda va apprezzato in base alle istanze svolte; −in proposito, Cass. Sez. 5, 11/05/2023, n. 12770, Rv. 668082 - 01, ha chiarito che, «In tema di contributo unificato, la dichiarazione del difensore è ininfluente ai fini dell’individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerarla come parte della “domanda”, nel senso cui vi allude il primo comma dell’art. 10 c.p.c., quando dice che “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti”.»; −l ’ inammissibilità riscontrata preclude l ’ esame della censura attinente al mancato svolgimento della fase decisionale; ad ogni buon conto, come già rilevato da Cass. Sez. 6, 20/02/2023, n. 5289, il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale ricomprende un’ampia serie di attività, perché, «come si ricava proprio dal disposto di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. d), ai fini del riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, rientrano svariate attività e precisamente: le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)»; −parimenti inammissibile è il terzo motivo formulato avverso la sentenza di primo grado, col quale si lamenta: «Art. 360 comma 1 n.3 cpc, violazione e falsa applicazione degli art. 91 cpc e del DM 55/2014», per avere il Tribunale operato una liquidazione delle spese legali eccessiva e non conforme ai parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, sia per il valore della causa sia per le fasi effettivamente svolte; −infatti, in violazione dell’ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., la parte ricorrente omette di illustrare lo svolgimento del processo di primo grado, limitandosi ad asserire che «La causa di primo grado si risolveva in tre udienze a trattazione scritta, quindi in assenza della fase istruttoria»; la lacuna impedisce di verificare la pretesa assenza di fase istruttoria, la quale ultima, peraltro, non è incompatibile con la trattazione scritta ex art. 127-terc.p.c.; −p oi, il ricorrente muove dal presupposto che «Il valore della causa civile di primo grado era indicata nell’atto di citazione come indeterminabile (quindi limite da 26.000,00= a 52.000,00=)»; −s i tratta di una premessa logica errata, poiché, come rilevato dalla Corte d’appello, il danno lamentato dalla [OSCURATO:PERSONA] ammontava a € 5.500,00 (+ IVA) mensili dal 6/4/17 e, quindi un danno annuale, di € 66.000,00; ne consegue l’inconferenza del motivo ai fatti di causa; −in conclusione, il ricorso va respinto; −ne consegue la condanna del la ricorrent e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; −va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 7.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e ed al compete