Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17335/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01CXZ5R) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata dell'art. 648 cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia il mancato assorbimento della fattispecie di cui al capo sub g) in quella di rapina di cui all'art. 648 cod. pen. è inammissibile in quanto anch'esso reiterativo dei motivi già dedotti in appello e, per di più, generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto di motivazione circa la dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo c) non è deducibile in quanto reiterativo dei motivi dedotti in appello e già disattesi dal giudice di merito; che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono incensurabili; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha riconosciuto la corretta concessione delle circostanze attenuanti generiche ad opera del G.U.P. in giudizio di equivalenza (si veda pag. 5); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01CXZ5R) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata dell'art. 648 cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia il mancato assorbimento della fattispecie di cui al capo sub g) in quella di rapina di cui all'art. 648 cod. pen. è inammissibile in quanto anch'esso reiterativo dei motivi già dedotti in appello e, per di più, generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto di motivazione circa la dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo c) non è deducibile in quanto reiterativo dei motivi dedotti in appello e già disattesi dal giudice di merito; che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono incensurabili; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha riconosciuto la corretta concessione delle circostanze attenuanti generiche ad opera del G.U.P. in giudizio di equivalenza (si veda pag. 5); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 17335/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris