CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 24935/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e le conclusioni del difensore dell'indagata nel senso dell'inammissibilità o, comunque, del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza deliberata in data 14/10/2021, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari che non aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA] lo Prete la misura degli arresti domiciliari richiesta nella domanda cautelare. Le imputazioni provvisorie a carico di [OSCURATO:PERSONA], quale assistente della [OSCURATO:PERSONA] di Corigliano - Rosano, riguardano i reati di truffa aggravata e art. 55-quinquies d. Igs. 165 del 2001 (in relazione a false attestazioni che [OSCURATO:PERSONA], funzionario della [OSCURATO:PERSONA], era in servizio nonostante ingiustificati allontanamenti; capi 5 e 6). 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 640 cod. pen. e art. 55-quinquies d. Isg. 165 del 2001, inosservanza dell'art. 125 cod. proc. pen. nonché vizi di motivazione. Il Tribunale rende una motivazione apparente circa l'insussistenza di esigenze cautelari, laddove nella domanda cautelare e poi nell'atto di appello si erano messi in evidenza gli elementi espressivi delle pregnanti esigenze cautelari, quali il fatto che le singole assenze avevano inciso sull'organizzazione dell'ufficio, ma l'ordinanza impugnata non si pronuncia su tali elementi. Illogica è l'affermazione secondo cui la vicenda si limita a quattro episodi e risale a oltre un anno fa, in quanto i comportamenti assenteistici erano plurimi e si inserivano in un brevissimo lasso temporale - un mese - il che denota maggiore gravità e maggiore capacità a cielinquere. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il giudice dell'appello cautelare - dato atto della valutazione dell'ordinanza genetica circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati oggetto di imputazione provvisoria - ha rilevato che il Giudice delle indagini preliminari ha escluso la sussistenza di un concreto e attuale Dericolo di recidiva. Il giudice dell'appello cautelare condivide questo giudizio, rilevando che si tratta di condotte di falsa attestazione della presenza di Pirillo in ufficio effettuate in quattro giornate nel luglio del 2020, sicché la vicenda era del tutto circoscritta e risaliva a oltre un anno fa, laddove l'appello non prospettava alcun elemento concreto idoneo a far ritenere ipotizzabile una prosecuzione delle condotte illecite.Le censure del ricorrente risultano manifestamente inicionee a inficiare la motivazione dell'ordinanza impugnata. Lungi dal risultare apparente, la motivazione dell'ordinanza impugnata registra il deficit di elementi alla stregua dei quali operare, nei termini invocati dal ricorrente, la prognosi circa il periculum libertatis, rimarcando il numero circoscritto delle false attestazione e l'epoca dei fatti, risalente a oltre un anno. Il ricorso valorizza la "concentrazione" di tali condotte nell'arco temporale di un mese, ma il dato non è posto in correlazione con il rilievo dell'ordinanza impugnata lì dove ha messo in luce l'insussistenza di elementi afferenti a episodi o a comportamenti in grado di conferire concretezza all'ipotizzata reiterazione del reato. P.Q.M. Dichiara inammis