CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2024
Cassazione n. 40662/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che PROSTAMO Giuseppe - imputato dei reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21/02/2019, con cui la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato (dichiarando estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 5, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al travisamento della prova nonché l'estinzione del reato per prescrizione; ritenuto che la prima censura sia del tutto generica, risolvendosi in una trattazione del tema del travisamento della prova del tutto astratta, priva di qualsiasi effettivo collegamento con la fattispecie concreta; ritenuto che la residua censura sia manifestamente infondata, attesa la natura permanente del reato di occultamento accertato in data 06/09/2013 (cfr. sul punto Sez 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898 - 01) e la evidente tempestività della sentenza di secondo grado rispetto alla predetta data di consumazione: fermo restando - ovviamente -che la possibilità di dedurre in questa sede la prescrizione maturata medio tempore postula l'ammissibilità del ricorso, altrimenti inidoneo a radicare il rapporto processuale: ammissibilità che nella fattispecie in esame, alla luce di quanto esposto in ordine all'unico motivo proposto, deve essere radicalmente esclusa; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del* ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannailA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e tensore [OSCURATO:PERSONA]