CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 18985/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16105-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 16105/2019 Cron. Rep. Ud. 20/04/2023 CC - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1065/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/11/2018 R.G.N. 373/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Lecce rigettava l’appello che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro la sentenza del Tribunale della medesima sedela quale aveva r espin to le domande avanzate dallo Zilli nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]., domande volte ad accertare di aver lavorato in favore di entrambe le società convenute, in virtù di un contratto di collaborazione avente ad oggetto procacciamento di contratti e riscossione incassi, e a sentir condannare le medesime società al pagamento degli emolumenti maturati pari ad € 97.230,49; e condannava l’appellante al pagamento in favore delle appellate delle spese del secondo grado, come liquidate, con distrazione in favore del difensore della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Per quanto quiancora interessa, la C o rte territoriale respingeva il secondo motivo d’appello dello Zilli, a mezzo del quale egli contestava la decisione di primo grado, ritenendo l’appellante che dagli atti di causa fosse incontrovertibilmente emerso che tra le parti era intercorso un rapporto di collaborazione avente ad oggettoil procacciamento di contratti di vigilanza privata e riscossione di incassi. In proposito la Corte considerava che dalla documentazione esibita dallo Zilli e posta a base della domanda risultava unicamente una scrittura privata tra [OSCURATO:SOCIETA] e Zilli, ma che la firma apposta in calce alla stessa era stata formalmente disconosciuta dalla [OSCURATO:SOCIETA], sicché l’attore avrebbe dovuto presentare formale istanza di verificazione, il che non era avvenuto. Per conseguenza, mancava la prova del rapporto di collaborazionecon la [OSCURATO:SOCIETA], e risultava unicamente che lo Zilli aveva lavorato alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] virtù di regolare contratto di lavoro, con mansioni di guardia giurata dal 2009 al 2012. Rigettava la stessa Corte anche il terzo motivo d’appello, con il quale l’allora appellante riteneva illegittima la sentenza per avere il giudice di primo grado rigettato le richieste istruttorie da lui formulate e, dunque, impeditogli di provare la sussistenza del rapporto dal quale far scaturire il diritto agli emolumenti richiesti in giudizio, ritenendo priva di pregio giuridico la sua doglianza secondo la quale il giudicante non avrebbe considerato che il documento disconosciuto è una fotocopia, sicché controparte poteva solo contestarne la conformità all’originale. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricor so per cassazione, affidato acinque motivi. 4. Hanno resistito entrambe le società intimate con distinti controricorsi. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Conil primo motivo il ricorrente denuncia la “Violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c.”,assumendo che la sentenza impugnata è nulla perché in ordine al motivo di appello attinente al rigetto delle istanze istruttorie aveva reso una motivazione inesistente, apparente e/o perplessa, in quanto il giudice aveva fondato la propria decisione su elementi totalmente inconferenti con la lite dedotta in giudizio. 2. Con un secondo motivo denuncia la “Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.”, deducendo che la Corte d’appello di Lecce non ha speso una sola argomentazione in ordine ai motivi di gravame contenuti nell’atto di appello circa il rigetto delle istanze istruttorie tempestivamente articolate in primo grado, né sembrava possibile individuare un rigetto implicito, posto che quanto affermato dal giudice di seconde cure non aveva alcun collegamento con tutti i motivi, eccezioni e questioni posti a fondamento della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, e l’unica doglianza su cui la Corte si era espressa è quella non sollevata dal ricorrente. 3.Con un terzo motivo denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 215, 216, 420 e 421 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.”, Deduce che la sentenza impugnata, in merito al secondo motivo d’appello, preso atto del disconoscimento di una scrittura privata prodotta dal ricorrente e della mancata richiesta di verificazione, faceva derivare il difetto di prova del rapporto di collaborazione, e la preclusione per il ricorrente a provare i fatti posti a fondamento della domanda con le ulteriori istanze istruttorie formulate nel ricorso introduttivo del giudizio e negli altri scritti difensivi di primo grado e riproposte in appello.4. Con un quarto motivo deduce “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione fra le parti su una domanda in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.”. 5. Con un quinto motivo denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, co. 1 e 2, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. 6. Ritiene il Collegio che siano, per quanto di ragione, fondati il primo ed il secondo motivo di ricorso. 7. Tali censure sono anzitutto ammissibil i anche in termini di autosufficienza perché il ricorrente, oltre ad aver prodotto, tra l’altro, copie del ricorso in appello e del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha anche trascritto nell’atto d’impugnazione il contenuto dell’atto d’appello corrispondente alle diverse doglianze che lo stesso aveva formulato in relazione al rigetto in prim o grado delle proprie istanze istruttorie (cfr. pagg. 10-15 del ricorso per cassazione), richiamando anche le istanze istruttorie contenute nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. pagg. 15-17 dello stesso ricorso per cassazione). 8. Ebbene, circa il terzo motivo d’appello, che pure la Corte territoriale aveva ritenuto ammissibile al pari degli altri (cfr. pag. 4 dell’impugnata sentenza), e che aveva individuato come volto a censurare la sentenza di primo grado perché il Tribunale “aveva rigettato le richieste istruttorie da lui formulate e, dunque, impeditogli di provare la sussistenza del rapporto dal quale far scaturire il diritto agli emolumenti richiesti in giudizio” (cfr. pag. 3 della stessa sentenza), la stessa Corte ha scritto che “ritiene lo Zilli che il Giudicante non avrebbe considerato che il documento disconosciuto è una fotocopia, sicché controparte poteva solo contestarne la conformità all’originale; a seguito dell’eventuale deposito di quest’ultimo, controparte avrebbe dovuto contestarne la sottoscrizione, cosa che nella specie non è avvenuta. Tale doglianza appare priva di pregio giuridico atteso che la possibilità di richiedere la produzione dell’originale anteriormente alla formulazione del disconoscimento appare posta dall’ordinamento a tutela del disconoscente e non certo di colui che ha esibito il documento in copia per servirsene. Si ribadisce, pertanto, che lo Zilli è incorso nella preclusione derivante dalla mancata tempestiva richiesta di verificazione della firma disconosciuta, così come non ha neppure prodotto l’originale del documentola cui firma era stata disconosciuta” (cfr. pag. 6 dell’impugnata sentenza). 9. Sennonché, stando alla formulazione dell’appello riportata nel ricorso per cassazione, lo Zilli non aveva lamentato che il primo giudice “non avrebbe considerato che il documento disconosciuto è una fotocopia”, ma aveva piuttosto spiegato nell’atto d’appello perché in primo grado non aveva “inteso fare istanza di verificazione” (cfr. pag. 11 del ricorso per cassazione), ed è alla partemotiva su riportata che il ricorrente si riferisce quando assume che la Corte d’appello si sarebbe pronunciata su una doglianza “non sollevata dal ricorrente”. Anzi, sempre stando all’esposizione dell’appello riportata nel ricorso per cassazione, l’allora appellante insisteva per l’ammissione dei mezzi istruttori dedotti, perché ritenuti “idonei a provare gli elementi indicati nella scrittura disconosciuta e comunque la sussistenza del rapporto intercorso avente ad oggetto il procacciamento di contratti e la riscossione degli incassi”, e proprio per la situazione venutasi a creare “a seguito del disconoscimento di tale scrittura”, senza sua successiva istanza di verificazione (cfr. in particolare pag. 11 del ricorso per cassazione). 10. In sintesi, la Corte territoriale si è pronunciata su una doglianza a livello deduttivo non formulata dall’appellante nei termini dalla stessa intesi, e per tal modo haomesso di esprimersi su quanto effettivamente dedotto nel terzo motivo d’appello che riguardava “il rigetto da parte del Giudice di primo grado delle istanze istruttorie volte a provare la sussistenzadel rapporto da cui sarebbe derivato il diritto ai pretesi emolumenti”. 11. Si può aggiungere a riguard o che la scrittura privata disconosciuta relativa al l’incarico di procacciamento d’affari e la riscossione degli incassi sarebbe intervenuta con la sola [OSCURATO:SOCIETA]., ma che secondo la prospettazione dell’attore il rapporto di collaborazione in questione era intercorso con entrambe le società convenute, e proprio questo egli chiedeva anzitutto di provare (cfr. pag. 16 del ricorso per cassazione). 12. Tutto ciò considerato, la motivazione resa in proposito dalla Corte territoriale non è anzitutto all’evidenza congruente rispetto ad un motivo di gravame a mezzo del quale l’allora appellante si doleva del rigetto, da parte del primo giudice, di richieste istruttorie (ulteriori) che nulla avevano a che fare con il tema della mancata istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta nella firma. 13. Inoltre,vero è che, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (così, tra le altre, Cass. civ., sez. VI, 5.7.2016, n. 13716; id., sez. lav., 18.3.2013, n. 6715; id., sez. III, 19.1.2010, n. 709). Èparimenti jus receptum, però, che il motivo d’appello costituisce “domanda”, sulla quale il giudice di secondo grado, deve pronunciarsi, altrimenti configurandosi la violazione dell’art. 112 c.p.c. (cfr., ad es., Cass. civ., sez. II, 24.5.2021, n. 14140). E nel caso in esame viene in considerazione non già una richiesta istruttoriadirettamente rivolta alla Corte territoriale, bensì appunto un precipuo motivo d’appello riguardante il rigetto di richieste istruttorie da parte del Tribunale, sul quale motivo la stessa Corte doveva esprimersi ovviamente in termini congruenti rispettoalla sua effettiva formulazione. In base a quanto sopra osservato , perciò, si configura più precisamente la violazione di cui all’art. 112 c.p.c. in chiave di extrapetizione, essendosi i giudici di secondo grado pronunciati su un motivo d’appello formulato dall’appellante con conten uto e finalità diversi da quelli opinati da detti giudici. 14. Tali errores in procedendo comporta no la dedotta nullità dell’impugnata sentenza, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con assorbimento degli ulteriori tre motivi. 15. Pertanto, l’impugnata sentenza dev’essere annullata in relazione ai due motivi accolti, con rinvio alla Corte territoriale, la quale, in differente composizione, dovrà pronunciarsianche sul terzo motivo d’appello effettivamente formulato, oltre a regolare le spesedi questo giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione