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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08531/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammisstile Ritenuto in fatto

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, sezione del riesame, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale aveva respinto l'istanza di declaratoria di decorrenza dei termini della custodia cautelare applicata nei suoi confronti.

L'istanza si fondava sulla sussistenza di un'ipotesi di retrodatazione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. dal momento che già prima dell'adozione della seconda ordinanza cautelare emessa rei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico ministero avrebbe avuto a disposizione tutti gli elementi necessari per formulare la successiva richiesta cautelare e che il reato associativo oggetto del secondo provvedimento cautelare era collocabile temporalmente in data anteriore alle contestazioni relative alla prima ordinanza cautelare.

Il Tribunale ha escluso che ricorressero i presupposti di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. rilevando che la seconda ordinanza era stata emessa anche per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. consumato a Latina nel 2015 "con condotta perdurante", e pertanto anche in epoca successiva alla esecuzione della prima ordinanza cautelare.

Poiché il [OSCURATO:PERSONA] non aveva addotto elementi idonei a dimostrare il suo recesso dalla associazione e a smentire la presunzione relativa di non interruzione della permanenza, non poteva ritenersi che egli avesse interrotto la condotta partecipativa.

2. Avverso tale ordinanza il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso deducendo un'unica censura con la quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.

Secondo la difesa, al momento dell'adozione della prima misura cautelare il Pubblico ministero aveva già a disposizione l'intero compendio indiziario che aveva poi determinato la successiva richiesta cautelare, avanzata a seguito dello stralcio del primo procedimento.

In particolare, entrambe le contestazioni associative a fondamento delle due misure cautelari atterrebbero a fatti antecedenti l'adozione della prima ordinanza cautelare, come emergerebbe dalla circostanza che il procedimento originario era il medesimo, che entrambe le ordinanze richiamano la medesima informativa della Polizia giudiziaria e che gli episodi citati sono gli stessi.

L'ordinanza impugnata non si sarebbe confrontata con le deduzioni difensive, affermando che non doveva applicarsi l'art. 297 cod. proc. pen. poiché nella seconda ordinanza cautelare il reato associativo era contestato in forma "aperta" e la difesa non aveva addotto elementi idonei a dimostrare la cesura dei rapporti del [OSCURATO:PERSONA] dal sodalizio.

Secondo il ricorrente, soprattutto in fase cautelare, la difesa non potrebbe essere gravata di un onere di allegazione di fatti specifici in ordine alla cessazione dei rapporti con l'associazione, dovendosi piuttosto verificare se, dall'esame degli atti le condotte contestate nella seconda ordinanza siano in concreto riferite a fatti successivi.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

2. Giova innanzitutto rilevare come, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la sopravvenuta detenzione non assume di per sé rilievo decisivo rispetto alla permanenza dell'affectio societatis, ben potendo il fatto associativo essere contestato a soggetti già ristretti in carcere, anche con riferimento a periodi successivi all'emissione del primo titolo.

Ciò in ragione della tendenziale stabilità del vincolo, caratterizzato dalla complessità della struttura del sodalizio, dalla complessità e dai forti legami tra gli aderenti e dal notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine che accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/1/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121).

Pertanto, l'intervenuta carcerazione del soggetto non costituisce un elemento automaticamente idoneo ad integrare una presunzione assoluta di interruzione della permanenza della partecipazione al sodalizio, la quale viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661 - 02).

3. Applicando tali principi in tema di misure cautelari, ed in particolare di cd.

"contestazioni a catena", si è affermato che la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, precisandosi tuttavia che tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222 — 01).

Questa Corte ha altresì affermato che, al fine di evitare lo svuotamento delle esigenze sottese all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., è necessario operare una valutazione della situazione concreta, senza fermarsi al mero dato formale dell'assenza di forme espresse di dissociazione.

Pertanto, il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale, in presenza di concrete allegazioni difensive, deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi (Sez. 6, n.13568 del 29.11.2019, dep.2020, Alfano, Rv 278840; Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020, dep. 2021, Ciancio, Rv. 281283 - 01).

Occorre, dunque, che ricorrano elementi specifici e concreti dai quali dedurre la rescissione del legame dall'associazione, quale può essere, ad esempio, un lungo periodo di detenzione senza che siano stati mantenuti i contatti, una contrapposizione interna all'associazione cui sia conseguito l'allontanamento di uno dei sodali, nonché fatti oggettivi quali il trasferimento in luogo distanze da quello in cui opera la consorteria, sempre che non vi siano elementi dai quali desumere la continuità della partecipazione.

Ciò, peraltro, non comporta una sorta di inversione dell'onere probatorio, per effetto della quale spetterebbe all'imputato dimostrare il fatto negativo di non far più parte dell'associazione, essendo piuttosto richiesto esclusivamente un onere di allegazione di fatti circostanziati che, sottoposti al necessario controllo secondo le ordinarie regole del riparto probatorio, non consentano di ritenere l'effettiva cessazione dell'adesione al sodalizio criminoso.

4. Nel caso in esame la "presunzione di non interruzione" della condotta criminosa del Di SliVi0 non è stata superata, dal momento che la difesa non ha allegato elementi concreti per smentirla.

Benché infatti non sia necessaria a tal fine una espressa dissociazione dell'indagato dall'associazione cui apparteneva, è tuttavia indispensabile che venga offerta una diversa ricostruzione del tempus commissi delicti fondata su elementi specifici.

Ciò la difesa non ha fatto, limitandosi a richiamare circostanze solo formali, che, con motivazione ineccepibile e puntale, il Tribunale del riesame ha valutato come inconferenti in quanto non dimostrative dell'interruzione dei rapporti del ricorrente con il sodalizio criminoso, anche alla luce del dato emerso dalle indagini che avevano evidenziato come pur durante la carcerazione il [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato gestire l'associazione mafiosa.

5. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammisstile Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, sezione del riesame, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale aveva respinto l'istanza di declaratoria di decorrenza dei termini della custodia cautelare applicata nei suoi confronti. L'istanza si fondava sulla sussistenza di un'ipotesi di retrodatazione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. dal momento che già prima dell'adozione della seconda ordinanza cautelare emessa rei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico ministero avrebbe avuto a disposizione tutti gli elementi necessari per formulare la successiva richiesta cautelare e che il reato associativo oggetto del secondo provvedimento cautelare era collocabile temporalmente in data anteriore alle contestazioni relative alla prima ordinanza cautelare. Il Tribunale ha escluso che ricorressero i presupposti di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. rilevando che la seconda ordinanza era stata emessa anche per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. consumato a Latina nel 2015 "con condotta perdurante", e pertanto anche in epoca successiva alla esecuzione della prima ordinanza cautelare. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] non aveva addotto elementi idonei a dimostrare il suo recesso dalla associazione e a smentire la presunzione relativa di non interruzione della permanenza, non poteva ritenersi che egli avesse interrotto la condotta partecipativa. 2. Avverso tale ordinanza il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso deducendo un'unica censura con la quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo la difesa, al momento dell'adozione della prima misura cautelare il Pubblico ministero aveva già a disposizione l'intero compendio indiziario che aveva poi determinato la successiva richiesta cautelare, avanzata a seguito dello stralcio del primo procedimento. In particolare, entrambe le contestazioni associative a fondamento delle due misure cautelari atterrebbero a fatti antecedenti l'adozione della prima ordinanza cautelare, come emergerebbe dalla circostanza che il procedimento originario era il medesimo, che entrambe le ordinanze richiamano la medesima informativa della Polizia giudiziaria e che gli episodi citati sono gli stessi. L'ordinanza impugnata non si sarebbe confrontata con le deduzioni difensive, affermando che non doveva applicarsi l'art. 297 cod. proc. pen. poiché nella seconda ordinanza cautelare il reato associativo era contestato in forma "aperta" e la difesa non aveva addotto elementi idonei a dimostrare la cesura dei rapporti del [OSCURATO:PERSONA] dal sodalizio. Secondo il ricorrente, soprattutto in fase cautelare, la difesa non potrebbe essere gravata di un onere di allegazione di fatti specifici in ordine alla cessazione dei rapporti con l'associazione, dovendosi piuttosto verificare se, dall'esame degli atti le condotte contestate nella seconda ordinanza siano in concreto riferite a fatti successivi. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Giova innanzitutto rilevare come, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la sopravvenuta detenzione non assume di per sé rilievo decisivo rispetto alla permanenza dell'affectio societatis, ben potendo il fatto associativo essere contestato a soggetti già ristretti in carcere, anche con riferimento a periodi successivi all'emissione del primo titolo. Ciò in ragione della tendenziale stabilità del vincolo, caratterizzato dalla complessità della struttura del sodalizio, dalla complessità e dai forti legami tra gli aderenti e dal notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine che accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/1/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121). Pertanto, l'intervenuta carcerazione del soggetto non costituisce un elemento automaticamente idoneo ad integrare una presunzione assoluta di interruzione della permanenza della partecipazione al sodalizio, la quale viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661 - 02). 3. Applicando tali principi in tema di misure cautelari, ed in particolare di cd. "contestazioni a catena", si è affermato che la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, precisandosi tuttavia che tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222 — 01). Questa Corte ha altresì affermato che, al fine di evitare lo svuotamento delle esigenze sottese all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., è necessario operare una valutazione della situazione concreta, senza fermarsi al mero dato formale dell'assenza di forme espresse di dissociazione. Pertanto, il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale, in presenza di concrete allegazioni difensive, deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi (Sez. 6, n.13568 del 29.11.2019, dep.2020, Alfano, Rv 278840; Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020, dep. 2021, Ciancio, Rv. 281283 - 01). Occorre, dunque, che ricorrano elementi specifici e concreti dai quali dedurre la rescissione del legame dall'associazione, quale può essere, ad esempio, un lungo periodo di detenzione senza che siano stati mantenuti i contatti, una contrapposizione interna all'associazione cui sia conseguito l'allontanamento di uno dei sodali, nonché fatti oggettivi quali il trasferimento in luogo distanze da quello in cui opera la consorteria, sempre che non vi siano elementi dai quali desumere la continuità della partecipazione. Ciò, peraltro, non comporta una sorta di inversione dell'onere probatorio, per effetto della quale spetterebbe all'imputato dimostrare il fatto negativo di non far più parte dell'associazione, essendo piuttosto richiesto esclusivamente un onere di allegazione di fatti circostanziati che, sottoposti al necessario controllo secondo le ordinarie regole del riparto probatorio, non consentano di ritenere l'effettiva cessazione dell'adesione al sodalizio criminoso. 4. Nel caso in esame la "presunzione di non interruzione" della condotta criminosa del Di SliVi0 non è stata superata, dal momento che la difesa non ha allegato elementi concreti per smentirla. Benché infatti non sia necessaria a tal fine una espressa dissociazione dell'indagato dall'associazione cui apparteneva, è tuttavia indispensabile che venga offerta una diversa ricostruzione del tempus commissi delicti fondata su elementi specifici. Ciò la difesa non ha fatto, limitandosi a richiamare circostanze solo formali, che, con motivazione ineccepibile e puntale, il Tribunale del riesame ha valutato come inconferenti in quanto non dimostrative dell'interruzione dei rapporti del ricorrente con il sodalizio criminoso, anche alla luce del dato emerso dalle indagini che avevano evidenziato come pur durante la carcerazione il [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato gestire l'associazione mafiosa. 5. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così
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