CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 07819/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4725/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat o in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r.p.t., elett.te dom.t a in Roma, via Guido d’Arezzo n . 32 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – Oggetto: associazione esclusione AC –16/01/2023 r.g. n. 04725/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano , prima sezione civile, n. 2948/2017 del 27 Giugno2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 gennaio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il locale T ribunale aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] D e B enedictis avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità, annullamento e revoca del provvedimento con cui si disponeva la sua radiazione dall ’A ssociazione N azionale A lpini , adottato dall'organo disciplinare interno, e la conseguente condanna al risarcimento dei danni a seguito dell'ingiusta sanzione irrogata. 2. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva , ha osservato: a) che non sussisteva alcuna violazione del dovere di preventiva contestazione dell'addebito disciplinare, atteso che l'organismo sociale deputato vi si era attenuto nel rispetto del regolamento, poichénell'atto di addebito la condotta contestata era di tale gravità dasorreggere la legittimità della sanzione erogata; b) che la data dell’assemblea del 19 ottobre 2012,in cui era stata irrogata la sanzione,risultava documentalmente comunicata all'associato in data 2 ottobre 2012, mentre nel verbale assembleare si dava atto del superamento delle maggioranze richieste dallo statuto per il tipo di delibera, in assenza di prova di errori o falsificazioni della verbalizzazione; c) che, quand'anche il provvedimento sanzionatorio necessitasse di motivazione , l'associato era stato nella specie perfettamente messo in grado di comprendere il tenore delle contestazioni rivoltegli e le ragioni del relativo provvedimento r.g. n. 04725/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sanzionatorio, come dimostrato dall ’a nalitica deduzione di specifici motivi di impugnazione; d) che la sanzione irrogata risultava proporzionata alla gravità della condott a accertat a a carico dell'associato. 3. Avverso tale decisione Domenico D e B enedictis ha proposto ricorso affidato a cinquemotivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] N azionale A lpini ha resistito con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a) Primo motivo: « 1) Art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c., per nullità della sentenza in relazione alla violazione dell'articolo 112 c.p.c.», deducendo che la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi in relazione alla doglianza relativa alla mancata ricezione della raccomandata postale contenente l'addebito, non solo perché trasmessa aun indirizzo diverso dalla residenza del ricorrente, ma anche perché la scritturazione manuale apposta sull'avviso di ricevimento non sarebbe stata la firma del destinatario, o di altro soggetto conosciuto, bensì una mera annotazione manuale contenente la dizione:“dentro buca”, come da lettura fornita dallo stesso postino del servizio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] motivo è infondato. La lamentata omissione di pronuncia non sussiste. In effetti, la Corte di appello si è pronunciata sui motivi di appello di cui trattasi, disattendendoli attraverso un rinvio per relationem alla sentenza del T ribunale e osservando ulteriormente che, quanto alla «censura riguardante la ipotizzata violazione del dovere di preventiva contestazione dell’addebito disciplinare (motivi 9, 10, 12), la sentenza impugnata ha affermato che l’organismo sociale deputato vi si sia attenuto nel rispetto del Regolamento, peraltro raggiungendone lo scopo».r.g. n. 04725/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] b) Secondo motivo: « 2 . Art. 360 , n. 5 c.p.c. per omesso insufficiente e contraddittorio esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione agli articoli 1335 e 2697c.c. e all'articolo 115 c.p.c., e all'articolo 160 c.p.c., nonché agli articoli 1175 e 1375 c.c. e 2 Cost.», deducendo che l a Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il punto, decisivo ai fini del giudizio , consistente nell’avvenuta contestazione a opera del [OSCURATO:PERSONA] della mancata produzione in giudizio da parte dell'associazione avversaria dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto di contestazione, essendosi il giudice di appello limitato apoditticamente ad affermare che sarebbe risultato documentalmente dimostrato che il predetto atto sarebbe stato ricevuto il 2 ottobre 2012. Il motivo è fondato. L a Corte territoriale, nel limitare come detto la propria motivazione nei termini appena riassunti a commento del primo motivo di ricorso, ha del tutto omesso di rispondere alle censure contenute nell’atto di appello e relative alla lamenta omessa comunicazione dell’avviso di incolpazione originante il procedimento disciplinare , poi sfociato nella deliberazione impugnata. Invero, l’odiernoricorrente ha specificato ne l motivo di ricorso in esame di aver contestato nell’atto di appello l’omessa previa contestazione dell’addebito da parte dell’organo disciplinare di I grado, in quanto la relativa raccomandata era stata spedita e consegnata presso l’abitazione della madrenovantanovenne, in [OSCURATO:PERSONA] 28, [OSCURATO:PERSONA], e non presso il domicilio dell’incolpato stesso, mentre dall’avviso di ricevimento, risulta che “la scritturazione manuale apposta” sullo stesso non è la firma del destinatario, bensì la mera annotazione “dentro buca”.r.g. n. 04725/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivazione della Corte territoriale nulla dice su que st i fatti (indirizzo di destinazione della raccomandata e diverso indirizzo del destinatario, nonché il contenuto dell’A/R), da cui manifestamente dipendeva l’accertamento della corretta destinazione della raccomandata e quindi dell’avvenuta contestazione dell’addebito. Tanto ha determinato anche l’omesso accertamento, altrettantodoveroso, dell’incidenza sulla validità del provvedimento impugnato –in relazione alle previsioni statutarie e di legge applicabili –dell’omesso esercizio del diritto di difesa nella fase di primo grado innanzi agli organi disciplinari dell’associazione, risultando pacifico che solo nella fase di secondo grado il [OSCURATO:PERSONA] è stato in grado di difend ersi dall’incolpazione. c) Terzo motivo: «3 . Art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa , insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 17 dello statuto/regolamento sezionale, con riguardo sia ai quorum ivi prescritti per la validità della deliberazione assunta dal consiglio direttivo sezionale, avente ad oggetto l'attivazione della procedura disciplinare nei confronti del socio, sia alla mancata sottoscrizione dei verbali assembleari a opera del segretario sezionale», deducendo che l a Corte territoriale avrebbe omesso o non compiutamente esaminato, il verbale del 2 ottobre 2012 con cui il consiglio direttivo sezionale aveva attivato la procedura disciplinare contestando l'addebito, dal quale chiaramente emergeva che la deliberazione sul punto non era stata assunta con le maggioranze prescritte, in presenza peraltro di un conclamato conflitto di interesse del presidente sezionale, essendo costui la persona oggetto delle critiche propalate dell'incolpato, e avendo la r.g. n. 04725/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d'appello motivato con riferimento a una deliberazione diversa da quella che ha costituito oggetto di contestazione da parte dell'odierno ricorrente. Il motivo è fondato. La questione dell’assunzione della delibera di inizio del procedimento disciplinare, con la contestazione dell’addebito, da parte dell’organo disciplinare di primo grado (il [OSCURATO:PERSONA]), in violazione dell’art. 17 del regolamento sezionale, che sancisce l’invalidità delle delibere non adottate con il quorum costitutivo dei 2/3 dei componenti dell’organo e con il quorum deliberativo della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, che il ricorrente documentanel motivo in esame aver devoluto alla cognizione del giudice di appello,non trova alcuna risposta nella motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello, infatti, ha motivato facendo riferimento alla delibera di assunzione della sanzione disciplinare, ossia alla delibera conclusiva della procedura interna, che è evidentemente diversa dalla delibera di inizio della procedura stessa, cui invece faceva riferimento l’appellante. Ne consegueche alcun accertamento di merito risulta effettuato in relazione alla decisività del fatto omesso in relazione alle p revision i statutarie applicabili, ciò che era ed è, invece, altrettanto ne c essario al fine di scrutinare la legittimitàdella delibera finale adottata . d) Quarto motivo: «4 . Art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli articoli 24, co. 3, c .c. con riferimento all'articolo 36 dello statutoA.N.A. avente ad oggetto le disposizioni disciplinari da applicare in relazione agli addebiti contestati all'associato e articolo 38 , lett. b) del medesimo statuto , nonché art. 360 n. 5 c.p.c.,per omessa, insufficiente , carente motivazione circa un fatto decisivo del giudizio in relazione all'articolo 36, lett.r.g. n. 04725/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d) dello statuto A.N.A. », deducendo che l a Corte territoriale avrebbe valutato una serie di espressioni e di scritti che non hanno costituito oggetto di specifico addebito disciplinare, con conseguente erronea valutazione della gravità del comportamento addebitato all'associato. La censura è inammissibile atteso chesi fonda su una ricostruzione dei fatti (quanto, in particolare, al contenuto delle norme statutarie dell’associazione e della contestazione degli addebiti all’incolpato) che non risulta dalla sentenza impugnata e non può essere accertata in sede di legittimità. Né viene articolata una idonea censura di omesso esame di fatti decisivi, solo accennata, per di più in maniera inesatta, nella rubrica, mentre nello svolgimento del motivo di ricorso si propone in realtà una altrettanto inammissibile rivisitazione degli atti del giudizio di merito. e) Quinto motivo: «5 . Art. 360 n. 3 c.p.c. Per violazione e falsa applicazione degli articoli 23, co. 1 e 24 c.c., nonché per violazione e falsa applicazione del principio del giusto processo - violazione articolo 111 Cost. -, con riferimento all'articolo 38, co.4 dello statuto A.N.A. - C arenza assoluta di motivazione della sanzione irrogata dall'organo disciplinare di secondo grado », deducendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a condividere quanto affermato dal giudice di primo grado, omettendo di rilevare che l'impossibilità oggettiva per l'incolpato di difendersi dinanzi all'organismo di disciplinare di primo grado rendeva oggettivamente viziato il procedimento, poiché solo innanzi all'organismo disciplinare di secondo grado l'odierno ricorrente era stato messo in grado di difendersi; peraltro la sentenza impugnata si sarebbe limita ta a convalidare la sa nzione più grave, senza estrinsecare nella motivazione le ragioni dell a r.g. n. 04725/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] congruità della sanzione massima rispetto alla condotta posta in essere. La censura èinfondata; il ricorrente muove la censur a sulla base di una presuntaviolazione delle norme che impongono l’obbligo della motivazione per i provvedimenti giurisdizionali ed amministrativi. Ma, in proposito, non può che rilevarsi che il provvedimento dell’organismo disciplinare dell’A.N.A. non ha natura amministrativa, bensì è atto di autonomia privata, essendo emesso da un organo di un’associazione di diritto privato. Né la denuncia di violazione di norme di diritto po trebbe essere recuperata sotto il profilo della violazione della disposizione statutaria – letta in combina to disposto con l’art. 1372, primo comma, cod. c iv. – che prevede l’obbligo di motivazione del provvedimento disciplinare: la Corte di appello, infatti, ha statuito che tale obbligo non è previsto dallo statuto a pena di invalidità o caducazione della sanzione; e questa è un’interpretazione della norma statutaria – che , si ripete, ha natura di atto di autonomia privata – fornita dal giudice di merito, che il ricorrente avrebbe dunque dovuto censurare deducendo la violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., che invece non è accaduto. 2. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi alla Corte di appello di Milano , in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo del ricorso ; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo e il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il quarto motivo di ricorso; rigetta il quinto motivo di r.g. n. 04725/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di M