CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 27634/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (CUI 07BOVIC), nato inMESSICO il [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza del 03/03/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di VERCELLI,udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Vercelli ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, aisensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen. in relazione al reato di associazioneper delinquere finalizzata alla commissione di più reati di furto ed indebitoutilizzo di carte di credito, nonché per i reati di cui agli artt. 322, 648 e 368cod.pen.Il giudice ha disposto la confisca di vari beni, tra i quali, ai sensi dell’art.240-bis cod.pen., tutti i gioielli sequestrati al ricorrente in fase di indagini.2. Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo, con unico motivo,violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca deigioielli in sequestro.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari non avrebbe tenuto conto dellegiustificazioni difensive relative alla legittima provenienza dei gioielli insequestro, essendo state prodotte fotografie e ricevute di acquisto comprovantiquanto sostenuto dal ricorrente.La circostanza che le ricevute siano in lingua spagnola, non sarebbesufficiente a documentarne l’inaffidabilità; al contrario, dimostrerebbe che ilricorrente era in possesso dei gioielli prima di venire in Italia.Non sarebbe stata dimostrata la sproporzione tra il valore dei gioielli ed ilreddito del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico e,comunque, manifestamente infondato.Deve premettersi che la statuizione sulla confisca non faceva partedell’accordo intervenuto tra le parti, sicché deve essere applicato il principio didiritto secondo cui, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato unamisura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra leparti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi delladisciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01).Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha fornito ampia motivazionesulle ragioni della confisca, rilevando che il ricorrente, per sua stessaammissione, aveva commesso uno dei reati spia di cui all’art. 240-bis cod.pen.che consentono la confisca cosiddetta “estesa” (associazione per delinquerefinalizzata alla commissione di reati di indebito utilizzo di carte di credito), nonaveva fornito adeguata giustificazione del possesso dei gioielli in sequestro(limitandosi a produrre fatture di acquisto in lingua straniera prive di data certain ordine al periodo di acquisto e, peraltro, non sicuramente riferibili ai gioielli dicui si discute), né erano emersi elementi per ritenere la congruità dei beni con ilpatrimonio o l’attività lecita del ricorrente, che egli non ha in alcun mododocumentato, così privando il giudice della possibilità di valutare la congruità deibeni rispetto al patrimonio e l’epoca di acquisto di essi, vale a dire di tutti itermini del raffronto necessario per sostenere la legittima provenienza di essi.A ciò si aggiunga che il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha sottolineatocome proprio dall’attività illecita commessa, l’imputato aveva tratto profittocomprando due collane, sequestrate ad altro titolo non oggetto di ricorso, cosìdando concreta dimostrazione che attraverso la commissione di uno dei reati-spia previsti dall’art. 240-bis cod.pen. egli avesse acquistato proprio quel generedi beni che gli sono stati sequestrati.La motivazione – avverso la quale si deducono generiche censure - èrispettosa del principio di diritto secondo il quale, ai fini di disporre la confiscaconseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1 e2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale eprovvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, oggi art. 240-bis cod.pen.),allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dalcondannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico deibeni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienzadi essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini diraffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valorieconomici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economichenon al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento deisingoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro,che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità dellaloro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reatoper cui è stata inflitta condanna (Sez. U, Sentenza n. 920 del 17/12/2003,dep.2004, Montella, Rv. 226491).Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla [OSCURATO:PERSONA], commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrentenella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]