CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 23401/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16253-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so d a ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di TORINO, COMUNE di BALANGERO; -intimati- avverso la sentenza n. 1133/2021 del TRIBUNALE di IVREA, depositata il 15/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 13/2014, il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza ingiunzione con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 143, comma undicesimo, d.lgs. 285/1992, per aver invaso la corsia di marcia opposta, delimitata da una striscia longitudinale continua, mentre transitava sulla strada Mathi - direzione Lanzo. La sentenza è stata confermata in appello. Per quanto rileva nel presente giudizio, il Tribunale di Ivrea , constatato che al processo di primo grado aveva partecipato anche il Comune di Balangero, chiamato in causa su ordine del Giudice di pace, ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, osservando che detto Comune aveva assunto la posizione di interventore adesivo, avendo interesse all'esito della lite, e aveva quindi titolo a partecipare al giudizio di secondo grado, data l'inscindibilità della causa in sede di impugnazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea, contestando con i primi due motivi la legittimazione a partecipare al giudizio del Comune di Balangero e con i successivi tre motivi il merito della opposizione e il quantum della condanna al pagamento delle spese. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 18493/2020, ha accolto i primi due motivi, affermando che “il Comune non poteva partecipare al giudizio di primo grado in proprio, né poteva essere considerato parte necessaria di quello di appello, tanto più che la [OSCURATO:PERSONA] si era già costituita in entrambi i gradi”, e ha rigettato gli altri tre motivi ; la Corte ha così cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Ivrea, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. 2. Con sentenza 15 dicembre 2021, n. 1133, il Tribunale di Ivrea, quale giudice di rinvio , ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Comune di Balangero e, in relazione alle spese di lite nei confronti del Comune, ha ritenuto che “sussistano i presupposti per la relativa compensazione, tenuto conto dell’esito complessivo della lite: da un lato, infatti, va valorizzata la sostanziale soccombenza dell’appellante [[OSCURATO:PERSONA]], con riferimento al merito delle contestazioni fo rmulate al verbale di contestazione della infrazione del codice della strada, del tutto rigettate in tutti e tre i precedenti gradi di giudizio; dall’altro lato, va debitamente valorizzato il fatto che l’estensione del contraddittorio all’ente comunale è stata disposta dal giudice di prime cure iussu iudicise all’esito della evocazione in giudizio l’ente comunale si è debitamente difeso”. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] di Torino e il Comune di Balangero non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente lamenta “ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. , violazione e falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, 92, comma 2, 100 c.p.c., nonché dell’art. 6, comma 9 del d.lgs 150/2011”: il ricorrente era risultato soccombente nel merito unicamente nei confronti dell’unico legittimo contraddittore, ossia la [OSCURATO:PERSONA] di Torino ; nei confronti del Comune di Balangero il ricorrente si era limitato a chiederne l’estromissione, cosicché non si era verif icata rispetto al Comune di Balangero alcuna soccombenza reciproca e, pertanto, non vi erano le condizioni di legge per applicare il comma 2 dell’art. 92 c.p.c.; d’altro canto l’esito complessivo della lite invocato dal Tribunale di Ivrea non è requisito sufficiente per disporre la compensazione delle spese e neppure l’ulteriore argomento della estensione iussu iudicis del contraddittorio. Il ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “colui che attivamente o passivamente si espone all'esito del processo, oltre a conseguire i vantaggi, deve anche sopportare le eventuali conseguenze sfavorevoli che, in ordine allespese, sono stabilite a suo carico in base al principio della soccombenza e ciò anche se si tratti dispese non rigorosamente conseguenziali e strettamente dipendenti dall'attività della parte rimasta soccombente, ma derivante dagli eventuali errori in cui può incorrere il giudice nei vari gradi o nelle diverse fasi del processo, come nel caso di quelle che vengono sopportate da coloro che sonochiamati a partecipare al giudizio quali terzi evocati per ordine del giudice, ancorché rivelatosi successivamente ingiustificato: solo in tal modo, infatti, rimane efficacemente salvaguardato il fondamentale diritto di difesa delle parti che vengono, anche se ingiustamente,chiamate in giudizio” (così Cass. n. 9049/2006; cfr . anche, in termini analoghi, Cass. n. 8886/2013). Il ricorrente, pertanto, che ha proposto il giudizio di opposizione, nel quale è risultato soccombente nei due gradi di merito e nel giudizio di cassazione, avrebbe anche potuto essere condannato a pagare le spese del Comune di Balangero, spese che il Tribunale di Ivrea, nell’esercizio del potere discrezionale di cui al comma 2 dell’art. 92 c.p.c., ha invece compensato. 2. Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è provvedimento sulle spese, non essendosi gli intimati difesi nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, exart. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso a