CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 27170/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di appello di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 24/04/2026 dal SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermatola condanna inflitta dal Tribunale di Castrovillari, con sentenza in data 5 aprile2023, a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen. e 186,comma 7, cod. strada, commessi in Corigliano-Rossano il 21 luglio 2022.2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] dalsuo difensore di fiducia è affidato a quattro motivi, enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.- Con il primo motivo si eccepisce la violazione degli artt. 442 cod. proc. pen.,in relazione agli artt. 529, 438, comma 6-bis, 179, 180 e 191 cod. proc. pen.,nonché degli artt. 24 e 111 Cost., deducendosi che la sentenza di primo gradosarebbe stata formata e depositata il 19 marzo 2023, quindi, in data anterioreall’udienza di discussione del giudizio abbreviato che aveva avuto luogo il 5 aprile2023. Donde, tale anticipazione avrebbe determinato una nullità di ordinegenerale, in quanto suscettibile di incidere sulla stessa struttura del procedimentodecisorio e di comportare una lesione del diritto di difesa, sub specie del diritto alcontraddittorio, perché la formazione della volontà decisoria prima dellosvolgimento della discussione e senza che le deduzioni difensive potesseroconcorrere alla formazione del convincimento del giudice era stata tale daneutralizzare tale fondamentale guarentigia a tutela della posizione dell’imputato.- Con il secondo motivo si eccepisce la nullità delle notifiche del decreto dicitazione dell’imputato per il giudizio di appello e si lamenta la mancatadeclaratoria di improcedibilità dell’azione penale ex art. 344-bis cod. proc. pen. eil vizio di motivazione.È dedotto che la Corte di appello non avrebbe verificato la regolareinstaurazione del contraddittorio e avrebbe omesso di pronunciarsi sullaintervenuta scadenza del termine massimo di durata del giudizio di impugnazione,nonostante specifiche eccezioni difensive formulate al riguardo.- Con il terzo motivo si censura, sotto l’egida della violazione degli artt. 497-bis cod. pen., 186, comma 7, cod. strada e 533 cod. proc. pen. e del vizio dimotivazione, la conferma dell’affermazione di responsabilità dell’imputato per ireati ascrittigli.Quanto al possesso di un documento di identità contraffatto, si deduce cheanche la sentenza di appello risentirebbe di una valutazione acritica delle risultanzetecniche, perché compiuta senza verificare in concreto la sussistenza di alterazioniessenziali del documento esibito e senza adeguato scrutinio del profilo soggettivodella condotta.Quanto al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici, è dedotto che igiudici di merito di entrambi i gradi si sarebbero sottratti all’accertamento dellaconsapevolezza e della volontarietà del rifiuto da parte del ricorrente, in violazionedella regola di giudizio dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”.- Con il quarto motivo, infine, si censura, sotto il profilo della violazionedell’art. 131-bis cod. pen. e del vizio argomentativo, il diniego di riconoscimentodella causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto sorretto damotivazione assertiva, giacché sganciata da ogni riferimento ad una valutazionecomplessiva e concreta delle modalità della condotta, dell’entità del danno o delpericolo, della non abitualità del comportamento e delle condizioni personalidell’imputato.3. Tramite PEC in data 6 maggio 2026 il difensore del ricorrente ha depositatoin Cancelleria conclusione scritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel suo complesso infondato.1. È infondato il primo motivo.La doglianza che prospetta l’anticipata formazione della sentenza di primogrado, in quanto depositata in data 19 marzo 2023, quindi anteriormenteall’udienza di discussione, che aveva avuto luogo il 5 aprile 2023, e, perciò,eccepisce una nullità di ordine generale per violazione del contraddittorio, èsmentita dagli atti del processo.Dal riscontro fornito dal Tribunale di Castrovillari emerge che il depositodella motivazione è avvenuto in data 19 aprile 2023, come attestato nellacomunicazione trasmessa il 27 marzo 2026 dal Direttore della Cancelleria di quelTribunale, che, richiamando le risultanze del sistema informatico SICP – delle qualiha allegato copia -, ha escluso l’esistenza di un deposito antecedente allacelebrazione dell’udienza di discussione.Resta, pertanto, privo di fondamento l’assunto difensivo circa unaformazione della volontà decisoria in epoca anteriore allo svolgimento delcontraddittorio, con conseguente insussistenza di qualsivoglia nullità e di ognidedotta lesione delle garanzie difensive dell’imputato.2. Infondato è anche il secondo motivo.2.1. È tale il rilievo con il quale si eccepisce che la Corte territoriale avrebbeomesso di dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale ai sensi dell’art. 344-biscod. proc. pen.Individuato il dies a quo per il decorso del termine di durata massima delgiudizio di appello nel 19 luglio 2023, all’esito del computo del termine di quindicigiorni per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado e del terminedilatorio di novanta giorni normativamente previsto, e applicato il terminemaggiorato di tre anni, in luogo di quello ordinario biennale, ai sensi della disciplinatransitoria dettata dall’art. 2, comma 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134,trattandosi di impugnazione proposta entro il 31 dicembre 2024, la scadenza perla celebrazione del giudizio di appello andava a spirare il 19 luglio 2026.Ne consegue che, alla data della pronuncia della sentenza di appello, il 14gennaio 2026, il termine previsto a pena di improcedibilità non risultava spirato,con conseguente insussistenza dei presupposti normativi per l’adozione dellarelativa declaratoria.2.2. Parimenti infondato è il rilievo di omessa citazione dell’imputato per ilgiudizio di appello.Dall’esame degli atti, imposto dalla natura del vizio dedotto (Sez. U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), emerge che il decreto dicitazione per il giudizio di appello è stato notificato all’imputato [OSCURATO:PERSONA] il suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], il 17 ottobre 2025, avendoegli eletto domicilio presso lo studio del detto legale con il mandato difensivoallegato all’atto di gravame.3. È, invece, inammissibile il terzo motivo.Le censure articolate sotto il profilo della violazione degli artt. 497-bis cod.pen., 186, comma 7, cod. strada e 533 cod. proc. pen., nonché del vizio dimotivazione, si risolvono, in realtà, in una sollecitazione rivolta al giudice dilegittimità ad una rivalutazione del compendio probatorio, attraverso una criticameramente oppositiva delle argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnataa suffragio dell’affermazione di responsabilità dell’imputato.Con riguardo al delitto di possesso di documento di identificazionecontraffatto, la doglianza ripropone, in termini del tutto sovrapponibili a quelli giàdedotti in appello, rilievi attinenti all’attendibilità e alla portata dimostrativa dellerisultanze tecniche, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione dellasentenza all’esame, la quale, evocando convergenti emergenze probatorie (cfr.pag. 3 della sentenza impugnata), ha diffusamente illustrato, in maniera logica ecoerente, le ragioni per le quali la falsità del documento è stata ritenutasussistente. La censura, pertanto, si colloca integralmente sul piano del fatto e siappalesa priva di specifica attinenza ai vizi denunciabili in sede di legittimità.Analoghe considerazioni valgono per la contravvenzione di rifiuto disottoporsi agli accertamenti alcolemici. L’assunto secondo cui i giudici di meritoavrebbero omesso l’accertamento della consapevolezza e volontarietà del rifiuto sipone in aperto contrasto con il contenuto della motivazione resa nei precedentigradi di giudizio.In particolare, dalla sentenza impugnata risulta che l’imputato, vivendo dalungo tempo in Italia, come del resto affermato dalla stessa difesa nei motivi diappello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), comprendeva la lingua italiana, dimodo che non era plausibile, stando alle comuni massime di esperienza, che nonavesse compreso il significato della richiesta formulatagli dagli operanti e che nonfosse stato consapevole delle conseguenze del rifiuto di ottemperarvi. Tanto rendeincensurabile la valutazione circa la sussistenza dell’elemento soggettivo dellacontravvenzione contestata.4. Inammissibile è, infine, anche il quarto motivo.Le ragioni di censura spiegate avverso il diniego di riconoscimento dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. sono, innanzitutto,generiche, per difetto di specifico confronto con le ragioni poste a fondamentodella statuizione impugnata. Le stesse omettono, infatti, di misurarsi con quantopuntualmente argomentato dalla Corte territoriale (pag. 4 della sentenzaimpugnata), che ha escluso la ricorrenza dei presupposti applicativi della causa diesclusione della punibilità evocata valorizzando la significativa gravità delcomportamento dell’imputato, che, dopo avere cagionato un incidente stradaleponendosi alla guida di un’ autovettura in stato di ebbrezza alcolica, aveva rifiutatodi sottoporsi alle verifiche del caso e, oltretutto, aveva pure esibito un documentodi identità falso.Le sollevate doglianze sono, altresì, manifestamente infondate. Se è vero,infatti, che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità perparticolare tenuità del fatto, il giudizio richiesto al giudice di merito implica unavalutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta,da compiersi alla luce dei criteri indicati dall’art. 133, comma 1, cod. pen., avutoriguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza da esse desumibilee all’entità del danno o del pericolo cagionato (Sez. U, n. 13681 del 25 febbraio2016, Rv. 266590), tuttavia non è necessaria la disamina del fatto alla luce di tuttii criteri enumerati, essendo sufficiente il riscontro di quelli ritenuti concretamenterilevanti ai fini della decisione (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/ 2022, Rv. 283044).Al lume di tali principi, risulta, pertanto, privo di pregio il rilievo diassertività della motivazione rassegnata sul punto nella sentenza impugnata, che,invece, si appalesa tutt’altro che apodittica, in quanto ancorata al dato dellasignificativa carica offensiva complessiva delle condotte accertate.5. S’impone, pertanto, il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]