CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 39847/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Milano, confermando la decisione del Tribunale della stessa sede, aveva ritenuto il ricorrente, unitamente ad altri coimputati, responsabile del reato di tentativo di furto con destrezza di un telefono cellulare (artt. 110, 624 e 625 n.4, cod.pen.), condannandoli alla pena ritenuta di giustizia; tra gli altri motivi d'appello, la Corte territoriale ha disatteso quello finalizzato a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., in relazione ai delitti giudicati dalla sentenza del Tribunale di Milano del 13 aprile 2024, per la quale non vi era prova della irrevocabilità, in ragione del fatto assorbente che le condotte in questione, pur condividendo la qualificazione giuridica, erano state commesse a due mesi di distanza tra di loro e consentivano di interpretarle come frutto di azioni estemporanee, approfittando di circostanze favorevoli, espressive non di una genetica rappresentazione dei singoli episodi criminosi individuati ab origine nelle loro linee essenziali, ma come una generica condotta di vita; il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza, mediante due motivi, intitolati al vizio di motivazione, con i quali si propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dalla Corte d'appello con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; il giudice a quo ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso (il tempo trascorso tra le condotte di appropriazione, la natura occasionale di ciascun atto furtivo, approfittando di specifiche circostanze agevolatrici), sottolineando i profili incompatibili con la previa programmazione delle condotte rispetto al prospettato unico disegno criminoso ed infine concludendo che ricorreva un'ipotesi abitualità piuttosto che di continuazione; doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità («Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»; Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso 1'11 novembre 2025. Il Con509liere est. Il P sim'ente Da