CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07743/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto pluriaggravato (fatto commesso in Bari il 20 marzo 2018); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, articolando un solo motivo; - che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato; ciò, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010), senza che nulla rilevi il fatto che la firma del ricorrente sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Rv. 274221); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis