CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 14136/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 9/04/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per il reato di ricettazione di una autovettura. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'illogicità della motivazione, nella parte in cui aveva valorizzato la fuga dell'imputato alla vista dei carabinieri, che poteva ben essere spiegata con il fatto che egli era presente nel luogo ove poco prima i( era stato un furto o tentato furto e che qualcuno aveva sicuramente chiamato le Forze dell'Ordine, per cui temeva di essere coinvolto; inoltre, l'affermazione della Corte di appello secondo cui l'assenza di effrazione ed il possesso della chiave non escludevano il dolo in quanto circostanze dipendenti dalle modalità del furto era in netto contrasto con quanto affermato dal giudice di primo grado, e non considerava che per la sussistenza del reato di ricettazione era necessaria la certezza di acquistare cose provenienti da delitto; errata era anche la motivazione sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648 comma 2 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo, si deve infatti rilevare che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (vedi Sez. 2, sentenza n. 31978 del 14/06/2006, Rv. 234910); la novella dell'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006, che per la deduzione dei vizi della motivazione consente il riferimento ad atti del processo specificamente indicati, non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, che non può mai risolversi nella rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto e che, invece, deve limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consiste nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo. (Sez. 6, sentenza n. 33435 del 04/05/2006, Rv. 234364). Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato l'inverosimiglianza della versione dell'imputato, fuggito alla vista del carabiniere e l'irrilevanza del fatto che il veicolo non presentasse segni di effrazione, visto che ciò che contava era che il ricorrente fosse in possesso di un autoveicolo oggetto di furto; quanto all'applicabilità dell'art. 648 comma 2 cod.pen., perfettamente logica è la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato il valore dell'autovettura. 2.11 ricorso deve, pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lfredo Mantovano en.A, stssk DE