CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 22843/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 11894del ruolo generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente non costituito- Contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., rappresentato e difesoper procura speciale su foglio separato in calce al contro ricorso, dall’ A vv. to [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] depositato- improcedibile ricorso inammissibile per mancanza di una o più paginenell’originale del ricorso per cassazione depositato domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronico (PEC) [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - e sul ricorso riunito iscritto al numero 12735 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso per procura speciale su foglio separato in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’ Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n. 12; Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso per procura speciale su foglio separato in calce al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronico (PEC) [OSCURATO:EMAIL]; - controric orrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria , sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], n. 2791 / 07 /2 0 , depositata in data 27 ottobre2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con riferimento al procedimento RG 11894del 2021, [OSCURATO:PERSONA], in data 22 gennaio 2021 , notificava al Comune di [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCalabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], n. 2791/07/20, depositata in data 27 ottobre 2020 pronunciata nel giudizio di impugnazione di avvisi di pagamento della tassa smaltimento rifiuti relativi agli anni 2007-2012 emessi dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Con riferimento al procedimento RG 12735-2021, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso notificato il 27.4.2021 , iscritto a ruolo il 17.5.2021, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato inammi ssibile, per tardività, l’appello proposto nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3685/05/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di rigetto del ricorso avverso avvisi di pagamento della tassa smaltimento rifiuti relativi agli anni 2007-2012. 3.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4.Nel procedimento n. RG 11894 del 2021, con ordinanza del 17.12.2021 la sezione sesta civile-T rinviava la causa a nuovo ruolo per consentire la riunione con il procedimento RG 12735/2021. 5.Nel procedimento RG 12735-2021, con ordinanza del 17.12.2021, la Sezione sesta civile-T rinviavala causa a nuovo ruolo per consentire la riunione con il procedimento RG 11894/2021.6.Nel procedimento RG 12735 - 2021 , in data 2 giugno 2022, i l contribuente ha depositato memoriariportandosi ai propri atti difensivi e chiedendo la riunione dei suddetti procedimenti. 7.In entrambi i procedimenti udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con ordinanza depositata il 26 agosto 2022, la Sezione sesta civile- T - attesa la mancanza di evidenza decisoria anche alla luce della memoria depositata dal contribuente - rinviava la causa a nuovo ruolo disponendo la trasmissione alla sezione tributaria; [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente va disposta la riunione del procedimento RG 12735- 2021 a quello RG 11894-2021 trattandosi di impugnativa della medesima sentenza della CTR della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] n. 2791/07/2020. 2.Con riferimento al procedimento RG 11894 del 2021, il ricorso non è stato depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 10.05.2021, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma. 3.La costituzione dell’intimato (nella specie, Comune di [OSCURATO:PERSONA]) non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981;); invero, il principio – sancito dall'art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017; Cass. 41967/2021). Il controricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevatoil difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d’ufficio l’improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017; n. 41967/2021). 4.Il ricorso RG 12735-2021 va, invece, dichiarato inammissibile in quanto, la mancanza di una o più pagine nell’originale del ricorso per cassazione depositato comporta l'inammissibilità del motivo che non sia intellegibile, non superabile neppure ove la copia notificata e depositata dal resistente risulti completa, atteso che il ricorso, a pena d'improcedibilità, deve essere depositato in originale entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. e, pertanto, il principio del raggiungimento dello scopo può operare solo grazie ad atti compiuti entrotale termine (Cass.7 maggio 2015, n. 9262; Cass. 2537 del 2022). Nella specie, la mancanza della pag. 9 nell’originale del ricorso per cassazione depositato ha reso non intellegibile l’unica censura su cui si fonda il ricorso, con inammissibilità di quest’ultimo. 5.In conclusione,previa riunione, con riferimento al procedimento RG 11894-2021, il ricorso va dichiarato improcedibile mentre c on riferimento al procedimento 12735-2021, il ricorso va dichiarato inammissibile; 6. In entrambi i procedimenti, l e spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte riunisce al procedimento RG 11894-2021 il procedimento RG 12735-2021;Con riferimento al procedimento RG 11894-2021, dichiara il ricorso improcedibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 700,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge; Con riferimento al procedimento RG 12735-2021, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.400,00 per compensi,euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge. Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quaterD.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato