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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47662/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 28/04/2021, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza 29/01/2020 del Tribunale di Foggia - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cessione di sostanze stupefacenti in concorso (capo 48 dell'imputazione) e di ricettazione di due televisori in concorso (capi 49 e 50 dell'imputazione) - dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 48 dell'imputazione perché estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, rideterminava la pena irrogata, confermando, nel resto, l'impugnata sentenza di condanna.

Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione del televisore di cui al capo 49) dell'imputazione.

Il ricorso è inammissibile perché è stato proposto oltre il termine di legge.

La Corte d'appello di Bari indicò, nel dispositivo della sentenza del 28/04/2021, il termine di novanta giorni per il deposito della stessa sentenza.

Pertanto, il termine di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione decorreva, ai sensi della lett. c) del comma 2 dell'art. 585 cod. proc. pen., dal 27 luglio 2021, giorno di scadenza del predetto termine di novanta giorni indicato dal giudice per il deposito della sentenza.

Considerata la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, il termine di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, decorrente dal 27 luglio 2021, scadeva 1'11 ottobre 2021.

Poiché il ricorso per cassazione dello Zillo risulta proposto solo il 5 novembre 2012, esso, in quanto proposto oltre l'indicato termine di legge del 12 ottobre 2021, è inammissibile.

Per tale ragione, il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 28/04/2021, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza 29/01/2020 del Tribunale di Foggia - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cessione di sostanze stupefacenti in concorso (capo 48 dell'imputazione) e di ricettazione di due televisori in concorso (capi 49 e 50 dell'imputazione) - dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 48 dell'imputazione perché estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, rideterminava la pena irrogata, confermando, nel resto, l'impugnata sentenza di condanna. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione del televisore di cui al capo 49) dell'imputazione. Il ricorso è inammissibile perché è stato proposto oltre il termine di legge. La Corte d'appello di Bari indicò, nel dispositivo della sentenza del 28/04/2021, il termine di novanta giorni per il deposito della stessa sentenza. Pertanto, il termine di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione decorreva, ai sensi della lett. c) del comma 2 dell'art. 585 cod. proc. pen., dal 27 luglio 2021, giorno di scadenza del predetto termine di novanta giorni indicato dal giudice per il deposito della sentenza. Considerata la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, il termine di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, decorrente dal 27 luglio 2021, scadeva 1'11 ottobre 2021. Poiché il ricorso per cassazione dello Zillo risulta proposto solo il 5 novembre 2012, esso, in quanto proposto oltre l'indicato termine di legge del 12 ottobre 2021, è inammissibile. Per tale ragione, il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
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