Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:557
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 29 settembre 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(cause riunite C‑74/10 P e C‑75/10 P)
«Impugnazione – Art. 19 dello Statuto della Corte – Parte rappresentata da un avvocato non avente la qualità di terzo – Irricevibilità manifesta»
1.
Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione
dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia,
art. 58, primo comma) (v. punti 41‑42)
2.
Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Ricorso presentato senza l’assistenza di un avvocato (Statuto
della Corte di giustizia, art. 19) (v. punti 51‑54)
[OSCURATO:PERSONA] proposte contro le ordinanze del Tribunale (Sesta Sezione) 19 novembre 2009, cause T‑94/07 e T‑40/08, [OSCURATO:PERSONA] ASBL (EREF)/Commissione delle Comunità europee, con cui il Tribunale ha respinto per manifesta
irricevibilità un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 24 ottobre 2006, C (2006) 4963 def.,
che dichiara che talune fonti di finanziamento utilizzate dalla società TVO per la costruzione di un reattore nucleare in
Finlandia («progetto Olkiluoto 3») non costituiscono un aiuto di Stato (T‑94/07) e un ricorso diretto all’annullamento della
decisione della Commissione 25 settembre 2007, C (2007) 4323 def., che dichiara che la garanzia concessa dalla Francia, attraverso
la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur, che copre un prestito concesso alla società [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della costruzione di un reattore nucleare in Finlandia («progetto Olkiluoto 3»), non costituisce un aiuto
di Stato (T‑40/08) – Rappresentanza da parte di un avvocato non avente la qualità di terzo.
Dispositivo
1)
Le impugnazioni sono respinte.
2)
[OSCURATO:PERSONA] ASBL è condannata alle spese.