CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 21087/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 5720 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. - 02899760124 - in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. B[OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Fossato di Vico, n. 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliata in Roma, alla via Boezio, n. 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. CONTRORICORRENTE &Ct's e CURATORE del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C." s.a.s. nonché dei soci accomandatari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATO avverso la sentenza n. 184/2017 della Corte d'Appello di Milano, udita la relazione nella camera di consiglio del 29 marzo 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 44 del 27.6.2016, su ricorso ex art. 6 I.fall. di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Varese dichiarava il fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C." s.a.s. nonché dei soci accomandatari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. La "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C." s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano reclamo. Chiedevano revocarsi la dichiarazione di fallimento. 3. [OSCURATO:PERSONA]. Non si costituiva il curatore del fallimento. 4. Con sentenza n. 184/2017 la Corte d'Appello di Milano rigettava il reclamo. Evidenziava, tra l'altro, la corte che era da respingere l'eccezione dei reclamanti circa la non definitività del credito azionato da [OSCURATO:PERSONA]. Evidenziava in particolare che correttamente il tribunale aveva assunto che ai fini del riscontro dello stato di insolvenza poteva tenersi conto pur di crediti contestati ed ancora sub iudice. Evidenziava inoltre che i bilanci acquisiti davano conto della sussistenza di una situazione di scarse risorse, economiche e patrimoniali.5. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso la "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C." s.a.s. nonché i soci accomandatari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto sulla scorta di sette motivi la cassazione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con vittoria di spese. Il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C." s.a.s. e dei soci accomandatari non ha svolto difese. 6. I ricorrenti hanno depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la controricorrente. 7. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l'omesso esame di fatto decisivo del giudizio, la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. Deducono che la Corte di Milano non ha tenuto conto dei documenti depositati nel corso del giudizio di reclamo sia in via telematica in data 17.10.2016 sia all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Deducono che tali documenti - ovvero l'accordo transattivo sottoscritto in data 6.6.2013 da essi ricorrenti e da [OSCURATO:PERSONA] nonché gli assegni circolari emessi dal "[OSCURATO:PERSONA]" in favore di [OSCURATO:PERSONA] di euro 5.000,00 e di euro 70.000,00 - sono stati rinvenuti successivamente alla proposizione del reclamo per cause ad essi non imputabili. Deducono che alla stregua della suddetta documentazione le parti ebbero a concordare in euro 75.000,00 il valore di liquidazione della quota di spettanza di [OSCURATO:PERSONA], socia accomandante della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C.", a seguito e per effetto del suo recesso dalla società..0- Deducono quindi che [OSCURATO:PERSONA] non aveva titolo per affermarsi, con il ricorso ex art. 6 l.fall., titolare del maggior credito di euro 135.000,00, quale controvalore della quota ad ella spettante in dipendenza del suo recesso. Deducono ulteriormente che hanno senz'altro provveduto ad adempiere la loro obbligazione allorché hanno offerto in consegna gli assegni circolari, sicché a motivo dell'insussistenza dell'unico credito azionato in sede fallimentare non vi era margine per far luogo alla dichiarazione di fallimento. 8. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 6 I.fall. Deducono che [OSCURATO:PERSONA] ha senza giustificato motivo rifiutato la consegnali assegni circolari e dunque non vantava alcuna ragione di credito, sicché non era legittimata alla proposizione del ricorso di fallimento. 9. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 5 l.fall. Deducono che lo stato di insolvenza è stato affermato sulla scorta di un unico credito oggetto di contestazione e per giunta, alla luce della documentazione allegata in sede di reclamo, inesistente. Deducono ulteriormente che non hanno valore probatorio le dichiarazioni rese dal debitore in altro procedimento. 10. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 6 I.fall.; l'omesso esame circa fatto decisivo. Deducono che dinanzi alla Corte di Milano pende il giudizio d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese che ha affermato il credito da [OSCURATO:PERSONA] azionato ai sensi dell'art. 6 I.fall.Deducono dunque che il presunto credito non è stato accertato con sentenza passata in giudicato. Deducono altresì che ai fini della declaratoria di fallimento non si è fatto luogo all'accertamento incidentale del credito azionato a norma dell'art. 6 I.fall. 11. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 5 I.fall. e dell'art. 12 delle preleggi. Deducono in ogni caso che un'unica esposizione debitoria, seppur riscontrata, non è idonea a dar conto della sussistenza dello stato di insolvenza. Deducono invero che l'insolvenza non coincide con l'inadempimento. 12. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 5 !fa. e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.; l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio. Deducono che se la Corte di Milano avesse esaminato i documenti prodotti in sede di reclamo, avrebbe rilevato la mala fede di [OSCURATO:PERSONA] all'atto della proposizione del ricorso di fallimento. 13. Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio. Deducono che in sede di valutazione del preteso stato di insolvenza della "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s. la Corte di Milano non ha tenuto conto dell'allegata relazione tecnica di parte, da cui si evince che l'accomandita non versava alla data del 31.12.2015 in stato di insolvenza. 14. In memoria i ricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del controricorso, siccome la "copia analogica del controricorso notificato telematicamente [è] priva dell'attestazione di conformità richiesta dall'art. 9, comrni 1 bis e ter, I. n. 53 del 1994" (così memoria dei ricorrenti, pag. 2).15. L'eccezione va respinta. 16. Invero, l'avvocato della controricorrente ha attestato che "l'atto notificato [id est, la copia informatica firmata digitalmente del controricorso] è copia fotoriprodotta conforme all'originale da cui è stato estratto" (cfr. Cass.28.7.2017, n. 18758, secondo cui, ai sensi degli artt. 3 bis, 3° co., e 6, 1° co., della legge n. 53 del 1994, come modificata dall'art. 16 quater del dec. leg. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge n. 228 del 2012, "ratione temporis" applicabili, per la regolarità della notifica del controricorso per cassazione costituito dalla copia informatica dell'atto originariamente formato su supporto analogico, è sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all'originale, giusta l'art. 22, 2° co., del dec. Igs. n. 82 de! 2005; effettuato il deposito dell'atto senza modalità telematiche, dell'avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito - in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti - del messaggio di trasmissione a mezzo p.e.c., dei suoi eventuali allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dall'art. 6, 2° co., del d.P.R. n. 68 del 2005). 17. In memoria i ricorrenti hanno eccepito altresì l'inammissibilità del controricorso, siccome la "relata non è sottoscritta in via autografa" (così memoria dei ricorrenti, pag. 2). 18. L'eccezione va respinta pur con riferimento a tale ulteriore profilo. 19. Vero è, certo, che, in conformità con la disciplina vigente in relazione al ricorso per cassazione, il deposito di copia analogica del controricorso, predisposto in originale telematico e notificato a mezzo p.e.c., senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, 1° co. bis e 1° co. ter, della legge n. 53 del 1994, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'inammissibilità, qualora il controricorrente depositi copia informale del proprio atto di costituzione, insieme alle attestazioni delle ricevute della notifica a mezzo p.e.c., quando il ricorrente non contesti la conformità dell'atto analogico depositato con l'originale ricevuto presso la propria casella p.e.c. (cfr. Cass. (ord.) 13.12.2018, n. 32231). Nondimeno, pur a prescindere dal rilievo per cui nella specie è priva di sottoscrizione autografa (dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]) propriamente l'attestazione di conformità ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, 2° co., e 6, 1° co., della legge n. 53 del 1994 (come successivamente modificata), non può non rimarcarsi che l'eccepito difetto di sottoscrizione autografa ha una valenza "equivoca". Invero, i ricorrenti hanno addotto, sì, che "non si comprende se il controricorso depositato e sottoscritto con firma autografa sia conforme a quello effettivamente contenuto nella pec" (così memoria dei ricorrenti, pag. 2), id est a quello notificato a mezzo posta elettronica certificata. E tuttavia in tal guisa non hanno prospettato in maniera univoca e recisa la difformità del controricorso depositato e sottoscritto con firma autografa rispetto a quello ricevuto a mezzo p.e.c., limitandosi, appunto, a prefigurare al riguardo un generico dubbio. D'altra parte, in memoria la controricorrente si è riferita a "tutti i motivi esposti nel controricorso notificato in data 06/04/2017" (così memoria, pag. 3). E questa Corte spiega, seppur con riferimento alla decisione impugnata ed alla relata di notificazione a mezzo p.e.c., che il difetto di asseverazione autografa non comporta l'improcedibilità del ricorso, ove, in base alla valutazione complessiva degli atti depositati, emerga in maniera inequivoca la volontà asseverativa (cfr. Cass. (ord.) 18.3.2021, n. 7610). Del resto, non vi è ragione alcuna perché si possa supporre la non conformità del controricorso depositato (e sottoscritto) rispetto a quello notificato. 20. La controricorrente ha addotto in memoria che la sentenza del 27.7.2015, con cui il Tribunale di Varese ha respinto le pretese nei suoi confronti azionate dalla "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C." s.a.s. - sentenza con la quale dunque si è riconosciuta fondata la pretesa creditoria vantata da [OSCURATO:PERSONA] (cfr. memoria della controricorrente, pag. 2) - è divenuta definitiva ("è sceso il giudicato") a seguito e per effetto dell'ordinanza n. 17944 dei 21.7/27.8.2020, con la quale questa Corte ha respinto il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 2284/2017, con cui la Corte d'Appello di Milano aveva dichiarato l'estinzione del giudizio scaturito dall'appello proposto avverso la sentenza del 27.7.2015 del Tribunale varesino. L'Acquarone ha dunque addotto che è cessata la materia del contendere. 21. Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere non può farsi luogo. Invero, una declaratoria siffatta presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso; cosicché l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla - e oggetto di contestazione dalla controparte (è sostanzialmente il caso di specie) - comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare la cessazione della materia del contendere e, qualora non la reputi sussistente - così come è evidentemente da reputare nel caso di specie - pronunci su tutte le domande e le eccezioni delle parti (cfr. Cass. sez. lav. 30.1.2014, n. 2063; Cass. 8.7.2010, n. 16150). 22. I postulati testé enunciati non escludono, ben vero, che la sopravvenuta definitività dell'accertamento della ragione di credito azionata ai sensi dell'art. 6 l.fall. da [OSCURATO:PERSONA] ha una inevitabile "ricaduta" in sede di delibazione dei motivi di ricorso. Si tenga conto, ovviamente, che l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 26.6.2018, n. 16847; Cass. 23.12.2010, n. 26041). 23. Or dunque, i rilievi che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., giacché la Corte di Milano ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questo Giudice. 24. Non può non darsi atto, in primo luogo, che l'impugnata statuizione non fornisce alcun riflesso dell'allegazione, ad opera dei reclamanti, qui ricorrenti, dei fatti - stipulazione dell'accordo transattivo ed emissione degli assegni circolari - cui si correla la documentazione di cui sarebbe stata possibile la produzione unicamente in sede di reclamo e di cui la corte di merito avrebbe omesso la disamina. E, ben vero, il difetto d'allegazione dei fatti anzidetti viepiù rileva, siccome la controricorrente ha prospettato che nel giudizio che ha dato origine al titolo azionato ai sensi dell'art. 6 I.fall., "sui documenti de quibus si è instaurato ampio ed esaustivo contraddittorio" (così controricorso, pag. 4). 25. In ogni caso - ed a prescindere dal rilievo per cui i ricorrenti per nulla hanno specificato le asserite cause non imputabili che avrebbero impedito il tempestivo rinvenimento dei documenti de quibus - il "giudicato sostanziale" in ordine alla pretesa creditoria portata dal decreto ingiuntivo n. 1753/2014, con il quale, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si ebbe ad intimare alla "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C." s.a.s. il pagamento della somma di euro 135.000,00 (al riguardo vedasi l'ordinanza n. 17944/2020 di questa Corte, pag. 2, allegata alla memoria della controricorrente), rende vane ed inconcludenti le censure dei ricorrenti. Ossia la censura (veicolata dal primo motivo) a tenor della quale [OSCURATO:PERSONA] non aveva titolo per affermarsi titolare del maggior credito di euro 135.000,00 e la censura (del pari veicolata dal primo motivo) a tenor della quale i ricorrenti hanno senz'altro provveduto ad adempiere la loro obbligazione mercé l'emissione degli assegni circolari del complessivo importo di euro 75.000,00. Ossia la censura (veicolata dal secondo motivo) a tenor della quale [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata alla proposizione del ricorso di fallimento (cfr. negli stessi termini memoria dei ricorrenti, pag. 4).Ossia la censura (veicolata dal terzo motivo) a tenor della quale lo stato di insolvenza è stato affermato sulla scorta di un unico credito oggetto di contestazione (cfr. negli stessi termini memoria dei ricorrenti, pag. 5). Ossia la censura (veicolata dal quarto motivo) a tenor della quale ai fini della declaratoria di fallimento non si è fatto luogo all'accertamento incidentale del credito azionato a norma dell'art. 6 I.fall. (cfr. negli stessi termini memoria dei ricorrenti, pag. 6). Ossia la censura (veicolata dal sesto motivo) a tenor della quale [OSCURATO:PERSONA] in mala fede con il ricorso ex art. 6 l.fall. si era assunta creditrice per il maggior credito di euro 135.000,00 (cfr. negli stessi termini memoria dei ricorrenti, pag. 8). Ossia la censura (veicolata dal settimo motivo) a tenor della quale la relazione tecnica di parte all'uopo allegata dà ragione dell'insussistenza dello stato di insolvenza della "Acqua de Mar" s.a.s. alla data 31.12.2015 (cfr. negli stessi termini memoria dei ricorrenti, pag. 10). 26. Ovviamente (con specifico riferimento al quinto motivo), in tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva (cfr. Cass. (ord.) 3.4.2019, n. 9297; Cass.30.9.2004, n. 19611). 27. Il complesso dei rilievi surriferiti va debitamente integrato con le seguenti ulteriori specificazioni. In primo luogo - nel solco dell'insegnamento secondo cui in sede prefallimentare è sufficiente un accertamento incidentale del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (cfr. Cass. (ord.) 28.11.2018, n.30827; Cass. sez. un. 23.1.2013, n. 1521) - la corte territoriale ha comunque atteso al riscontro incidentale del credito (poi oggetto di accertamento definitivo), seppur nel quadro del più ampio riscontro in virtù del quale l'accomandita reclamante, nel giudizio d'appello avverso la statuizione azionata ai sensi dell'art. 6 I.fall., aveva "addotto un peggioramento delle sue condizioni economiche <comprovato dalla documentazione contabile depositata (..)>" (così sentenza impugnata, pag. 4). In secondo luogo, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art.115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente [il che non è nel caso di specie] di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato [il che non è nel caso di specie] sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-01). Nella specie i ricorrenti si dolgono altresì giacché non si è tenuto conto che "è stato esperito un unico pignoramento mobiliare che ha avuto esito positivo': così ricorso, pag. 14). Infine, la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. sez. un. 3.6.2013, n. 13902). In tal guisa sovviene l'insegnamento per cui l'art. 360, 1° co., n. 5, cod. pro. civ. (come riformulato dall'art. 54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305). 28. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare le spese del presente giudizio alla controricorrente. La liquidazione segue come da dispositivo. Il curatore del fallimento non ha svolto alcuna difesa. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione va, nei suoi confronti, assunta in ordine alle spese del presente giudizio. 29. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020„ n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C." s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a