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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 02408/2025

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12492/2021R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a in Roma,via Nazionale n. 204 , presso lo studio dell’ avv . [OSCURATO:PERSONA]Ostuni, che la rappresenta e dife nde unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 217 /20 21 della Corte d’Appello di Catania, depositata il 1°.2.2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.1.2025dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, avendo stipulato un contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., convenne in giudizio la banca per chiedere l’accertamento della nullità parziale delcontratto per violazione delle soglie antiusura con riferimento sia agli interessi corrispettivi, sia a quellimoratori.

Respinta la domandadal Tribunale di Catania, il ricorrente si rivolse alla Corte d’Appello di quella città, la quale rigettò il gravame, confermando la decisione di primo grado.

Contro la sentenza d’appello il mutuatario ha p roposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è difes a con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, perché tardivo.

La contro ricorrente ha depositato altresì memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primomotivo di ricorso si denuncia « violazione art. 1815 c.c. con riferimento alla denegazione del superamento del tasso soglia usuracon riferimento agli interessi corrispettivi -art. 360, n. 5, c.p.c. ».

2. Il secondo motivo censura «violazionelegge 108/1996, art. 1815 c.c. e 644 c.p.: errato procedimento di calcolo del tasso soglia usuradegli interessi di mora».

3. Preliminare rispetto all’esame dei motivi è il rilievo della inammissibilità del ricorso, perché proposto oltre il termine breve di sessanta giorni di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., come eccepito dalla controricorrente, che ha documentato l’avvenuta notificazionedella sentenza in data 19.2.2021, mentre il ricorso per cassazione venne notificato in data 7.5.2021, ovverosia 77 giorni dopo la notificazione della sentenza.

4. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese legali per il presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

5. Si dà atto che, in base all’esito delricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000 per compensi, oltre a spese generali al 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12492/2021R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a in Roma,via Nazionale n. 204 , presso lo studio dell’ avv . [OSCURATO:PERSONA]Ostuni, che la rappresenta e dife nde unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 217 /20 21 della Corte d’Appello di Catania, depositata il 1°.2.2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.1.2025dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, avendo stipulato un contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., convenne in giudizio la banca per chiedere l’accertamento della nullità parziale delcontratto per violazione delle soglie antiusura con riferimento sia agli interessi corrispettivi, sia a quellimoratori. Respinta la domandadal Tribunale di Catania, il ricorrente si rivolse alla Corte d’Appello di quella città, la quale rigettò il gravame, confermando la decisione di primo grado. Contro la sentenza d’appello il mutuatario ha p roposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è difes a con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, perché tardivo. La contro ricorrente ha depositato altresì memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primomotivo di ricorso si denuncia « violazione art. 1815 c.c. con riferimento alla denegazione del superamento del tasso soglia usuracon riferimento agli interessi corrispettivi -art. 360, n. 5, c.p.c. ». 2. Il secondo motivo censura «violazionelegge 108/1996, art. 1815 c.c. e 644 c.p.: errato procedimento di calcolo del tasso soglia usuradegli interessi di mora». 3. Preliminare rispetto all’esame dei motivi è il rilievo della inammissibilità del ricorso, perché proposto oltre il termine breve di sessanta giorni di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., come eccepito dalla controricorrente, che ha documentato l’avvenuta notificazionedella sentenza in data 19.2.2021, mentre il ricorso per cassazione venne notificato in data 7.5.2021, ovverosia 77 giorni dopo la notificazione della sentenza. 4. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese legali per il presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 5. Si dà atto che, in base all’esito delricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000 per compensi, oltre a spese generali al 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consi
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