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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2025

Cassazione n. 27892/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 9017/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8038/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato nelle FILIPPINE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché il Tribunale di sorveglianza, nel confermare l’espulsione del ricorrente, disposta ai sensi dell’art. 16, comma 5, T.U. imm., ha valutato l’eventuale sussistenza di situazioni ostative, personali e familiari, rilevanti ai sensi dell’art. 8 CEDU (cfr. Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150-01), e l’ha esclusa con argomentazioni che il ricorrente medesimo contrasta su un piano di puro merito; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27892/2025 Roma, lì, 29/07/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 9017/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8038/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato nelle FILIPPINE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché il Tribunale di sorveglianza, nel confermare l’espulsione del ricorrente, disposta ai sensi dell’art. 16, comma 5, T.U. imm., ha valutato l’eventuale sussistenza di situazioni ostative, personali e familiari, rilevanti ai sensi dell’art. 8 CEDU (cfr. Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150-01), e l’ha esclusa con argomentazioni che il ricorrente medesimo contrasta su un piano di puro merito; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27892/2025 Roma, lì, 29/07/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27892/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris