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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 01316/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 2—

1. [OSCURATO:PERSONA] j Tomasz ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/4/2021 della Corte di appello dell'Aquila che ha confermato quella del Tribunale di Pescara del 24/1/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in una assertiva e generica censura, priva di qualsivoglia analisi critica della motivazione, che ha, peraltro, dato conto della consapevolezza del ricorrente di agire contro i pubblici ufficiali operanti.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] RI iarelli [OSCURATO:PERSONA] i T A -F—A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 2— 1. [OSCURATO:PERSONA] j Tomasz ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/4/2021 della Corte di appello dell'Aquila che ha confermato quella del Tribunale di Pescara del 24/1/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in una assertiva e generica censura, priva di qualsivoglia analisi critica della motivazione, che ha, peraltro, dato conto della consapevolezza del ricorrente di agire contro i pubblici ufficiali operanti. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] RI iarelli [OSCURATO:PERSONA] i T A -F—A
Sentenza Cassazione n. 01316/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris