CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 08223/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di GAETAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il giudice di pace di Gaeta, con sentenza in data 7 aprile 2022, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 636 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di impugnazione, che contesta, peraltro genericamente, un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dai giudici di merito, che hanno difatti evidenziato le ragioni della piena riconducibilità all'imputato della condotta contestata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente