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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12947/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E di SORVEGLIANZA di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 27 febbraio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Romaaveva rigettato la richiesta, proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di detenzionedomiciliare in relazione alla pena residua di 4 anni e 9 mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], l’istante, già esponente di spicco del clan Cintorino, aveva iniziato acollaborare nel 2019 e benché, durante la carcerazione, iniziata nell’aprile 2024,avesse tenuto una condotta corretta e partecipativa, doveva ritenersi necessarioun ulteriore periodo di osservazione onde verificare, anche attraverso i permessipremio, fin lì mai goduti, l’esistenza di una reale resipiscenza, stanti il lungopercorso deviante e le indicazioni della relazione di sintesi, da cui non emergeva ilconsolidamento del pur avviato processo di revisione critica.1.1.

Con sentenza n. 17275 in data 23 aprile 2025, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò l’ordinanza, rilevandone la carenza e manifestaillogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] aveva certamente commesso gravissimi delittiprima dell’inizio della collaborazione; e, tuttavia, egli aveva anche trascorso 2 anniin arresti domiciliari, senza mai violarne le prescrizioni, nonché 3 anni in libertàsenza commettere reati, sicché la necessità di un ulteriore periodo di osservazionerisultava apoditticamente enunciata, non potendo i precedenti delitti esseresufficienti per un giudizio negativo sul «ravvedimento», non consistendo,quest’ultimo, nel raggiungimento degli scopi del percorso rieducativo, quanto neldefinitivo distacco dal contesto criminale di provenienza, da valutare,essenzialmente, sulla condotta successiva all’avvio della collaborazione.1.2.

Con ordinanza in data 15 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Romaha nuovamente rigettato l’istanza di detenzione domiciliare proposta nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casa di reclusione di Roma-Rebibbia in espiazione dellapena residua di 5 anni, 2 mesi e 15 giorni di reclusione, con fine pena al 30dicembre 2026, determinata con il provvedimento di cumulo della Procuragenerale della Corte di appello di Catania del 3 ottobre 2025 (in cui sono confluitecondanne per plurimi omicidi aggravati, associazione mafiosa, estorsioniaggravate, tentate e consumate, danneggiamento seguito da incendio).

All’esitodel giudizio rescissorio, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi raccolti nonconsentano di configurare l’avvenuto ravvedimento, da intendere come riflessioneprofonda sulle conseguenze dei propri reati e come superamento della mentalitàdi sopraffazione e violenza manifestatasi con essi e, dunque, come convintoorientarsi verso valori socialmente condivisi.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzaemessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.47-ter Ord. pen. e 16-nonies, legge n. 82 del 1991 e dell’art. 627, comma 3, cod.proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al requisito del ravvedimento.[OSCURATO:PERSONA], ormai settantenne, dopo un lungo periodo di detenzione, dopoun percorso di collaborazione avviato dal 2019 e nonostante il riconoscimentocostante della liberazione anticipata, l’accertamento della collaborazione, laregolarità della condotta all’esterno e in carcere, con la partecipazione alle attivitàtrattamentali, non sarebbe stato ammesso alla detenzione domiciliare in violazionedell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per contrasto con la pronuncia rescindente,secondo cui doveva farsi luogo a una valutazione globale del comportamentotenuto da [OSCURATO:PERSONA] durante l’intera detenzione.

Dalle relazioni di sintesi, infatti, siricaverebbero: una condotta conforme alle regole penitenziarie; un atteggiamentorispettoso verso gli operatori penitenziari; l’adesione all’offerta trattamentale,essendosi iscritto al corso di mental coaching organizzato dal C.S.I. nonché alprimo periodo didattico dell’[OSCURATO:PERSONA]; il lavoro prestato comeaddetto alle pulizie in sezione; l’assidua frequenza del culto evangelico; losvolgimento di colloqui periodici con la compagna convivente e il figlio diquest’ultima; la consapevolezza della gravità dei reati commessi e la svolta nellasua vita conseguente all’abbraccio della fede evangelica; l’avvio di un processo diriflessione critica in merito ai gravi reati commessi, asseverato dalla sceltacollaborativa, considerata come un modo per riparare in parte al proprio passatodeviante, e connotata, come riferito dalla DNAA, da approfondite dichiarazionicirca l’evoluzione, gli assetti attuali, l’organigramma del clan di appartenenza, conparticolare riferimento a episodi omicidiari e complesse vicende relative al trafficodi stupefacenti, con recisione dei rapporti con l’ambiente criminale di provenienza.A seguire la decisione del Tribunale, che ha ritenuto necessario un ulteriore periododi osservazione, si finirebbe per procrastinare all’infinito l’osservazione deldetenuto frustrando la ratio sottesa alla normativa per i collaboratori di giustizia,che richiede soltanto l’inizio di un percorso di ravvedimento, nella speciecertamente ravvisabile.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ilcomportamento da valutare ai fini del ravvedimento non può essere individuatonella modificazione, ideologica e psicologica, della personalità del condannato,connotata interiormente da pentimento, riconoscimento di errori e colpe,riprovazione morale dei delitti commessi, ammissione di colpevolezza,accettazione della condanna e della pena, intima adesione ai valori e ai modelliespressi dall’assetto istituzionale, né tantomeno da formale abiura delle pregressecondotte devianti.

Al contrario esso deve consistere nell’insieme degliun serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazionedella futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamentalee sociale.

Ciò che nel caso di specie sarebbe avvenuto, avendo [OSCURATO:PERSONA] iniziato unpercorso, pur senza averlo del tutto compiuto.

In un caso sovrapponibile alpresente, la Corte di cassazione avrebbe ritenuto che, in caso di detenzionedomiciliare, il ravvedimento non deve essere compiuto, essendo sufficiente unasua "ragionevole probabilità", atteso che la detenzione domiciliare è misura menoincisiva della liberazione condizionale.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 47-ter Ord. pen.in relazione all’art. 16-nonies, legge n. 82 del 1991.

Il ravvedimento non richiedeche il soggetto abbia completato la revisione critica del passato deviante ovveroche si sia del tutto ravveduto, essendo sufficiente che il processo risocializzantesia già proficuamente iniziato, potendo formularsi un giudizio prognostico di nonpericolosità che consenta di far fronte alla «residua pericolosità» con gli strumentipropri dell’ordinamento penitenziario.

Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] di merito nonavrebbe fornito plausibile spiegazione del perché non fosse sufficiente a dimostrareil ravvedimento il fatto che [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al programma speciale di protezione,avesse rispettato le prescrizioni connesse al suo status ottemperando a tutti gliobblighi, collaborando da quasi 7 anni, non avesse più commesso reati, avessereciso qualsiasi contatto con la criminalità, avesse tenuto una condotta semprecorretta in carcere, partecipando al trattamento, beneficiando della liberazioneanticipata e della revoca della misura di sicurezza, avesse rispettato le prescrizionidegli arresti domiciliari, applicatigli per due anni, e nei successivi tre anni, trascorsiin libertà, avrebbe tenuto un comportamento regolare, avesse elaboratocriticamente il suo vissuto deviante, avendo egli: manifestato fermezza nel suopercorso di revisione critica delle pregresse scelte devianti e assimilato unrinnovato codice valoriale di riferimento, dimostrato un comportamento sempredignitoso e rispettoso delle regole, mantenuto condotta corretta e partecipativaall’opera di rieducazione, rispettato gli obblighi connessi allo status rivestito e leprescrizioni dettate dalle sue condizioni personali, fruito della liberazioneanticipata, aderito convintamente a tutte le opportunità trattamentali, ottenutopiù volte la speciale attenuante della collaborazione in virtù dell’eccellentecontributo conoscitivo alle indagini e ai processi, conseguito lo speciale programmadi protezione, consolidato il percorso collaborativo, rescisso qualsiasi collegamentocon la criminalità, svolto proficuamente attività lavorativa, di studio e di culto,ottenuto la revoca della misura della libertà vigilata, mantenuto rapporti corretti icompagni di detenzione e, soprattutto, con familiari e personale delle Istituzioni.2.3.

Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 627cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alle indicazioni della sentenza rescindente.

Il Tribunale,pur di negare il ravvedimento, avrebbe valorizzato gli elementi risalenti incontrasto con le informazioni acquisite e con la stessa sentenza rescindente.

Tantopiù che, nella specie, si discuteva della detenzione domiciliare, per sua naturamisura altamente contenitiva, idonea ad assicurare il giusto equilibrio tra idivergenti interessi in gioco.3.

In data 29 dicembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scrittadel Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigettodel ricorso, ritenendo che il Tribunale abbia ben spiegato le ragioni per cui nonsono stati acquisiti elementi sufficienti per dimostrare il ravvedimento del detenutoe per cui è necessaria la prosecuzione dell’osservazione della personalità.4.

In data 16 gennaio 2026 è pervenuta, a firma del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv.sottolineando l’omessa valutazione, nell’ambito di un giudizio complessivo eglobale, della relazione di sintesi, della nota del Servizio centrale di protezione, ilparere della Direzione nazionale antimafia e le deduzioni difensive, circa il rilevanteperiodo di presofferto, l’assoluta risalenza dei più gravi reati commessi, la penanel complesso patita (oltre 29 anni di reclusione), la revisione critica, la fattivapartecipazione alle attività trattamentali), la fruizione del permesso premio, laconvinta adesione all’opera di rieducazione.

Si osserva, quanto alle pendenzegiudiziarie residue, la recente giurisprudenza di legittimità ne avrebbe affermatol’irrilevanza, trattandosi di fattori non previsti dalla legge.

E si ribadisce che ilTribunale, in presenza di relazioni positive e dopo la prolungata osservazione delcomportamento, sarebbe dovuto giungere ad una conclusione più definita, senzarimandare ulteriormente la decisione all’esito di una ulteriore fase di osservazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2.

Ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratoridi giustizia, il requisito del «ravvedimento» previsto dall’art. 16-nonies, comma 3,d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, non puòessere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola basedell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti delcondannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori especifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo,sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza (explurimis Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517 - 01).

Inoltre, ilravvedimento deve essere rapportato anche alla natura e alla consistenza delbeneficio richiesto (cfr. Sez. 5, n. 637 del 23/10/2024, dep. 2025, Rv. 287407 –01; Sez. 1, n. 9034 del 30/11/2023, dep. 2024, Zappia, non massimata; Sez. 1,n. 37626 del 24/02/2023, Vargas, non massimata; Sez. 1, n. 43256 del22/05/2018, Sarno, in motivazione), valendo anche per i collaboratori il criterio digradualità nella concessione di benefici penitenziari (su di esso v.

Sez. 1, n. 22443del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213 — 01; Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017,Arzu, Rv. 270016 - 01; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D’Ambrosio, Rv. 250231- 01; Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, Valfrè, Rv. 234889 - 01), in specie quandoi reati commessi siano particolarmente gravi (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998,dep. 1999, Foti, Rv. 212794 - 01).3.

Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, rispettoal momento della pronuncia rescindente, nelle more sono passate in giudicatoulteriori condanne per omicidio e estorsione, evidentemente non ancora assorbitenel provvedimento di cumulo sopra indicato; che, pertanto, la posizione giuridicadel detenuto è divenuta assai più pesante e che essa potrebbe ulteriormenteaggravarsi, tenuto conto di taluni carichi pendenti per associazione mafiosa,associazione finalizzata al traffico di droga, traffico di stupefacenti, estorsioni ealtro, commessi in contesto mafioso fino all’ottobre 2019, per i quali sono stategià emesse sentenze non definitive di condanna.

Inoltre, l’ordinanza impugnataha ricordato i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], che, secondo quanto riferito dallaDireazione nazionale antimafia in data 1 ottobre 2025, egli era stato esponente dispicco del clan Cintorino, articolazione della famiglia mafiosa dei Cappello, al cuiinterno aveva militato nell'associazione per diversi anni, arrivando a ricoprire unruolo apicale e rendendosi responsabile dei reati per cui è stato condannato tra il1995 al giugno 2019, con ripetute carcerazioni e la sistematica ricaduta in reaticommessi in contesto mafioso.

La scelta collaborativa era maturata nel 2019,allorché egli aveva reso approfondite dichiarazioni sul clan di appartenenza,consentendo la ricostruzione di gravi fatti di sangue verificatesi nel contesto dellaguerra fra il clan Laudani e il clan Cappello per il controllo delle attività criminalinel territorio di [OSCURATO:PERSONA] e nella fascia ionica della provincia di Catania.

Pereffetto della collaborazione, i rapporti con l'ambiente di provenienza erano statiinterrotti.

Ammesso agli arresti domiciliari dal 28 febbraio 2020 al 12 maggio 2021e, poi, rimesso in libertà fino all'ingresso in carcere il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha tenuto unacondotta complessivamente regolare, ad eccezione di un rilievo disciplinare in data14 aprile 2025 per atteggiamento offensivo nei confronti degli operatoripenitenziari, aderendo all'offerta trattamentale attraverso la frequentazione dellascuola, il lavoro come addetto alle pulizie di sezione, la partecipazioneall’osservazione della personalità, nel corso della quale ha evidenziato una buonapropensione al cambiamento, anche grazie al percorso religioso intrapreso,vivendo la scelta collaborativa come un modo di riparare, in parte, al propriopassato.Nondimeno, il Tribunale ha ritenuto di non ravvisare le condizioni per ilraggiungimento di un grado di ravvedimento adeguato alla misura richiesta, attesoche, pur dinnanzi a un percorso detentivo connotato da vari elementi positivi,l’osservazione penitenziaria non ha fatto emergere, a fronte del ruolo di rilevanteresponsabilità ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del clan, del numero e della gravità deireati commessi in un lungo arco temporale, un autentico percorso di rivisitazionecritica, avendo egli palesato un atteggiamento ancora superficiale e sfuggenterispetto alle dinamiche che lo hanno condotto a delinquere, rispetto alle quali, purriconoscendo il disvalore delle proprie azioni, tende tuttavia a ricondurle neldominio di soggetti o entità esterne, evidenziando «l'utilizzo di meccanismidifensivi di disimpegno morale ...» (v. relazione di sintesi 19 dicembre 2024).4.

Osserva, pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] che avendo la pronuncia rescindentesottolineato la necessità di valutare il requisito del ravvedimento alla luce dellacondotta successiva alla commissione dei reati, il provvedimento si è attenuto atale indicazione, prendendo in esame l’attuale situazione del detenuto in rapportoal grado di riflessione autocritica raggiunto, sottolineando la necessità, alla lucedella importante biografia criminale dello stesso [OSCURATO:PERSONA], di verificare ilconsolidamento del percorso trattamentale all’esito di un ulteriore periodo, avutoriguardo, in particolare, all’andamento dei permessi premio.Tale motivazione appare esente da profili di contraddittorietà o di illogicità,mantenendosi entro i confini di una fisiologica opinabilità di apprezzamentocondotto a partire da una corretta ricostruzione del quadro normativo egiurisprudenziale, sicché il ricorso deve ritenersi, in conclusione, infondato.5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 28/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di SORVEGLIANZA di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 27 febbraio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Romaaveva rigettato la richiesta, proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di detenzionedomiciliare in relazione alla pena residua di 4 anni e 9 mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], l’istante, già esponente di spicco del clan Cintorino, aveva iniziato acollaborare nel 2019 e benché, durante la carcerazione, iniziata nell’aprile 2024,avesse tenuto una condotta corretta e partecipativa, doveva ritenersi necessarioun ulteriore periodo di osservazione onde verificare, anche attraverso i permessipremio, fin lì mai goduti, l’esistenza di una reale resipiscenza, stanti il lungopercorso deviante e le indicazioni della relazione di sintesi, da cui non emergeva ilconsolidamento del pur avviato processo di revisione critica.1.1. Con sentenza n. 17275 in data 23 aprile 2025, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò l’ordinanza, rilevandone la carenza e manifestaillogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] aveva certamente commesso gravissimi delittiprima dell’inizio della collaborazione; e, tuttavia, egli aveva anche trascorso 2 anniin arresti domiciliari, senza mai violarne le prescrizioni, nonché 3 anni in libertàsenza commettere reati, sicché la necessità di un ulteriore periodo di osservazionerisultava apoditticamente enunciata, non potendo i precedenti delitti esseresufficienti per un giudizio negativo sul «ravvedimento», non consistendo,quest’ultimo, nel raggiungimento degli scopi del percorso rieducativo, quanto neldefinitivo distacco dal contesto criminale di provenienza, da valutare,essenzialmente, sulla condotta successiva all’avvio della collaborazione.1.2. Con ordinanza in data 15 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Romaha nuovamente rigettato l’istanza di detenzione domiciliare proposta nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casa di reclusione di Roma-Rebibbia in espiazione dellapena residua di 5 anni, 2 mesi e 15 giorni di reclusione, con fine pena al 30dicembre 2026, determinata con il provvedimento di cumulo della Procuragenerale della Corte di appello di Catania del 3 ottobre 2025 (in cui sono confluitecondanne per plurimi omicidi aggravati, associazione mafiosa, estorsioniaggravate, tentate e consumate, danneggiamento seguito da incendio). All’esitodel giudizio rescissorio, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi raccolti nonconsentano di configurare l’avvenuto ravvedimento, da intendere come riflessioneprofonda sulle conseguenze dei propri reati e come superamento della mentalitàdi sopraffazione e violenza manifestatasi con essi e, dunque, come convintoorientarsi verso valori socialmente condivisi.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzaemessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.47-ter Ord. pen. e 16-nonies, legge n. 82 del 1991 e dell’art. 627, comma 3, cod.proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al requisito del ravvedimento.[OSCURATO:PERSONA], ormai settantenne, dopo un lungo periodo di detenzione, dopoun percorso di collaborazione avviato dal 2019 e nonostante il riconoscimentocostante della liberazione anticipata, l’accertamento della collaborazione, laregolarità della condotta all’esterno e in carcere, con la partecipazione alle attivitàtrattamentali, non sarebbe stato ammesso alla detenzione domiciliare in violazionedell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per contrasto con la pronuncia rescindente,secondo cui doveva farsi luogo a una valutazione globale del comportamentotenuto da [OSCURATO:PERSONA] durante l’intera detenzione. Dalle relazioni di sintesi, infatti, siricaverebbero: una condotta conforme alle regole penitenziarie; un atteggiamentorispettoso verso gli operatori penitenziari; l’adesione all’offerta trattamentale,essendosi iscritto al corso di mental coaching organizzato dal C.S.I. nonché alprimo periodo didattico dell’[OSCURATO:PERSONA]; il lavoro prestato comeaddetto alle pulizie in sezione; l’assidua frequenza del culto evangelico; losvolgimento di colloqui periodici con la compagna convivente e il figlio diquest’ultima; la consapevolezza della gravità dei reati commessi e la svolta nellasua vita conseguente all’abbraccio della fede evangelica; l’avvio di un processo diriflessione critica in merito ai gravi reati commessi, asseverato dalla sceltacollaborativa, considerata come un modo per riparare in parte al proprio passatodeviante, e connotata, come riferito dalla DNAA, da approfondite dichiarazionicirca l’evoluzione, gli assetti attuali, l’organigramma del clan di appartenenza, conparticolare riferimento a episodi omicidiari e complesse vicende relative al trafficodi stupefacenti, con recisione dei rapporti con l’ambiente criminale di provenienza.A seguire la decisione del Tribunale, che ha ritenuto necessario un ulteriore periododi osservazione, si finirebbe per procrastinare all’infinito l’osservazione deldetenuto frustrando la ratio sottesa alla normativa per i collaboratori di giustizia,che richiede soltanto l’inizio di un percorso di ravvedimento, nella speciecertamente ravvisabile. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ilcomportamento da valutare ai fini del ravvedimento non può essere individuatonella modificazione, ideologica e psicologica, della personalità del condannato,connotata interiormente da pentimento, riconoscimento di errori e colpe,riprovazione morale dei delitti commessi, ammissione di colpevolezza,accettazione della condanna e della pena, intima adesione ai valori e ai modelliespressi dall’assetto istituzionale, né tantomeno da formale abiura delle pregressecondotte devianti. Al contrario esso deve consistere nell’insieme degliun serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazionedella futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamentalee sociale. Ciò che nel caso di specie sarebbe avvenuto, avendo [OSCURATO:PERSONA] iniziato unpercorso, pur senza averlo del tutto compiuto. In un caso sovrapponibile alpresente, la Corte di cassazione avrebbe ritenuto che, in caso di detenzionedomiciliare, il ravvedimento non deve essere compiuto, essendo sufficiente unasua "ragionevole probabilità", atteso che la detenzione domiciliare è misura menoincisiva della liberazione condizionale.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 47-ter Ord. pen.in relazione all’art. 16-nonies, legge n. 82 del 1991. Il ravvedimento non richiedeche il soggetto abbia completato la revisione critica del passato deviante ovveroche si sia del tutto ravveduto, essendo sufficiente che il processo risocializzantesia già proficuamente iniziato, potendo formularsi un giudizio prognostico di nonpericolosità che consenta di far fronte alla «residua pericolosità» con gli strumentipropri dell’ordinamento penitenziario. Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] di merito nonavrebbe fornito plausibile spiegazione del perché non fosse sufficiente a dimostrareil ravvedimento il fatto che [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al programma speciale di protezione,avesse rispettato le prescrizioni connesse al suo status ottemperando a tutti gliobblighi, collaborando da quasi 7 anni, non avesse più commesso reati, avessereciso qualsiasi contatto con la criminalità, avesse tenuto una condotta semprecorretta in carcere, partecipando al trattamento, beneficiando della liberazioneanticipata e della revoca della misura di sicurezza, avesse rispettato le prescrizionidegli arresti domiciliari, applicatigli per due anni, e nei successivi tre anni, trascorsiin libertà, avrebbe tenuto un comportamento regolare, avesse elaboratocriticamente il suo vissuto deviante, avendo egli: manifestato fermezza nel suopercorso di revisione critica delle pregresse scelte devianti e assimilato unrinnovato codice valoriale di riferimento, dimostrato un comportamento sempredignitoso e rispettoso delle regole, mantenuto condotta corretta e partecipativaall’opera di rieducazione, rispettato gli obblighi connessi allo status rivestito e leprescrizioni dettate dalle sue condizioni personali, fruito della liberazioneanticipata, aderito convintamente a tutte le opportunità trattamentali, ottenutopiù volte la speciale attenuante della collaborazione in virtù dell’eccellentecontributo conoscitivo alle indagini e ai processi, conseguito lo speciale programmadi protezione, consolidato il percorso collaborativo, rescisso qualsiasi collegamentocon la criminalità, svolto proficuamente attività lavorativa, di studio e di culto,ottenuto la revoca della misura della libertà vigilata, mantenuto rapporti corretti icompagni di detenzione e, soprattutto, con familiari e personale delle Istituzioni.2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 627cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alle indicazioni della sentenza rescindente. Il Tribunale,pur di negare il ravvedimento, avrebbe valorizzato gli elementi risalenti incontrasto con le informazioni acquisite e con la stessa sentenza rescindente. Tantopiù che, nella specie, si discuteva della detenzione domiciliare, per sua naturamisura altamente contenitiva, idonea ad assicurare il giusto equilibrio tra idivergenti interessi in gioco.3. In data 29 dicembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scrittadel Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigettodel ricorso, ritenendo che il Tribunale abbia ben spiegato le ragioni per cui nonsono stati acquisiti elementi sufficienti per dimostrare il ravvedimento del detenutoe per cui è necessaria la prosecuzione dell’osservazione della personalità.4. In data 16 gennaio 2026 è pervenuta, a firma del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv.sottolineando l’omessa valutazione, nell’ambito di un giudizio complessivo eglobale, della relazione di sintesi, della nota del Servizio centrale di protezione, ilparere della Direzione nazionale antimafia e le deduzioni difensive, circa il rilevanteperiodo di presofferto, l’assoluta risalenza dei più gravi reati commessi, la penanel complesso patita (oltre 29 anni di reclusione), la revisione critica, la fattivapartecipazione alle attività trattamentali), la fruizione del permesso premio, laconvinta adesione all’opera di rieducazione. Si osserva, quanto alle pendenzegiudiziarie residue, la recente giurisprudenza di legittimità ne avrebbe affermatol’irrilevanza, trattandosi di fattori non previsti dalla legge. E si ribadisce che ilTribunale, in presenza di relazioni positive e dopo la prolungata osservazione delcomportamento, sarebbe dovuto giungere ad una conclusione più definita, senzarimandare ulteriormente la decisione all’esito di una ulteriore fase di osservazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2. Ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratoridi giustizia, il requisito del «ravvedimento» previsto dall’art. 16-nonies, comma 3,d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, non puòessere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola basedell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti delcondannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori especifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo,sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza (explurimis Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517 - 01). Inoltre, ilravvedimento deve essere rapportato anche alla natura e alla consistenza delbeneficio richiesto (cfr. Sez. 5, n. 637 del 23/10/2024, dep. 2025, Rv. 287407 –01; Sez. 1, n. 9034 del 30/11/2023, dep. 2024, Zappia, non massimata; Sez. 1,n. 37626 del 24/02/2023, Vargas, non massimata; Sez. 1, n. 43256 del22/05/2018, Sarno, in motivazione), valendo anche per i collaboratori il criterio digradualità nella concessione di benefici penitenziari (su di esso v. Sez. 1, n. 22443del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213 — 01; Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017,Arzu, Rv. 270016 - 01; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D’Ambrosio, Rv. 250231- 01; Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, Valfrè, Rv. 234889 - 01), in specie quandoi reati commessi siano particolarmente gravi (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998,dep. 1999, Foti, Rv. 212794 - 01).3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, rispettoal momento della pronuncia rescindente, nelle more sono passate in giudicatoulteriori condanne per omicidio e estorsione, evidentemente non ancora assorbitenel provvedimento di cumulo sopra indicato; che, pertanto, la posizione giuridicadel detenuto è divenuta assai più pesante e che essa potrebbe ulteriormenteaggravarsi, tenuto conto di taluni carichi pendenti per associazione mafiosa,associazione finalizzata al traffico di droga, traffico di stupefacenti, estorsioni ealtro, commessi in contesto mafioso fino all’ottobre 2019, per i quali sono stategià emesse sentenze non definitive di condanna. Inoltre, l’ordinanza impugnataha ricordato i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], che, secondo quanto riferito dallaDireazione nazionale antimafia in data 1 ottobre 2025, egli era stato esponente dispicco del clan Cintorino, articolazione della famiglia mafiosa dei Cappello, al cuiinterno aveva militato nell'associazione per diversi anni, arrivando a ricoprire unruolo apicale e rendendosi responsabile dei reati per cui è stato condannato tra il1995 al giugno 2019, con ripetute carcerazioni e la sistematica ricaduta in reaticommessi in contesto mafioso. La scelta collaborativa era maturata nel 2019,allorché egli aveva reso approfondite dichiarazioni sul clan di appartenenza,consentendo la ricostruzione di gravi fatti di sangue verificatesi nel contesto dellaguerra fra il clan Laudani e il clan Cappello per il controllo delle attività criminalinel territorio di [OSCURATO:PERSONA] e nella fascia ionica della provincia di Catania. Pereffetto della collaborazione, i rapporti con l'ambiente di provenienza erano statiinterrotti. Ammesso agli arresti domiciliari dal 28 febbraio 2020 al 12 maggio 2021e, poi, rimesso in libertà fino all'ingresso in carcere il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha tenuto unacondotta complessivamente regolare, ad eccezione di un rilievo disciplinare in data14 aprile 2025 per atteggiamento offensivo nei confronti degli operatoripenitenziari, aderendo all'offerta trattamentale attraverso la frequentazione dellascuola, il lavoro come addetto alle pulizie di sezione, la partecipazioneall’osservazione della personalità, nel corso della quale ha evidenziato una buonapropensione al cambiamento, anche grazie al percorso religioso intrapreso,vivendo la scelta collaborativa come un modo di riparare, in parte, al propriopassato.Nondimeno, il Tribunale ha ritenuto di non ravvisare le condizioni per ilraggiungimento di un grado di ravvedimento adeguato alla misura richiesta, attesoche, pur dinnanzi a un percorso detentivo connotato da vari elementi positivi,l’osservazione penitenziaria non ha fatto emergere, a fronte del ruolo di rilevanteresponsabilità ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del clan, del numero e della gravità deireati commessi in un lungo arco temporale, un autentico percorso di rivisitazionecritica, avendo egli palesato un atteggiamento ancora superficiale e sfuggenterispetto alle dinamiche che lo hanno condotto a delinquere, rispetto alle quali, purriconoscendo il disvalore delle proprie azioni, tende tuttavia a ricondurle neldominio di soggetti o entità esterne, evidenziando «l'utilizzo di meccanismidifensivi di disimpegno morale ...» (v. relazione di sintesi 19 dicembre 2024).4. Osserva, pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] che avendo la pronuncia rescindentesottolineato la necessità di valutare il requisito del ravvedimento alla luce dellacondotta successiva alla commissione dei reati, il provvedimento si è attenuto atale indicazione, prendendo in esame l’attuale situazione del detenuto in rapportoal grado di riflessione autocritica raggiunto, sottolineando la necessità, alla lucedella importante biografia criminale dello stesso [OSCURATO:PERSONA], di verificare ilconsolidamento del percorso trattamentale all’esito di un ulteriore periodo, avutoriguardo, in particolare, all’andamento dei permessi premio.Tale motivazione appare esente da profili di contraddittorietà o di illogicità,mantenendosi entro i confini di una fisiologica opinabilità di apprezzamentocondotto a partire da una corretta ricostruzione del quadro normativo egiurisprudenziale, sicché il ricorso deve ritenersi, in conclusione, infondato.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 28/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12947/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris