CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 41048/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 24 aprile 2024 con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il suo reclamo avverso il provvedimento con cui la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto la sua corrispondenza al visto di controllo ed ha vietato la ricezione di testate giornalistiche locali, ritenendo sussistenti le ragioni di sicurezza e le esigenze di prevenzione dei reati posti a fondamento del provvedimento stesso, in quanto in plurime occasioni le sue missive sono state censurate perché ritenute veicolare messaggi a soggetti inseriti in circuiti di criminalità organizzata, e in quanto la stampa locale può concretamente costituire un canale di collegamento con l'esterno e una fonte di aggiornamento circa le vicende del clan e l'esecuzione di eventuali ordini impartiti; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per avere il Tribunale motivato il divieto di ricevere la stampa giornalistica locale con affermazioni solo ipotetiche ed astratte circa la possibilità che essa costituisca un pericoloso canale di collegamento con l'esterno, e senza valutare che tale divieto viola il suo diritto all'informazione, senza alcuna giustificazione per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, per assoluta genericità, quanto all'impugnazione dell'ordine di sottoposizione della corrispondenza del ricorrente al visto di controllo, perché del tutto privo di una indicazione dei motivi per cui tale divieto sarebbe illegittimo, irragionevole o comunque ingiustificato, a fronte di una specifica motivazione fornita dall'ordinanza impugnata; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, per manifesta infondatezza, quanto all'impugnazione del divieto di ricevere testate giornalistiche locali, perché il ricorrente si limita ad esporre una propria, diversa valutazione circa la possibilità che esse costituiscano un mezzo per informarsi, mediante i resoconti su indagini in corso o su delitti commessi, circa le dinamiche delle associazioni criminali territoriali e l'attuazione di ordini e disposizioni inerenti specifiche condotte, mentre il Tribunale ha motivato in modo logico tale specifica situazione di pericolo, contro la quale il divieto adottato è giustificato e ragionevole, in quanto non esclude né limita gravemente il diritto del ricorrente ad essere ( sufficientemente informato anche su tali vicende, attraverso la lettura dei giornali nazionali di cui è consentita la ricezione; ritenuto altresì che il ricorso sia inammissibile perché prospetta enunciati ermeneutici, in particolare quanto alla violazione di un diritto all'informazione, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha da tempo ritenuto legittimi i limiti imposti alla ricezione di giornali, se dettati, come in questo caso, da motivi di sicurezza e di prevenzione dai reati (vedi Sez. 1, n. 11601 del 27/01/2021, Rv. 280680; Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rv. 277888; Sez. 1, n. 6322 del 11/01/2013, Rv. 254949); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]