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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23677/2026

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o Dott.[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n.6310/2023 depositata il 21/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. la CGT-2 Sicilia con la sentenza in epigrafe, in controversia avente adoggetto l’avviso di pagamento n. 120170002104670 con cui il Consorzio diBonifica 6 Enna, nella veste di mandatario senza rappresentanza delConsorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto ad [OSCURATO:PERSONA] CiuroNumero registro generale 1012/2024Numero sezionale 5469/2026Numero di raccolta generale 23677/2026Data pubblicazione 21/07/2026il pagamento della somma di euro 4.360,53, a titolo di “tributo 0648 -contributo opere irrigue relativamente agli anni di imposta 2015/2017,accoglieva l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza di primogrado ed, in riforma della stessa, annullava l’atto impugnato;3. il Consorzio di Bonifica 6 Enna ha proposto ricorso per cassazione avversola predetta pronuncia, sulla base di quattro motivi illustrati con successivamemoria;4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso eccependo, in viapreliminare, l’improcedibilità del ricorso per difetto di valida procura.Successivamente ha depositato memoria conclusiva con la quale ha chiestodichiarare inammissibile il ricorso proposto dal Consorzio di Bonifica 6 Ennaper effetto del giudicato esterno sopravvenuto, costituito dalla sentenza n.2361/07/2025, depositata il 26 marzo 2025 e passata in giudicato, la qualeha rilevato che il Consorzio di Bonifica 6 di Enna non esisteva più ai sensidell’art. 13 l.r. n. 5/2014, e, per l'effetto, ha annullato la cartella dipagamento impugnata con riferimento alla pretesa di contributo per opereirrigue degli anni 2015, 2016, 2017;CONSIDERATO CHE1. con il proposto ricorso il Consorzio ha dedotto, sempre in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., i seguenti motivi:- la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992,assumendo che l’avviso di pagamento impugnato non è atto indicatonell’elencazione di cui alla predetta disposizione;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. n. 546/1992 e2697 c.c., ponendo in rilievo che era mancato da parte dei giudici di meritoil necessario preliminare sindacato circa la presenza della prova agli attidella tempestiva proposizione del ricorso;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 della legge 28 gennaio2014 n. 5 della Regione Siciliana e 19, commi 7 ed 8, del Regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato conNumero registro generale 1012/2024Numero sezionale 5469/2026Numero di raccolta generale 23677/2026Data pubblicazione 21/07/2026Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 16 ottobre 2017secondo lo schema tipo approvato con decreto del Presidente della Regionen. 468 del 13 settembre 2017), 97, secondo e terzo comma, 24 e 111 Cost.,100 c.p.c. e 23 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sostenendo che lapredetta disposizione regionale non aveva stabilito l’estinzione dei Consorzidi bonifica territoriale;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1705 c.c., 97, commi II eIII, Cost., 21 septies L. 241/1990, 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 dellaRegione Siciliana, 19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazionedel Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione delCommissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 secondo lo schema tipoapprovato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre2017) e Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]rilevando la illegittimità della sentenza nella parte in cui i giudici di appello,muovendo dall’erronea premessa per cui il Consorzio di Bonifica 6 di Enna“non esiste più”, avevano fatto riferimento alla previsione del “mandatosenza rappresentanza”, in forza Deliberazione del CommissarioStraordinario n. 8 del 30.10.2017 per cui il Consorzio di Bonifica n. 6 Ennaavrebbe agito nelle vesti di mandatario senza rappresentanza del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA];2. riservata al prosieguo ogni decisione sulla preliminare questione diimprocedibilità del ricorso per difetto di valida procura, va dato atto che ilcontribuente ha dedotto, per la prima volta nella memoria conclusiva -depositata successivamente al deposito di analoga memoria di partericorrente – l’intervenuta decisione avente ad oggetto l’annullamento dellacartella di pagamento relativa alla pretesa di contributo per opere irriguedegli anni 2015, 2016, 2017, annualità oggetto dell’odierno giudizioriguardante l’impugnazione degli avvisi di pagamento;3. posto che in ipotesi di accertata rispondenza tra la cartella, cosìseparatamente impugnata, e l’avviso di pagamento viene in rilevo laNumero registro generale 1012/2024Numero sezionale 5469/2026Numero di raccolta generale 23677/2026Data pubblicazione 21/07/2026consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, per effetto dellasola impugnazione dell’atto tipico (nella specie, vertendosi di contributiconsortili direttamente riscossi in assenza di previo accertamento, appuntola cartella), viene a cessare l’interesse all’impugnazione (facoltativa)dell’atto atipico quale l’invito o avviso di pagamento (v., ex multis, Cass. n.11303 del 29/04/2025), non può non rilevarsi che sulla specifica questione,dedotta per la prima volta nella memoria del contribuente, è mancato ilcontraddittorio del Consorzio ricorrente;4. essendo, pertanto, necessario instaurare su tale questione ilcontraddittorio ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c., con assegnazione alP.G. ed alle parti di un termine, decorrente dalla comunicazione dellapresente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sullamedesima P.Q.MLa Corte riserva la decisione ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c.,assegnando al P.G. ed alle parti un termine di giorni trenta dallacomunicazione della presente ordinanza per il deposito in Cancelleria diosservazioni sulla questione rilevata d’ufficio in motivazione.Così deciso in Roma, il 9 luglio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Dott.[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n.6310/2023 depositata il 21/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. la CGT-2 Sicilia con la sentenza in epigrafe, in controversia avente adoggetto l’avviso di pagamento n. 120170002104670 con cui il Consorzio diBonifica 6 Enna, nella veste di mandatario senza rappresentanza delConsorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto ad [OSCURATO:PERSONA] CiuroNumero registro generale 1012/2024Numero sezionale 5469/2026Numero di raccolta generale 23677/2026Data pubblicazione 21/07/2026il pagamento della somma di euro 4.360,53, a titolo di “tributo 0648 -contributo opere irrigue relativamente agli anni di imposta 2015/2017,accoglieva l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza di primogrado ed, in riforma della stessa, annullava l’atto impugnato;3. il Consorzio di Bonifica 6 Enna ha proposto ricorso per cassazione avversola predetta pronuncia, sulla base di quattro motivi illustrati con successivamemoria;4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso eccependo, in viapreliminare, l’improcedibilità del ricorso per difetto di valida procura.Successivamente ha depositato memoria conclusiva con la quale ha chiestodichiarare inammissibile il ricorso proposto dal Consorzio di Bonifica 6 Ennaper effetto del giudicato esterno sopravvenuto, costituito dalla sentenza n.2361/07/2025, depositata il 26 marzo 2025 e passata in giudicato, la qualeha rilevato che il Consorzio di Bonifica 6 di Enna non esisteva più ai sensidell’art. 13 l.r. n. 5/2014, e, per l'effetto, ha annullato la cartella dipagamento impugnata con riferimento alla pretesa di contributo per opereirrigue degli anni 2015, 2016, 2017;CONSIDERATO CHE1. con il proposto ricorso il Consorzio ha dedotto, sempre in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., i seguenti motivi:- la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992,assumendo che l’avviso di pagamento impugnato non è atto indicatonell’elencazione di cui alla predetta disposizione;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. n. 546/1992 e2697 c.c., ponendo in rilievo che era mancato da parte dei giudici di meritoil necessario preliminare sindacato circa la presenza della prova agli attidella tempestiva proposizione del ricorso;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 della legge 28 gennaio2014 n. 5 della Regione Siciliana e 19, commi 7 ed 8, del Regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato conNumero registro generale 1012/2024Numero sezionale 5469/2026Numero di raccolta generale 23677/2026Data pubblicazione 21/07/2026Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 16 ottobre 2017secondo lo schema tipo approvato con decreto del Presidente della Regionen. 468 del 13 settembre 2017), 97, secondo e terzo comma, 24 e 111 Cost.,100 c.p.c. e 23 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sostenendo che lapredetta disposizione regionale non aveva stabilito l’estinzione dei Consorzidi bonifica territoriale;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1705 c.c., 97, commi II eIII, Cost., 21 septies L. 241/1990, 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 dellaRegione Siciliana, 19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazionedel Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione delCommissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 secondo lo schema tipoapprovato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre2017) e Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]rilevando la illegittimità della sentenza nella parte in cui i giudici di appello,muovendo dall’erronea premessa per cui il Consorzio di Bonifica 6 di Enna“non esiste più”, avevano fatto riferimento alla previsione del “mandatosenza rappresentanza”, in forza Deliberazione del CommissarioStraordinario n. 8 del 30.10.2017 per cui il Consorzio di Bonifica n. 6 Ennaavrebbe agito nelle vesti di mandatario senza rappresentanza del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA];2. riservata al prosieguo ogni decisione sulla preliminare questione diimprocedibilità del ricorso per difetto di valida procura, va dato atto che ilcontribuente ha dedotto, per la prima volta nella memoria conclusiva -depositata successivamente al deposito di analoga memoria di partericorrente – l’intervenuta decisione avente ad oggetto l’annullamento dellacartella di pagamento relativa alla pretesa di contributo per opere irriguedegli anni 2015, 2016, 2017, annualità oggetto dell’odierno giudizioriguardante l’impugnazione degli avvisi di pagamento;3. posto che in ipotesi di accertata rispondenza tra la cartella, cosìseparatamente impugnata, e l’avviso di pagamento viene in rilevo laNumero registro generale 1012/2024Numero sezionale 5469/2026Numero di raccolta generale 23677/2026Data pubblicazione 21/07/2026consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, per effetto dellasola impugnazione dell’atto tipico (nella specie, vertendosi di contributiconsortili direttamente riscossi in assenza di previo accertamento, appuntola cartella), viene a cessare l’interesse all’impugnazione (facoltativa)dell’atto atipico quale l’invito o avviso di pagamento (v., ex multis, Cass. n.11303 del 29/04/2025), non può non rilevarsi che sulla specifica questione,dedotta per la prima volta nella memoria del contribuente, è mancato ilcontraddittorio del Consorzio ricorrente;4. essendo, pertanto, necessario instaurare su tale questione ilcontraddittorio ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c., con assegnazione alP.G. ed alle parti di un termine, decorrente dalla comunicazione dellapresente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sullamedesima P.Q.MLa Corte riserva la decisione ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c.,assegnando al P.G. ed alle parti un termine di giorni trenta dallacomunicazione della presente ordinanza per il deposito in Cancelleria diosservazioni sulla questione rilevata d’ufficio in motivazione.Così deciso in Roma, il 9 luglio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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