CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29633/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettel-serrttte-le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Milano non aveva disposto l'inoltro di una missiva. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo violazione degli artt. 6 Cedu, 111, 15 e 3 Cost. e 18 -ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), per essere stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente il provvedimento di non inoltro senza la motivazione alla base di detta decisione, con conseguente impossibilità per il detenuto di sapere su cosa proporre il reclamo,Q insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. E' vero che, in tema ordinamento penitenziario, al fine di assicurare le esigenze di conoscibilità delle ragioni del provvedimento di trattenimento della corrispondenza, previsto dall'art. 18 -ter, comma quinto, ord. pen., deve essere garantita la possibilità di prendere visione del provvedimento stesso, tramite la sua integrale notifica al detenuto, ovvero consentendogli di ottenerne il rilascio di copia, una volta informato della sua adozione (Sez. 1, n. 20269 del 16/06/2020, Guarino, Rv. 279638). E' tuttavia anche vero che, nel caso in esame, l'ordinanza impugnata rileva come il detenuto sia stato prontamente informato, in data 27 gennaio 2021, del mancato inoltro della sua missiva ad altro detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., come non risulti che abbia proposto motivi di reclamo fuori del termine previsto, ovvero l'abbia fatto e ciò non sia stato ritenuto inammissibile e, quindi, come non sussista alcun dato che induca a ritenere concreta la violazione del diritto alla difesa lamentato. Con tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, e con la considerazione dell'equivocità della missiva, facente riferimento a una famiglia di cani, con frasi prive di apparente connessione e l'uso di appellativi inconsueti ed equivoci, il ricorso non si confronta, incorrendo nella assoluta genericità, oltre che nella aspecificità, in quanto si limita a lamentare l'omessa notifica delle ragioni del non inoltro della missiva senza addurre conseguenti concrete lesioni al diritto di difesa che sembra invece salvaguardato dalla proposizione del reclamo. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom