Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 ottobre 2021

Cassazione n. 01194/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su accordo delle parti, la pena di anni tre di reclusione ed euro dodicimila di multa, concesse le attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, disponendo la confisca e distruzione dello stupefacente, nonché la confisca della somma di denaro in sequestro, rinvenuta in possesso della Aziegbemhin. 2.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il vizio di motivazione per non avere il giudice argomentato in ordine alla disposta confisca del denaro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Premessa la ricorribilità per cassazione del capo della sentenza di patteggiannento concernente il vizio di motivazione in relazione alla confisca, anche alla luce del vigente art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (S.U. 26.9.2019, Savin e altri), il motivo è inammissibile.

2. Deve osservarsi che la confisca non è stata disposta, come ritenuto dal Procuratore generale ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 306/1992 (oggi art. 240-bis cod. pen., richiamato dall'art. 85-bis

I. stup.), bensì ai sensi dell'art. 240 cod. pen. 2.1.

Va rilevato come la misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'art. 240 cod. pen. - la cui applicabilità è fatta espressamente salva anche in caso di patieggiamento dal comma 1 dell'art. 445 cod. proc. pen. - presuppone (avendo esclusivo riguardo alle ipotesi che interessano ai fini della soluzione del caso di specie) che si tratti di un bene utilizzato per commettere il reato ovvero di una cosa che ne costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.

Ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è dunque necessario provare la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo).

2.2. Con specifico riguardo all'ablazione del denaro in caso di patteggiamento in un procedimento per violazione della legge sugli stupefacenti, costituisce principio di diritto acquisito quello secondo il quale il giudice può sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, a condizione che svolga un'adeguata motivazione circa l'esistenza del nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014 - dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013 - dep. 2014, Gannbacorta, Rv. 258546).

2.3. Svolte tali premesse, ritiene il Collegio che il provvedimento oggetto del ricorso, sia fornito di adeguato corredo motivazionale in ordine al necessario nesso pertinenziale fra res e delitto.

Nella sentenza sono, infatti, riportate le dichiarazioni dell'imputata che ammette di avere già effettuato il trasporto di stupefacenti ricevendo in cambio 5.000 euro, che anche nella circostanza oggetto dell'imputazione il compenso pattuito era lo stesso e che aveva ricevuto un anticipo di euro

1.000. Da tali elementi si evince chiaramente il legame pertinenziale di cui sopra.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] I cuoio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su accordo delle parti, la pena di anni tre di reclusione ed euro dodicimila di multa, concesse le attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, disponendo la confisca e distruzione dello stupefacente, nonché la confisca della somma di denaro in sequestro, rinvenuta in possesso della Aziegbemhin. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il vizio di motivazione per non avere il giudice argomentato in ordine alla disposta confisca del denaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premessa la ricorribilità per cassazione del capo della sentenza di patteggiannento concernente il vizio di motivazione in relazione alla confisca, anche alla luce del vigente art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (S.U. 26.9.2019, Savin e altri), il motivo è inammissibile. 2. Deve osservarsi che la confisca non è stata disposta, come ritenuto dal Procuratore generale ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 306/1992 (oggi art. 240-bis cod. pen., richiamato dall'art. 85-bis I. stup.), bensì ai sensi dell'art. 240 cod. pen. 2.1. Va rilevato come la misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'art. 240 cod. pen. - la cui applicabilità è fatta espressamente salva anche in caso di patieggiamento dal comma 1 dell'art. 445 cod. proc. pen. - presuppone (avendo esclusivo riguardo alle ipotesi che interessano ai fini della soluzione del caso di specie) che si tratti di un bene utilizzato per commettere il reato ovvero di una cosa che ne costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è dunque necessario provare la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo). 2.2. Con specifico riguardo all'ablazione del denaro in caso di patteggiamento in un procedimento per violazione della legge sugli stupefacenti, costituisce principio di diritto acquisito quello secondo il quale il giudice può sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, a condizione che svolga un'adeguata motivazione circa l'esistenza del nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014 - dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013 - dep. 2014, Gannbacorta, Rv. 258546). 2.3. Svolte tali premesse, ritiene il Collegio che il provvedimento oggetto del ricorso, sia fornito di adeguato corredo motivazionale in ordine al necessario nesso pertinenziale fra res e delitto. Nella sentenza sono, infatti, riportate le dichiarazioni dell'imputata che ammette di avere già effettuato il trasporto di stupefacenti ricevendo in cambio 5.000 euro, che anche nella circostanza oggetto dell'imputazione il compenso pattuito era lo stesso e che aveva ricevuto un anticipo di euro 1.000. Da tali elementi si evince chiaramente il legame pertinenziale di cui sopra. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] I cuoio
Sentenza Cassazione n. 01194/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris