CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42222/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria già depositata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di riesame ha confermato l'ordinanza con la quale il Tribunale di Locri, in data 5 gennaio 2021, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. contestato al capo A come appartenente alla locale di Natile di Careri. 1.1. Il Tribunale, rilevando l'intervenuta condanna dell'imputato per il reato di cui al capo A, intervenuta in data 22 giugno 2020, ha escluso che potessero essere rivalutati gli indizi, limitando il riesame alle esigenze cautelari, nella specie ravvisate nel pericolo di reiterazione, stante la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza della più grave misura in esecuzione. Non risulta, per il Tribunale con funzione di riesame, l'esistenza di elementi di segno contrario, quali dissociazione o recesso, rispetto all'indicata presunzione, desunta dall'inserimento dell'imputato in un contesto di natura 'ndranghetista, sodalizio stabile e complesso, valorizzando, peraltro, la contestazione cd. aperta della condotta associativa. Si riportano precedenti sul tempo cd. silente e sul significato ed incidenza di questo in caso di reati di partecipazione con contestazione cd. aperta. Infine, si reputa attuale il pericolo di fuga, tenuto conto della partecipazione ad una locale di 'ndrangheta particolarmente vicina e operante in sinergia con quella denominata cosca Pelle, in [OSCURATO:PERSONA], notoriamente capace, secondo il provvedimento impugnato, di assicurare la latitanza ai suoi accoliti. 2. Avverso l'ordinanza propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, proponendo vizi di inosservanza o erronea applicazione dell'art. 275, comma 1-bis e 3, cod. proc. pen. e violazione degli art. 292, comma 2, 274, comma 1, lett. b), 125 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata, quanto all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, fa riferimento alle propalazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che, però, collega il ricorrente alla 'ndrangheta come affiliato non in forza di atto di adesione ma perché legato da rapporto di parentela (figlio) di un appartenente con grado di vertice al sodalizio. Non vi sarebbero, dunque, elementi per reputare l'attualità del pericolo di reiterazione e il pericolo di fuga. Il provvedimento si limiterebbe a richiamare la motivazione di quello di merito, riportando elementi reputati, in quella sede, significativi della partecipazione al sodalizio senza tenere conto che proprio la condanna assegna al ricorrente un ruolo marginale, risalente al 2010. Si contesta la tecnica redazionale del provvedimento, che fa rinvio per relationem alla sentenza di merito senza autonome considerazioni. Si trascura, poi, il lasso di tempo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura, naturalmente incidente, attenuandole, sulle esigenze cautelari, nonché la circostanza che, in sede di merito, non è stata applicata la norma sanzionatoria per fatti puniti dall'art. 416-bis cod. pen., commessi dopo la riforma del 2015. Mancherebbe, infine, la motivazione sul pericolo di fuga. La condanna può legittimare il ripristino della misura, purché vi sia un accertamento dell'attuale esistenza del sodalizio e il concreto interesse dello stesso a garantire la sottrazione alla cattura dell'imputato (si richiama il precedente di questa sezione Quinta penale, n. 52633 del 5 ottobre 2016). 3.11 Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, a seguito di discussione orale tempestivamente richiesta dalla difesa, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. 3.1.La difesa ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato 1. L'intervento cautelare è stato disposto dal Tribunale di Locri dopo aver pronunziato la sentenza di condanna nei confronti del ricorrente in relazione al reato di partecipazione all'articolazione della 'ndrangheta denominata locale di Natile di Careri, reato originariamente contestato in permanenza attuale. Dall'ordinanza genetica, correttamente richiamata nel provvedimento impugnato, trattandosi di provvedimenti che si completano reciprocamente a formare un unico atto complesso (Sez. 5, n. 3255 del 07/12/2006, 2007, Sarli, Rv. 236036), si ricava, come osservato nel ricorso, che il giudice della cognizione, quanto alla pena irrogata, ha fatto riferimento, ratione temporis, alla cornice edittale vigente prima della sua modifica ad opera della Legge 27 maggio 2015, n. 69, ritenendo non provata oltre ogni ragionevole dubbio la permanenza della partecipazione oltre tale data. Va, dunque, ricordato che in caso di sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. il giudice investito contestualmente o successivamente della richiesta di applicazione di una misura cautelare nei confronti dell'imputato condannato non deve fondarsi, esclusivamente, sul tempo trascorso tra la condotta giudicata e la presentazione dell'istanza cautelare o sulla gravità del fatto, ma deve valutare, complessivamente, i presupposti previsti dal comma 1-bis del medesimo articolo, tenendo conto del fatto specifico accertato con la sentenza di condanna e degli ulteriori elementi, utili a rafforzare o ad affievolire la presunzione di un attuale periculum libertatis (Sez. 3, n. 13632 del 28/02/2020, Martinone, Rv. 279379). 1.1.Allo stesso modo deve essere ribadito come il citato terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. ponga una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che comporta, sul piano della giustificazione della decisione, la necessità, non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione prospettate dalla difesa o, comunque, evincibili dagli atti (e dunque anche dalla sentenza di condanna). Ciò implica, con riferimento alla specifica fattispecie di cui risponde il ricorrente che, tra le ragioni di esclusione, la sola comprovata mancata rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza assume valore dirimente, mentre la possibile rilevanza del tempo trascorso dai fatti deve essere parametrata alla gravità della condotta (ex multis Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435). In altri termini, il cd. tempo "silente" non è, di per sé, circostanza dirimente ai fini dell'esclusione dell'attualità delle esigenze cautelari, ma la sua rilevanza dipende, oltre che ovviamente dalla sua estensione, dalla complessiva valutazione di tutti gli elementi disponibili in grado di evidenziarne la sintomaticità di un effettivo allontanamento dell'imputato dal contesto mafioso. 2. Di tali principi il Tribunale nel provvedimento censurato ha fatto buon governo, inferendo, con motivazione congrua e completa, l'incapacità del tempo trascorso a superare la presunzione di legge da alcuni fatti, accertati anche nel giudizio di cognizione, selezionati secondo criteri tutt'altro che illogici, nonché dalla natura e consolidata strutturazione del sodalizio del quale l'imputato è risultato intraneo e ha, dunque, correttamente escluso che il dato temporale possa ritenersi significativo dell'insussistenza del pericolo di recidivanza in quanto non sintomatico del distacco, definitivo e stabile, dal contesto mafioso. Rispetto a tali argomenti, il ricorso si è in sostanza, interessato di sottolineare, in contrasto con i principi giurisprudenziali correttamente applicati dal giudice del merito, l'autosufficienza del suddetto dato temporale ai fini della neutralizzazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. peraltro espandendone la portata ben oltre quanto affermato nella sentenza di condanna. Quanto alla dedotta insussistenza del pericolo di fuga, si osserva che il rilievo non è decisivo considerata la certa permanenza del pericolo di recidivanza. Sicché ogni ulteriore osservazione non condurrebbe all'esito invocato dell'annullamento dell'ordinanza censurata. 4 5? 3. Segue al rigetto, la condanna alle spese processuali. Non derivando, dalla sentenza, la liberazione dell'imputato, devono essere disposti, a cura della cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.