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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19086/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza a indicata nel preambolo, il Tribunale di Miano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vola ad ottenere lo scioglimento del cumulo disposto dal pubblico ministero con provvedimento n. 4166/2021, in data 16 dicembre 2021, e, per l'effetto, la determinazione del termine di detenzione di Zagari agli arresti domiciliari, decorrente dal 27 settembre 2021, al 27 marzo 2022, con riferimento alla pena di sei mesi di reclusione inflittagli dalla sentenza del Tribunale di Milano in data 5 ottobre 2021.

A ragione osserva che nella situazione del condannato, destinatario di due successivi provvedimenti di cumulo, il primo dei quali con contestuale sospensione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. ed il secondo avente, invece, ad oggetto la pena inflitta in un procedimento in cui il condannato era sottoposto a misura cautelare degli arresti domiciliari, con conseguente applicazione dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. che prevede la prosecuzione della detenzione in quale anticipazione provvisoria della espiazione pena, non è possibile sciogliere il secondo cumulo.

Trova, infatti, applicazione principio di unicità del rapporto esecutivo, anche considerato che la pena inflitta con la condanna sopravvenuta sarebbe stata comunque interamente espiata tre mesi dopo l'emissione del secondo provvedimento di cumulo e non nell'immediatezza.

Situazione quest'ultima che aveva giocato un ruolo decisivo nel caso esaminato nella sentenza della Corte di cassazione, prima sezione penale, n. 37016 del 2018, citata a sostegno dall'istante.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione.

Lamenta che il giudice dell'esenzione abbia erroneamente ritenuto inapplicabile al caso in verifica il principio enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 37016 del 2018.

Al contrario, trattandosi di situazione sovrapponibile, avrebbe dovuto, in applicazione dei commi 5 e 10 dell'art. 656 cod. proc. pen., sciogliere il secondo cumulo e limitare lo stato detentivo alla scadenza della pena inflitta con il titolo in forza del quale il condannato si trovava detenuto in custodia cautelare.

Non aveva alcun rilievo la circostanza che l'espiazione della pena detentiva relativa a quest'ultimo titolo sarebbe finita tre mesi dopo la notifica del secondo provvedimento di cumulo perché ciò che conta è l'indebita protrazione dello stato detentivo per il titolo per quale il primo provvedimento di cumulo aveva ordinato la sospensione dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone censure infondate e pertanto deve essere rigettato

1. In fatto, è incontroverso che il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano ha emesso: - il 22 novembre 2011 un primo provvedimento di unificazione delle pene concorrenti inflitte a Zagari con le sentenze n. 6802/2017 e 612/2021, con il quale ha determinato la pena complessiva in anni 1 mesi 8 e giorni 20 di reclusione, di cui ha contestualmente disposto, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., la sospensione dell'esecuzione - il 16 dicembre 2021 un secondo provvedimento di cumulo - avente ad oggetto, oltre alla precedente pena, quella di mesi 6 di reclusione, oggetto di un'ulteriore sentenza di condanna emessa, in data 5 ottobre 2021, nelle more divenuta irrevocabile - con cui ha disposto, ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., la prosecuzione dell'esecuzione in regime di detenzione domiciliare trovandosi lo Zagari, nell'ambito del procedimento definito con la sentenza citata da ultimo, in regime di custodia cautelare agli arresti domiciliari; Al momento dell'emissione del secondo provvedimento di cumulo, dunque, Zagari era in stato di libertà quanto all'esecuzione, sospesa, della pena determinata con il cumulo emesso per primo in ordine di tempo e in stato di arresti domiciliari quanto all'esecuzione della pena inflittagli con la sentenza del 5 ottobre 2021.

2. Sostiene il ricorrente che il giudice dell'esecuzione, uniformandosi ai principi espressi dalla sentenza n. 37016 del 2018 di questa Corte, una volta rilevato che la pena determinata dal primo provvedimento di cumulo era ancora sospesa avrebbe dovuto decurtarla da quella determinata nel secondo cumulo così da evitare la protrazione dello stato detentivo oltre la scadenza della pena inflitta con la condanna sopravvenuta il 27 marzo 2022.

La tesi, per quanto fondata su un precedente isolato di questa sezione, è erronea perché contrasta con il principio di unitarietà del rapporto esecutivo e con la ratio della disciplina relativa alla sospensione dell'ordine di esecuzione.

Premesso che il provvedimento di cumulo ha natura amministrativa e non giurisdizionale e, pertanto, è suscettibile di essere revocato, rimosso, modificato al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato senza acquisire definitívità, tranne che in relazione alle questioni oggetto di interventi del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 26321 del 27/05/2019, PG in proc.

Patellaro, Rv. 276488; Sez. 1, n. 36236 del 23/09/2010, Zagami, Rv. 248298), una volta operato il cumulo materiale secondo le vincolanti prescrizioni dettate dall'art. 663 cod. proc. pen., la disciplina del concorso di pene contenuta negli artt. 71 e ss. cod. pen., per effetto del rinvio ad esse operato dal successivo art. 80, comporta che le pene detentive temporanee, inflitte con le distinte sentenze, "si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico", come previsto dall'art. 76 cod. pen.

È, comunque, possibile procedere allo scioglimento del cumulo ed alla considerazione isolata delle pene in esso comprese soltanto quale operazione funzionale all'applicazione di istituti di favore, quali l'indulto.

Pertanto, il condannato è soggetto ad esecuzione contemporaneamente per tutte le condanne confluite nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti e quindi non può ottenere la scissione del rapporto esecutivo per le singole pronunce al fine di conseguire, previa loro valutazione autonoma ed individuale, la sospensione dell'esecuzione ed il mantenimento in libertà per una condanna, per la quale i limiti di pena consentano l'accesso ai benefici penitenziari o non sia intervenuto precedente provvedimento dì sospensione, ed essere al contempo detenuto per altre, comprese nello stesso cumulo.

Il principio di unicità del rapporto esecutivo viene derogato soltanto quando il condannato commetta nuovo reato in costanza di esecuzione per altro reato o dopo che l'espiazione sia stata interrotta: in questo caso s'impone la formazione di un cumulo parziale in modo tale che quello finale comprenda la pena inflitta per il nuovo reato ed il residuo da espiare al momento della commissione di tale ulteriore illecito in forza del cumulo precedente.

Ineluttabile corollario di tali principi è che "ai fini dell'esecutività di una condanna a pena detentiva, il pubblico ministero è tenuto ad emettere immediatamente ordine di carcerazione e, quando esistano o sopravvengano più condanne per reati diversi, è tenuto altresì a determinare la pena complessiva.

Ne consegue che, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l'obbligo di provvedere al cumulo, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 165 del 1998 non può essere più disposta" (Sez. 1, n. 25483 del 11/04/2017, Fontana, Rv. 270618; Sez. 1, n. 16569 del 21/03/2003, Marino, Rv. 224000; Sez. 1, n. 15748 del 12/04/2002, Burgio, Rv. 221302; Sez. 1, n.6322 del 17/11/1999, Veneranda, Rv. 215028).

Tanto posto, il secondo provvedimento ex art. 663 cod. proc. pen. ha correttamente disposto la prosecuzione della residua pena in regime di detenzione domiciliare fino alla decisione el Tribunale di sorveglianza ex art. 656, comma 10 cod. proc. pen., anche se in parte riferita alla sentenza di condanna per la quale era stata disposta la sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. 3.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. 1-t Rigetta il ricorso e co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza a indicata nel preambolo, il Tribunale di Miano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vola ad ottenere lo scioglimento del cumulo disposto dal pubblico ministero con provvedimento n. 4166/2021, in data 16 dicembre 2021, e, per l'effetto, la determinazione del termine di detenzione di Zagari agli arresti domiciliari, decorrente dal 27 settembre 2021, al 27 marzo 2022, con riferimento alla pena di sei mesi di reclusione inflittagli dalla sentenza del Tribunale di Milano in data 5 ottobre 2021. A ragione osserva che nella situazione del condannato, destinatario di due successivi provvedimenti di cumulo, il primo dei quali con contestuale sospensione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. ed il secondo avente, invece, ad oggetto la pena inflitta in un procedimento in cui il condannato era sottoposto a misura cautelare degli arresti domiciliari, con conseguente applicazione dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. che prevede la prosecuzione della detenzione in quale anticipazione provvisoria della espiazione pena, non è possibile sciogliere il secondo cumulo. Trova, infatti, applicazione principio di unicità del rapporto esecutivo, anche considerato che la pena inflitta con la condanna sopravvenuta sarebbe stata comunque interamente espiata tre mesi dopo l'emissione del secondo provvedimento di cumulo e non nell'immediatezza. Situazione quest'ultima che aveva giocato un ruolo decisivo nel caso esaminato nella sentenza della Corte di cassazione, prima sezione penale, n. 37016 del 2018, citata a sostegno dall'istante. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione. Lamenta che il giudice dell'esenzione abbia erroneamente ritenuto inapplicabile al caso in verifica il principio enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 37016 del 2018. Al contrario, trattandosi di situazione sovrapponibile, avrebbe dovuto, in applicazione dei commi 5 e 10 dell'art. 656 cod. proc. pen., sciogliere il secondo cumulo e limitare lo stato detentivo alla scadenza della pena inflitta con il titolo in forza del quale il condannato si trovava detenuto in custodia cautelare. Non aveva alcun rilievo la circostanza che l'espiazione della pena detentiva relativa a quest'ultimo titolo sarebbe finita tre mesi dopo la notifica del secondo provvedimento di cumulo perché ciò che conta è l'indebita protrazione dello stato detentivo per il titolo per quale il primo provvedimento di cumulo aveva ordinato la sospensione dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone censure infondate e pertanto deve essere rigettato 1. In fatto, è incontroverso che il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano ha emesso: - il 22 novembre 2011 un primo provvedimento di unificazione delle pene concorrenti inflitte a Zagari con le sentenze n. 6802/2017 e 612/2021, con il quale ha determinato la pena complessiva in anni 1 mesi 8 e giorni 20 di reclusione, di cui ha contestualmente disposto, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., la sospensione dell'esecuzione - il 16 dicembre 2021 un secondo provvedimento di cumulo - avente ad oggetto, oltre alla precedente pena, quella di mesi 6 di reclusione, oggetto di un'ulteriore sentenza di condanna emessa, in data 5 ottobre 2021, nelle more divenuta irrevocabile - con cui ha disposto, ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., la prosecuzione dell'esecuzione in regime di detenzione domiciliare trovandosi lo Zagari, nell'ambito del procedimento definito con la sentenza citata da ultimo, in regime di custodia cautelare agli arresti domiciliari; Al momento dell'emissione del secondo provvedimento di cumulo, dunque, Zagari era in stato di libertà quanto all'esecuzione, sospesa, della pena determinata con il cumulo emesso per primo in ordine di tempo e in stato di arresti domiciliari quanto all'esecuzione della pena inflittagli con la sentenza del 5 ottobre 2021. 2. Sostiene il ricorrente che il giudice dell'esecuzione, uniformandosi ai principi espressi dalla sentenza n. 37016 del 2018 di questa Corte, una volta rilevato che la pena determinata dal primo provvedimento di cumulo era ancora sospesa avrebbe dovuto decurtarla da quella determinata nel secondo cumulo così da evitare la protrazione dello stato detentivo oltre la scadenza della pena inflitta con la condanna sopravvenuta il 27 marzo 2022. La tesi, per quanto fondata su un precedente isolato di questa sezione, è erronea perché contrasta con il principio di unitarietà del rapporto esecutivo e con la ratio della disciplina relativa alla sospensione dell'ordine di esecuzione. Premesso che il provvedimento di cumulo ha natura amministrativa e non giurisdizionale e, pertanto, è suscettibile di essere revocato, rimosso, modificato al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato senza acquisire definitívità, tranne che in relazione alle questioni oggetto di interventi del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 26321 del 27/05/2019, PG in proc. Patellaro, Rv. 276488; Sez. 1, n. 36236 del 23/09/2010, Zagami, Rv. 248298), una volta operato il cumulo materiale secondo le vincolanti prescrizioni dettate dall'art. 663 cod. proc. pen., la disciplina del concorso di pene contenuta negli artt. 71 e ss. cod. pen., per effetto del rinvio ad esse operato dal successivo art. 80, comporta che le pene detentive temporanee, inflitte con le distinte sentenze, "si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico", come previsto dall'art. 76 cod. pen. È, comunque, possibile procedere allo scioglimento del cumulo ed alla considerazione isolata delle pene in esso comprese soltanto quale operazione funzionale all'applicazione di istituti di favore, quali l'indulto. Pertanto, il condannato è soggetto ad esecuzione contemporaneamente per tutte le condanne confluite nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti e quindi non può ottenere la scissione del rapporto esecutivo per le singole pronunce al fine di conseguire, previa loro valutazione autonoma ed individuale, la sospensione dell'esecuzione ed il mantenimento in libertà per una condanna, per la quale i limiti di pena consentano l'accesso ai benefici penitenziari o non sia intervenuto precedente provvedimento dì sospensione, ed essere al contempo detenuto per altre, comprese nello stesso cumulo. Il principio di unicità del rapporto esecutivo viene derogato soltanto quando il condannato commetta nuovo reato in costanza di esecuzione per altro reato o dopo che l'espiazione sia stata interrotta: in questo caso s'impone la formazione di un cumulo parziale in modo tale che quello finale comprenda la pena inflitta per il nuovo reato ed il residuo da espiare al momento della commissione di tale ulteriore illecito in forza del cumulo precedente. Ineluttabile corollario di tali principi è che "ai fini dell'esecutività di una condanna a pena detentiva, il pubblico ministero è tenuto ad emettere immediatamente ordine di carcerazione e, quando esistano o sopravvengano più condanne per reati diversi, è tenuto altresì a determinare la pena complessiva. Ne consegue che, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l'obbligo di provvedere al cumulo, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 165 del 1998 non può essere più disposta" (Sez. 1, n. 25483 del 11/04/2017, Fontana, Rv. 270618; Sez. 1, n. 16569 del 21/03/2003, Marino, Rv. 224000; Sez. 1, n. 15748 del 12/04/2002, Burgio, Rv. 221302; Sez. 1, n.6322 del 17/11/1999, Veneranda, Rv. 215028). Tanto posto, il secondo provvedimento ex art. 663 cod. proc. pen. ha correttamente disposto la prosecuzione della residua pena in regime di detenzione domiciliare fino alla decisione el Tribunale di sorveglianza ex art. 656, comma 10 cod. proc. pen., anche se in parte riferita alla sentenza di condanna per la quale era stata disposta la sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. 1-t Rigetta il ricorso e co
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