CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 38988/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; nonché le conclusioni scritte rassegnate, ai sensi della stessa norma, nell'interesse del ricorrente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 settembre 2022 la Corte di appello di Bologna, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia del 30 ottobre 2018, con la quale il Tribunale di Bologna ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di furto aggravato perché commesso su cose esposte alla pubblica fede (artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen.) e, ritenuta la recidiva specifica reiterata e concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la decisione di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) con il quale ha denunciato la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, ritenuta dai Giudici di merito negando rilevanza al fatto che le chiavi fossero rimaste state dimenticate da parte della persona offesa sul ciclomotore oggetto materiale del reato (unitamente ai beni in esso custoditi), e ciò in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza che in un caso analogo ha affermato che l'aggravante ricorre quando il conducente ha lasciato il mezzo con le portiere aperte e la chiave inserita nel quadro di accensione solo se «si accerti che il conducente si è determinato a lasciare il mezzo nelle condizioni predette a causa di una contingente necessità e non per mera comodità o trascuratezza» (Sez. 4, n. 12196 del 11/01/2017, Cuomo, Rv. 269393 — 01). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Anzitutto, alla luce del mutato regime di procedibilità previsto per la fattispecie delittuosa in imputazione (in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, successivamente alla pronuncia impugnata (cfr. art. 624, comma 3, cod. pen., a mente del quale il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)»), si rileva che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha sporto rituale querela. Ciò posto, il ricorso non ha contestato l'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta ricostruzione del fatto da parte dei Giudici di merito, ossia un vizio di motivazione, bensì la violazione della legge penale (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 — 01). Ebbene, il Collegio condivide ed intende ribadire il principio — più volte espresso da questa Corte - secondo cui non ha rilevanza, al fine della sussistenza della aggravante in discorso la circostanza che il proprietario abbia lasciato le chiavi sul veicolo, non presupponendo essa la predisposizione di un qualsiasi mezzo di difesa f avverso eventuali azioni criminose (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 22194 del 06/12/2016 - dep. 2017, B., Rv. 270122 - 01; Sez. 3, n. 35872 del 08/05/2007, Alia, Rv. 237286 - 01; Sez. 2, n. 164 del 09/11/1988 - dep. 1990, Corrente, Rv. 183007 - 01); e la sentenza impugnata è conforme al detto principio. 2. Al rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese