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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25101/2024

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22250/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentati e difes i dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaG.

Gentile, n. 22 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e di- feso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- tonietta Piredda, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] EST; –intimato – avverso l'ordinanza della Corte d'appellodi Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, n. 2195/23, depositata il 28 luglio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 luglio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Diego, Emilia, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un fondo della superficie di ha 2,65,15, sito in Sassari, alla località [OSCURATO:PERSONA], e riportato in Catasto al foglio 50 , particelle 77, 79, 273, 274, 276, 279, 745, 746 e 950, convennero in giudizio il Comune di Sassari, il [OSCURATO:PERSONA] Est e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante del Consorzio, per sentirli condannare al pagamento dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'immobile.

Premesso che il fondo ricadeva in zona urbanistica C3, per la quale i proprietari degli altri fondi avevano presentato un piano di lottizza- zione, approvato dal Consiglio comunale con delibera del 28 marzo 2017, e avevano costituito un consorzio di urbanizzazione, gli attori riferirono di essere rimasti estranei all'iniziativa, aggiungendo che il Comune, pur avendo immesso il Consorzio nel possesso del fondo di loro proprietà, non aveva determinato l'indennità di espropriazione, neppure in via provvisoria.

Si costituì il Comune, ed eccepì l'inammissibilità della domanda, sostenendo di essersi limitato all'approvazione del piano, senza com- piere alcun atto esecutivo.

Si costituirono inoltre il Consorzio e il Mastio, ed eccepirono l'avve- nuta estinzione del Consorzio e il difetto di legittimazione passiva del Mastio, nonché l'inammissibilità della domanda, sostenendo di non aver mai occupato il fondo degli attori.

1.1. Con ordinanza del 28 luglio 2023, la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha dichiarato inammissibile la domanda, per difetto d'interesse.

Premesso che l'approvazione del piano di lottizzazione, nell'ambito del quale il fondo degli attori era destinato a standard urbanistico, aveva comportato l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, costituendo dichiarazione di pubblica utilità dell'area, la Corte ha os- servato che tale atto aveva comportato l'avvio del procedimento espro- priativo, ma non aveva fatto sorgere l'interesse a proporre opposizione alla stima, non essendo stata provata l'avvenuta occupazione del fondo, il quale era rimastonel libero godimento dei proprietari.

Preci- sato infatti che l'opposizione alla stima costituisce un rimedio di carat- tere impugnatorio, volto a contestare la stima effettuata dalla Ammi- nistrazione, ha affermato che la stessa può essere proposta soltanto a seguito della notifica del decreto di esproprio, nella specie non ancora intervenuta.

Ha escluso che lo stallo del procedimento ablatorio com- portasse una lesione del diritto dei proprietari, osservando chel'appo- sizione del vincolo e la dichiarazione di pubblica utilità rimanevano ef- ficaci per cinque anni, nel corso dei quali, in mancanza di spossessa- mento, i proprietari non avevano interesse a far valere l'inerzia del Co- mune e del Consorzio.

Ha aggiunto che, alla scadenza del vincolo, il fondo sarebbe rimasto assoggettato al regime delle c.d. zone bianche, prive di disciplina urbanistica, e i proprietari sarebbero stati legittimati a chiedere la rideterminazione di tale disciplina, senza poter chiedere la determinazione dell'indennità di esproprio.

Ha ritenuto infine irrile- vante la circostanza che su altri fondi compresi nel piano di lottizza- zione fosse stato costruito un supermercato, con conseguente esauri- mento della volumetria edificabile spettante al fondo degli attori, os- servando che ciò non incideva sulla situazione giuridica degli stessi, non essendosi proceduto all'occupazione del fondo.

2. Avverso la predetta ordinanza i Bagiella hannoproposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memo- ria.

Il Comune ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ., avendo ravvisato l'inammissibilità dell'impugnazione.

A seguito della comunicazione, i ricorrenti hanno chiesto la deci- sione del ricorso, ai sensi dell'art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione, i ricorrent i denuncia no la violazione e la falsa applicazione dell'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, censurando l'ordinanza impugnata per aver qualificato la domanda come opposizione alla stima, anziché come domanda di rico- noscimento dell'indennizzo di cui all'art. 42-biscit., senza tenere conto dell'introduzione del giudizio con atto di citazione e dell'effetto imme- diatamente lesivo della dichiarazione di pubblica utilità, consistente nell'affievolimento del diritto di proprietà, nonché dell'intervenuta oc- cupazione dellearee vincolate e dell'esaurimento della volumetria edi- ficabile conseguente alla realizzazione del centro commerciale sugli al- tri fondi inclusi nel piano di lottizzazione.

2. Con il secondo motivo,i ricorrenti deduc ono l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando l'ordinanza impugnata per aver escluso l'applicabilità dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, in virtù della mancata dimostrazione dell'occupazione del fondo, senza considerare che la realizzazione del centro commer- ciale ha determinato l'esaurimento della volumetria edificabile degli al- tri fondi inclusi nel piano di lottizzazione, non impedito né dal Consorzio né dal Comune, con la trasformazione irreversibile del fondo di loro proprietà, ormai destinato a zona verde funzionale alla lottizzazione.

3. Con il terzo motivo,i ricorrenti lamenta no la violazione e la falsa applicazione dell'art. 9, comma secondo, del d.P.R. n. 327 del 2001 e dell'art. 9, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, censu- rando l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto chela deca- denza del vincolo comporterebbe l'assoggettamento del fondo al re- gime delle zone bianche, senza tenere conto dell'intervenuta approva- zione e realizzazione dello strumento urbanistico di attuazione e della conseguente perdita di valore dell'area non occupata, indennizzabile ai sensi dell'art. 42-bisdel d.P.R. n. 327 del 2001.

4. Con il quarto motivo, i ricorrent i denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 cod. proc. civ., chiedendo la cassazione senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con l'accoglimento della domanda, ed in subordine l'ammissione delle prove dedotte nell'atto di citazione.

5. I primi due motiv i, da esaminar si congiuntamente, in quanto entrambi riguardanti l'interpretazione della domanda proposta dai ri- correnti, sono inammissibili, riflettendo l'omessa valutazione di ele- menti di fatto allegati a sostegno della pretesa azionata, che, oltre ad essere statipresi puntualmente in considerazione dalla Corte territo- riale, non possono comunque considerarsi idonei a giustificare una di- versa qualificazione della pretesa azionata.

Ai fini dell'esclusione della sussistenza dell'interesse ad agire, l'or- dinanza impugnata ha infatti dato atto, per un verso della mancanza di una condizione indispensabile per la proposizione dell'opposizione alla stima, costituita dall'emissione del decreto di espropriazione, e per al- tro verso,della mancanza di un atto lesivo del diritto di proprietà, rile- vando che il procedimento ablatorio, avviato con la dichiarazione di pubblica utilità, non era proseguito con l'occupazione del fondo, ed escludendo la possibilità di ricollegare l'insorgenza dello interesse all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio alla trasformazione degli altri lotti inclusi nel piano di lottizzazione.

Nelribadire la configurabilità della domanda come azione di deter- minazione dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, anziché come opposizione alla stima ai sensi dell'art. 54 del medesimo d.P.R., i ricorrenti non sono in grado d'indicare altri ele- menti, indebitamente trascurati dalla Corte territoriale, idonei ad orien- tare in senso diverso ladecisione, insistendo su quelli appena menzio- nati, senza neppure considerare che, ai fini del l 'insorgenza del diritto all'indennizzo dicui all'art. 42-bis cit. , non è sufficiente l'utilizzazione dell'immobile senza titolo, ma è necessaria l'emissione di un decreto di acquisizione sanante, della quale nella specie non risulta in alcun modo l'avvenuta allegazione a sostegno della domanda.

6. E' parimenti inammissibile il terzo motivo, riflettente l'erronea esclusione del pregiudizio derivante dall'approvazione e realizzazione del piano di lottizzazione, anche in caso di decadenza del vincolo preor- dinato all'esproprio.

Anche a voler ritenere che, come sostengono i ricorrenti, la perdita di valore del fondo, asseritamente derivante dall'inclusione dello stesso nel piano di lottizzazione, non seguita dall'espropriazione, sia destinata a perdurare anche dopo la scadenza deltermine di efficacia del vincolo, non trovando applicazione in tal caso il regime giuridico delle c.d. zone bianche, a causa dell'intervenuta realizzazione dell'intervento urbani- stico programmato, deve escludersi l'idoneità di tale pregiudizio a giu- stificare la proposizione di una domanda di riconoscimento dell'inden- nità di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, la quale presup- pone, come si è detto, l'avvenuta emissione di un decreto di acquisi- zione, a sanatoria dell'illecito derivante dall'utilizzazione senza titolo dell'immobile per scopi d'interesse pubblico, laddove la sottoposizione del bene ad un vincolo preordinato all'esproprio può dar luogo al rico- noscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 39 del d.P.R. n. 327 cit., peraltro subordinatamente alla reiterazione del vincolo alla scadenza.

7. Il quarto motivo non contiene infine una vera e propria censura, risolvendosi nella mera richiesta di decisione della controversia nel me- rito, in caso di accoglimento del ricorso, ovvero di ammissione delle prove dedotte nello atto introduttivo del giudizio, estranea a compiti di questa Corte, in quanto riservata in via esclusiva al giudice di rinvio, in caso di cassazione del provvedimento impugnato.

8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

La definizione del giudizio in conformità della proposta comporta, ai sensi dell'art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che si liquida come dal dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrent i al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 2.500,00.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l egge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22250/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentati e difes i dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaG. Gentile, n. 22 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e di- feso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- tonietta Piredda, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] EST; –intimato – avverso l'ordinanza della Corte d'appellodi Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, n. 2195/23, depositata il 28 luglio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 luglio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Diego, Emilia, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un fondo della superficie di ha 2,65,15, sito in Sassari, alla località [OSCURATO:PERSONA], e riportato in Catasto al foglio 50 , particelle 77, 79, 273, 274, 276, 279, 745, 746 e 950, convennero in giudizio il Comune di Sassari, il [OSCURATO:PERSONA] Est e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante del Consorzio, per sentirli condannare al pagamento dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'immobile. Premesso che il fondo ricadeva in zona urbanistica C3, per la quale i proprietari degli altri fondi avevano presentato un piano di lottizza- zione, approvato dal Consiglio comunale con delibera del 28 marzo 2017, e avevano costituito un consorzio di urbanizzazione, gli attori riferirono di essere rimasti estranei all'iniziativa, aggiungendo che il Comune, pur avendo immesso il Consorzio nel possesso del fondo di loro proprietà, non aveva determinato l'indennità di espropriazione, neppure in via provvisoria. Si costituì il Comune, ed eccepì l'inammissibilità della domanda, sostenendo di essersi limitato all'approvazione del piano, senza com- piere alcun atto esecutivo. Si costituirono inoltre il Consorzio e il Mastio, ed eccepirono l'avve- nuta estinzione del Consorzio e il difetto di legittimazione passiva del Mastio, nonché l'inammissibilità della domanda, sostenendo di non aver mai occupato il fondo degli attori. 1.1. Con ordinanza del 28 luglio 2023, la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha dichiarato inammissibile la domanda, per difetto d'interesse. Premesso che l'approvazione del piano di lottizzazione, nell'ambito del quale il fondo degli attori era destinato a standard urbanistico, aveva comportato l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, costituendo dichiarazione di pubblica utilità dell'area, la Corte ha os- servato che tale atto aveva comportato l'avvio del procedimento espro- priativo, ma non aveva fatto sorgere l'interesse a proporre opposizione alla stima, non essendo stata provata l'avvenuta occupazione del fondo, il quale era rimastonel libero godimento dei proprietari. Preci- sato infatti che l'opposizione alla stima costituisce un rimedio di carat- tere impugnatorio, volto a contestare la stima effettuata dalla Ammi- nistrazione, ha affermato che la stessa può essere proposta soltanto a seguito della notifica del decreto di esproprio, nella specie non ancora intervenuta. Ha escluso che lo stallo del procedimento ablatorio com- portasse una lesione del diritto dei proprietari, osservando chel'appo- sizione del vincolo e la dichiarazione di pubblica utilità rimanevano ef- ficaci per cinque anni, nel corso dei quali, in mancanza di spossessa- mento, i proprietari non avevano interesse a far valere l'inerzia del Co- mune e del Consorzio. Ha aggiunto che, alla scadenza del vincolo, il fondo sarebbe rimasto assoggettato al regime delle c.d. zone bianche, prive di disciplina urbanistica, e i proprietari sarebbero stati legittimati a chiedere la rideterminazione di tale disciplina, senza poter chiedere la determinazione dell'indennità di esproprio. Ha ritenuto infine irrile- vante la circostanza che su altri fondi compresi nel piano di lottizza- zione fosse stato costruito un supermercato, con conseguente esauri- mento della volumetria edificabile spettante al fondo degli attori, os- servando che ciò non incideva sulla situazione giuridica degli stessi, non essendosi proceduto all'occupazione del fondo. 2. Avverso la predetta ordinanza i Bagiella hannoproposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memo- ria. Il Comune ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ., avendo ravvisato l'inammissibilità dell'impugnazione. A seguito della comunicazione, i ricorrenti hanno chiesto la deci- sione del ricorso, ai sensi dell'art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, i ricorrent i denuncia no la violazione e la falsa applicazione dell'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, censurando l'ordinanza impugnata per aver qualificato la domanda come opposizione alla stima, anziché come domanda di rico- noscimento dell'indennizzo di cui all'art. 42-biscit., senza tenere conto dell'introduzione del giudizio con atto di citazione e dell'effetto imme- diatamente lesivo della dichiarazione di pubblica utilità, consistente nell'affievolimento del diritto di proprietà, nonché dell'intervenuta oc- cupazione dellearee vincolate e dell'esaurimento della volumetria edi- ficabile conseguente alla realizzazione del centro commerciale sugli al- tri fondi inclusi nel piano di lottizzazione. 2. Con il secondo motivo,i ricorrenti deduc ono l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando l'ordinanza impugnata per aver escluso l'applicabilità dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, in virtù della mancata dimostrazione dell'occupazione del fondo, senza considerare che la realizzazione del centro commer- ciale ha determinato l'esaurimento della volumetria edificabile degli al- tri fondi inclusi nel piano di lottizzazione, non impedito né dal Consorzio né dal Comune, con la trasformazione irreversibile del fondo di loro proprietà, ormai destinato a zona verde funzionale alla lottizzazione. 3. Con il terzo motivo,i ricorrenti lamenta no la violazione e la falsa applicazione dell'art. 9, comma secondo, del d.P.R. n. 327 del 2001 e dell'art. 9, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, censu- rando l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto chela deca- denza del vincolo comporterebbe l'assoggettamento del fondo al re- gime delle zone bianche, senza tenere conto dell'intervenuta approva- zione e realizzazione dello strumento urbanistico di attuazione e della conseguente perdita di valore dell'area non occupata, indennizzabile ai sensi dell'art. 42-bisdel d.P.R. n. 327 del 2001. 4. Con il quarto motivo, i ricorrent i denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 cod. proc. civ., chiedendo la cassazione senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con l'accoglimento della domanda, ed in subordine l'ammissione delle prove dedotte nell'atto di citazione. 5. I primi due motiv i, da esaminar si congiuntamente, in quanto entrambi riguardanti l'interpretazione della domanda proposta dai ri- correnti, sono inammissibili, riflettendo l'omessa valutazione di ele- menti di fatto allegati a sostegno della pretesa azionata, che, oltre ad essere statipresi puntualmente in considerazione dalla Corte territo- riale, non possono comunque considerarsi idonei a giustificare una di- versa qualificazione della pretesa azionata. Ai fini dell'esclusione della sussistenza dell'interesse ad agire, l'or- dinanza impugnata ha infatti dato atto, per un verso della mancanza di una condizione indispensabile per la proposizione dell'opposizione alla stima, costituita dall'emissione del decreto di espropriazione, e per al- tro verso,della mancanza di un atto lesivo del diritto di proprietà, rile- vando che il procedimento ablatorio, avviato con la dichiarazione di pubblica utilità, non era proseguito con l'occupazione del fondo, ed escludendo la possibilità di ricollegare l'insorgenza dello interesse all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio alla trasformazione degli altri lotti inclusi nel piano di lottizzazione. Nelribadire la configurabilità della domanda come azione di deter- minazione dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, anziché come opposizione alla stima ai sensi dell'art. 54 del medesimo d.P.R., i ricorrenti non sono in grado d'indicare altri ele- menti, indebitamente trascurati dalla Corte territoriale, idonei ad orien- tare in senso diverso ladecisione, insistendo su quelli appena menzio- nati, senza neppure considerare che, ai fini del l 'insorgenza del diritto all'indennizzo dicui all'art. 42-bis cit. , non è sufficiente l'utilizzazione dell'immobile senza titolo, ma è necessaria l'emissione di un decreto di acquisizione sanante, della quale nella specie non risulta in alcun modo l'avvenuta allegazione a sostegno della domanda. 6. E' parimenti inammissibile il terzo motivo, riflettente l'erronea esclusione del pregiudizio derivante dall'approvazione e realizzazione del piano di lottizzazione, anche in caso di decadenza del vincolo preor- dinato all'esproprio. Anche a voler ritenere che, come sostengono i ricorrenti, la perdita di valore del fondo, asseritamente derivante dall'inclusione dello stesso nel piano di lottizzazione, non seguita dall'espropriazione, sia destinata a perdurare anche dopo la scadenza deltermine di efficacia del vincolo, non trovando applicazione in tal caso il regime giuridico delle c.d. zone bianche, a causa dell'intervenuta realizzazione dell'intervento urbani- stico programmato, deve escludersi l'idoneità di tale pregiudizio a giu- stificare la proposizione di una domanda di riconoscimento dell'inden- nità di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, la quale presup- pone, come si è detto, l'avvenuta emissione di un decreto di acquisi- zione, a sanatoria dell'illecito derivante dall'utilizzazione senza titolo dell'immobile per scopi d'interesse pubblico, laddove la sottoposizione del bene ad un vincolo preordinato all'esproprio può dar luogo al rico- noscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 39 del d.P.R. n. 327 cit., peraltro subordinatamente alla reiterazione del vincolo alla scadenza. 7. Il quarto motivo non contiene infine una vera e propria censura, risolvendosi nella mera richiesta di decisione della controversia nel me- rito, in caso di accoglimento del ricorso, ovvero di ammissione delle prove dedotte nello atto introduttivo del giudizio, estranea a compiti di questa Corte, in quanto riservata in via esclusiva al giudice di rinvio, in caso di cassazione del provvedimento impugnato. 8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. La definizione del giudizio in conformità della proposta comporta, ai sensi dell'art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che si liquida come dal dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrent i al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 2.500,00. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l egge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza
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