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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 40764/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la mancata riqualificazione della ricettazione in furto, l'erronea applicazione della recidiva, il difetto e l'illogicità della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ricorso è inammissibile poiché si riduce ad una diversa e più favorevole lettura del materiale probatorio, rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello che con un logico apparato argomentativo è pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputato in ordine al fatto ascrittogli (in tal senso si è fatto riferimento all'assenza di elementi di fatto idonei a supportare la tesi difensiva: pag. 4). considerato che, ai fini della recidiva, si è dato conto del fatto che la condotta contestata costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato ( cfr. pag. 4) ( Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782).

Considerato che con riferimento al diniego delle attenuanti generiche , il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra riportata, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, rilevando di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce della gravità delle condotte poste in essere e dei precedenti penali già riportati dall'imputato.

E sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62- bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez.

VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez.

II n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163).

Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Le su esposte considerazioni impongono di dichiarare inammissibile il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L igi Agos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la mancata riqualificazione della ricettazione in furto, l'erronea applicazione della recidiva, il difetto e l'illogicità della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ricorso è inammissibile poiché si riduce ad una diversa e più favorevole lettura del materiale probatorio, rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello che con un logico apparato argomentativo è pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputato in ordine al fatto ascrittogli (in tal senso si è fatto riferimento all'assenza di elementi di fatto idonei a supportare la tesi difensiva: pag. 4). considerato che, ai fini della recidiva, si è dato conto del fatto che la condotta contestata costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato ( cfr. pag. 4) ( Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). Considerato che con riferimento al diniego delle attenuanti generiche , il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra riportata, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, rilevando di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce della gravità delle condotte poste in essere e dei precedenti penali già riportati dall'imputato. E sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62- bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. II n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Le su esposte considerazioni impongono di dichiarare inammissibile il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L igi Agos
Sentenza Cassazione n. 40764/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris