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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 42516/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 030313Q) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata appare connotata da marcata genericità e aspecificità perché non indica le ragioni di effettiva critica mosse alla sentenza gravata nella parte in cui vengono puntualmente valorizzati, senza incorrere in alcuna incongruenza logica, gli esiti della perizia disposta al fine di accertare la piena imputabilità del ricorrente, confermata dalle verifica peritale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 030313Q) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata appare connotata da marcata genericità e aspecificità perché non indica le ragioni di effettiva critica mosse alla sentenza gravata nella parte in cui vengono puntualmente valorizzati, senza incorrere in alcuna incongruenza logica, gli esiti della perizia disposta al fine di accertare la piena imputabilità del ricorrente, confermata dalle verifica peritale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.
Sentenza Cassazione n. 42516/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris