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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 13590/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16171/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Lombardia n. 4467 /12 /2021 depositata il 17/12/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.

Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197/2022, comprensivo del pagamento della prima rata; rilevata la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1 cit. e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16171/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 4467 /12 /2021 depositata il 17/12/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197/2022, comprensivo del pagamento della prima rata; rilevata la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1 cit. e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresidente
Decreto Cassazione n. 13590/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris