CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04238/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2261/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 12, press o gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e difeso ope legis -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2919/2021 depositata il 20/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma, adita dal Ministero dell’Interno, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto parzialmente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno derivato dall’illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, intercorsi fra le parti senza soluzione di continuità dal 31 luglio 2008, nonché al pagamento delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nell’arco temporale 2008/31 dicembre 2016; 2. la Corte territoriale, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, ha deciso la controversia in applicazione del principio della «ragione più liquida» e, quanto alla domanda risarcitoria, ha evidenziato che, a prescindere dalla legittimità o meno dei contratti a termine, la domanda stessa non poteva trovare accoglimento, perché il Rossini era stato stabilizzato e sussisteva un rapporto di causa/effetto fra la reiterazione delle assunzioni a tempo determinato e la definitiva immissione in ruolo; ha, quindi, ritenuto cancellato l’illecito per effetto della stabilizzazione del rapporto; 3. il giudice d’appello ha rigettato anche la domanda di pagamento delle differenze retributive, rilevando che il C.C.N.L. per i dipendenti del comparto Ministeri non ricollega in via automatica all’anzianità di servizio l’aumento retributivo, perché le progressioni orizzontali richiedono il previo espletamento di procedure selettive; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, ai quali il Ministero dell’interno ha opposto difese con tempestivo controricorso; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., perché con l’atto d’appello il Ministero si era limitato a riproporre le medesime argomentazioni difensive già formulate nel primo grado di giudizio e non aveva indicato le parti del provvedimento appellate e le modifiche richieste alla ricostruzione operata dal giudice di prime cure; 2. con la seconda censura è dedotta la violazione dell’art. 32, quinto comma della legge n. 183 del 2010 e dell’art. 36, secondo e quinto comma, del d.lgs. n. 165/2001; il ricorrente, ribadita l’illegittimità dei contratti a termine intercorsi fra le parti, sostiene, in sintesi, che il risarcimento del danno non può essere escluso in caso di stabilizzazione e deve trovare comunque applicazione il principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 5072/2016, in quanto nell’impiego pubblico contrattualizzato la conversione è esclusa per legge; 3. la terza critica addebita alla sentenza impugnata «omessa pronuncia su un fatto rilevante ai fini del decidere»; sostiene il Rossini che l’immissione in ruolo è avvenuta quando già il giudizio era pendente da tempo e, pertanto, la stessa non poteva far venire meno il diritto al risarcimento del danno, ormai entrato definitivamente nel patrimonio del ricorrente; 4. infine, con il quarto motivo , è denunciata la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE nonché dell’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001; il ricorrente ribadisce che dovevano essere riconosciuti gli scatti di anzianità spettanti agli assunti a tempo indeterminato e richiama giurisprudenza della Corte di Giustizia per sostenere che la disparità di trattamento può esseregiustificata solo da ragioni oggettive, insussistenti nella fattispecie; 5. il primo motivo è inammissibile; hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte che «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio diappello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.» (Cass. S.U. n. 27199/2017); il ricorso, che muove da un’interpretazione errata delle norme che vengono in rilievo, è formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., perché non riporta neppure nelle parti essenziali il contenuto degli atti processuali e non consente alla Corte di esprimersi ex actis sull’asserita carenza di specificità, intesa nei termini precisati dalle Sezioni Unite, dei motivi di impugnazione; 6. il secondo ed il terzo motivo, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati perché la Corte territoriale ha deciso la controversia attenendosi al principio di diritto enunciato da Cass. n. 16336/2017, richiamato in motivazione da Cass. n. 15353/2020 nonchè da Cass. n. 32715/2002 e da Cass. n. 32719/2022; 6.1. il ricorrente non contesta che la procedura di stabilizzazione della quale qui si discute abbia i caratteri richiesti da Cass. n. 14815/2021 e infondatamente assume che il danno comunitario non deve essere provato per il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 5072/2016; 6.1. quel principio, infatti, è applicabile, come questa Corte ha in più occasioni chiarito, nei soli casi in cui venga in rilievo la violazione del diritto dell’Unione sicché allorquando, come nella fattispecie, si sia in presenza di una misura equivalente alla conversione ed idonea ad assicurare il rispetto della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA], torna a d espandersi la regola generale, immanente nel nostro ordinamento, secondo cui il danno deve essere allegato e provato da chi assume di averlo subito; 7. i principi affermati dalle pronunce citate, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., hanno trovato conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 8 maggio 2019 in causa C – 494/2017, Rossato contro [OSCURATO:PERSONA], con la quale il giudice eurounitario, chiamato a pronunciare sulla conformità del richiamato orientamento con gli obblighi imposti dalla direttiva 1999/70/CE, ha evidenziato che (p. 39) «come emerge dalla clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell'ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell'impiego derivante da questi ultimi costituisce l'elemento portante della tutela dei lavoratori»; 7.1. ha aggiunto la Corte, in linea di continuità con precedenti arresti, (punto 41) che «La giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure» e che (p. 42) «né il principio del risarcimento integrale del danno subito né il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi»; 7.2. ha, quindi, concluso che (p.45) «l'accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato»; 8. sulla base dei richiamati principi, qui ribaditi, il ricorso, che muove dal presupposto erroneo che la stabilizzazione sia stata ritenuta misura equivalente al risarcimento del danno (quando in realtà la stessa è misura equivalente alla conversione, sufficiente ad assicurare il rispetto della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA]), deve essere rigettato; 9. infondato è anche il quarto motivo,perché il sistema di progressione stipendiale per il personale del comparto Ministeri si differenzia, quanto all’incidenza dell’anzianità, da quello previsto per i dipendenti del comparto della scuola ed il servizio prestato è solo uno degli elementi valutabili ai fini della progressione all’interno dell’area; 9.1. poiché non sussiste alcuna automaticità fra anzianità di servizio ed acquisizione della fascia stipendiale superiore, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda, avendo il ricorrente agito per il pagamento di pretese differenze retributive, e non ha posto in discussione la disciplina dettata per le progressioni orizzontali dal CCNL di comparto; 10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità, in ragione della complessità della questione giuridica e dei diversi orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito; 11. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impo