CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04960/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Uditi in udienza camerale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata e, per il ricorrente, gli Avv.ti M. Campora e A. Vannetiello, che hanno concluso per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 17549 deliberata il 12/01/2021, la Prima Sezione di questa Corte annullava con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio l'ordinanza del medesimo Tribunale del 05/06/2020 che aveva, «in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza depositata in data 2.3.2020 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di partecipazione, quale organizzatore, ad associazione di stampo mafioso, denominata clan Mallardo (capo A), di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. (capo C), di fittizia intestazione a terzi di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo E) e di Maica gruppo [OSCURATO:SOCIETA]. (capo G), la misura della custodia cautelare in carcere». Osservava la Prima Sezione che mentre «l'ordinanza genetica aveva ritenuto la sussistenza di gravità indiziaria limitata, quanto al reato associativo, al periodo sino all'anno 2010, e quindi, in assenza di elementi indiziari della permanenza sino all'attualità del vincolo associativo, aveva ritenuto infondato nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] un giudizio di attuale pericolosità sociale e il difetto delle necessarie esigenze cautelari per disporre una misura coercitiva», il Tribunale del riesame, investito dell'appello del pubblico ministero, aveva «ritenuto, invece, che la gravità indiziaria in ordine al reato associativo riguardasse anche gli anni successivi al 2010 sul rilievo dell'assenza di elementi sintomatici di un recesso dal sodalizio e del protrarsi sino all'attualità di attività funzionali agli interessi economici del clan Mallardo». Rileva la sentenza di annullamento che «i giudici del merito cautelare hanno dato conformi valutazioni dei dati probatori disponibili, divergendo unicamente in relazione alla delimitazione cronologica della condotta associativa dell'indagato», condividendo, in particolare, l'assunto secondo cui le «dichiarazioni accusatorie darebbero la prova di condotte associative nel periodo sino all'anno 2010»; per quanto riguarda il successivo decennio, tuttavia, «mentre il primo giudice aveva ritenuto che, in assenza dì prove dichiarative relative a detto periodo, la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, con modalità che avevano dato luogo ai fatti di cui alle imputazioni di cui ai capi E e G, non costituisse elemento sufficiente per ritenere la perdurante sussistenza del vincolo associativo (pagina 550), il Tribunale ha ritenuto che, in assenza di condotte di dissociazione e in presenza di attività economiche ancora finalizzate a gestire un patrimonio costruito negli anni precedenti con il contributo del clan Mallardo e a gestirlo ancora nell'interesse di sodali, dovesse essere ritenuta la permanenza sino all'attualità della condotta associativa dell'indagato (pagina 16)». Osserva la Prima Sezione che le censure motivazionali proposte dal ricorrente riguardavano l'omessa valutazione dei temi posti dalla difesa nel giudizio di appello; invero, «il Tribunale ha dato particolare rilievo alle accuse provenienti dai collaboratori Pellegrino, Parente e [OSCURATO:PERSONA] (pagine 5 e 6), senza rispondere ai rilievi concernenti sia la soggettiva credibilità - per le negative valutazioni che sarebbero state compiute in diverse sedi giudiziarie - sia la attendibilità - che sarebbe stata valutata negativamente in precedenti giudizi cautelari e che, in parte, comunque doveva estendersi alle fonti dirette -»; in ordine poi al presupposto storico della derivazione del patrimonio dal clan Mallardo, «la difesa aveva depositato una consulenza contabile finalizzata a dimostrare, invece, che quel patrimonio era stato autonomamente formato dall'indagato, ma di tale prospettazione, funzionale a privare la ineccepibile deduzione del Tribunale della necessaria base fattuale, il Tribunale non ha svolto alcuna verifica», sicché «la censura motivazionale proposta dalle difese con riguardo al giudizio sulla gravità indiziaria risulta, dunque, nei termini indicati fondata». 2. Investito del giudizio di rinvio, il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza deliberata il 16/07/2021, ha rigettato l'appello del Pubblico Ministero, all'esito di una diffusa disamina dei contributi conoscitivi offerti dai vari collaboratori di giustizia e degli ulteriori elementi di prova valorizzati dalla tesi accusatoria. 3. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza della legge penale e motivazione apparente, mancanza di un reale esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro. Il Tribunale del riesame ha omesso di esaminare elementi indiziari dirimenti ai fini della provenienza dal clan Mallardo dei beni di cui i [OSCURATO:PERSONA] dispongono. Con riferimento all'operazione [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ammette che la stessa è stata realizzata da prestanome di [OSCURATO:PERSONA], ma ritiene che non vi sia prova della provenienza illecita di quei fondi, svalutando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e ritenendo "equivoco" l'acclarato coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'operazione, ma tale ricostruzione omette qualsiasi valutazione degli atti del procedimento RGNR 51403/2005, che invece confermano la riferibilità della società Divina ai Mallardo e riscontrano ulteriormente le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Da tali atti risulta che [OSCURATO:PERSONA], già nel 2005, aveva tentato di acquistare l'immobile di Viale dei [OSCURATO:PERSONA] attraverso il proprio prestanome [OSCURATO:PERSONA], che, proprio per conto di Pirozzi, aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita con [OSCURATO:PERSONA], consegnandogli 4 assegni di 12.500 euro ciascuno emessi proprio da [OSCURATO:PERSONA] (che lo stesso Tribunale ammette essere intestata a prestanomi di [OSCURATO:PERSONA]), sicché erroneamente l'ordinanza impugnata ha considerato "equivoco" l'elemento di riscontro rappresentato dall'interesse di Pirozzi nell'operazione immobiliare. Quanto alla consulenza tecnica della difesa, erroneamente l'ordinanza impugnata ha affermato che il ricorrente non l'ha presa in considerazione, posto che la ricostruzione operata in tale consulenza è smentita da numerosi elementi, quali varie annotazioni di polizia giudiziaria e consulenze tecniche, elementi dai quali emerge che i presunti introiti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] sono stati oggetto di specifici accertamenti, rispetto ai quali l'ordinanza impugnata ha omesso l'esame di punti decisivi. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il Tribunale del riesame ne ha dato una lettura atomistica, omettendo di valutare i riscontri estrinseci acquisiti, anche sotto il profilo del giudizio di attendibilità dei dichiaranti, mentre con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori Vassallo, Bidognetti, Izzo e Amatrudi l'ordinanza impugnata si limita a richiamare le ordinanze del 2010 e del 2013, senza procedere alla necessaria valutazione unitaria delle propalazioni. 4. I difensori dell'indagato, Avv.ti M. Campora e D. Vannetiello, hanno trasmesso due memorie. Con la prima si deduce l'inammissibilità e la manifesta infondatezza del ricorso. Richiamati alcuni provvedimenti del giudice del giudice del riesame in sede cautelare, che hanno escluso la sussistenza del fumus del delitto di associazione di stampo mafioso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la memoria, in sintesi, deduce che, attraverso la denuncia di un'insussistente apparenza del provvedimento impugnato, il ricorrente sollecita un'inammissibile rivalutazione dell'intero compendio indiziario, limitandosi a una generica doglianza circa la "valutazione atomistica" delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, laddove il Tribunale del riesame ha valutato in modo completo ed esaustivo tutti i contributi dichiarativi dei collaboranti, singolarmente e nella loro globalità, sottolineando che quasi sempre non risultano indicate le fonti di conoscenza di ciascuno. La seconda memoria del pari deduce l'inammissibilità del ricorso, in quanto, mentre il Tribunale del riesame escluse la gravità indiziaria rispetto a condotte per le quali nella ordinanza genetica il G.i.p., ritenne, in termini di concretezza ed attualità, insussistenti le esigenze cautelari, il ricorso censura esclusivamente le statuizioni del Tribunale di Napoli in punto di gravi indizi di colpevolezza, il che non consente di superare il vaglio preliminare di ammissibilità, tanto più in considerazione della genericità della critica della ordinanza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili, solo accennati e/o introdotti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Su un piano generale, mette conto rilevare che la denunciata mancata valutazione di una serie di elementi ritenuti dal Pubblico Ministero ricorrente decisivi ai fini dell'apprezzamento della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. deve misurarsi con i limiti e con le modalità di deduzione del travisamento della prova sub specie, appunto, di mancata valutazione di una prova decisiva (cd. travisamento per omissione). Centrale nella configurazione del vizio in questione è la peculiare connotazione del dato probatorio omesso, ossia «la caratteristica della decisività, ovviamente nell'ambito dell'apparato motivazionale oggetto di critica», non essendo concepibile «una rivalutazione del complesso probatorio», che sconfinerebbe in valutazioni di merito (Sez. 2, n. 22565 del 09/06/2006, Ruggiero, Rv. 234344). Per integrare il vizio di motivazione, il dato probatorio omesso deve dunque assumere rilievo decisivo rispetto all'apparato argomentativo della decisione impugnata, così che il riscontro del travisamento per omissione sia in grado di inficiare la tenuta complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione stessa, mettendone in luce una frattura nel nucleo essenziale della ratio decídendi. Il ricorso, per un verso, tende a sollecitare una rivalutazione nel merito del compendio indiziario, mentre, per altro verso, attribuisce valenza decisiva ad elementi assunti come pretermessi in termini inidonei a dar corpo al vizio sindacabile in sede di legittimità. 3. Le diffuse doglianze relative all'operazione [OSCURATO:PERSONA] fanno leva, per quanto dedotto dallo stesso ricorso, su alcuni assegni utilizzati da Pirozzi nel 2005 e provenienti dalla società in questione, il che confermerebbe il carattere di riscontro delle dichiarazioni di Parente rappresentato dall'interesse dello stesso Pirozzi. Sul punto, tuttavia, l'ordinanza impugnata ha rimarcato, in primo luogo, il carattere de relato delle dichiarazioni di Parente, che avrebbe appreso quanto riferito (il Tribunale del riesame riporta il dato in termini non di univoca certezza) da [OSCURATO:PERSONA]: al riguardo, il ricorso si sottrae al confronto critico con il rilievo dell'ordinanza impugnata, volto, all'evidenza, a dar conto di una minor valenza attribuibile alle dichiarazioni del collaborante. D'altra parte, l'ordinanza impugnata ha richiamato una serie di dati - tratti in particolare da intercettazioni - valorizzati nel senso della ricostruzione dei rapporti [OSCURATO:PERSONA]/Pirozzi con riguardo al complesso immobiliare della società, dati anch'essi non esaminati criticamente dal ricorso. Nei termini, in estrema sintesi, indicati, la carenza della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849) preclude in radice l'apprezzamento della decisività dei dati che si assumono pretermessi. Le doglianze relative alla consulenza tecnica della difesa sono del tutto aspecifiche, poiché il ricorso, in buona sostanza, rinvia a plurime fonti probatorie (annotazioni di polizia giudiziaria, consulenze tecniche) in termini tali da sollecitare la rivalutazione complessiva degli elementi conoscitivi traibili da dette fonti, ossia un apprezzamento schiettamente di merito precluso al giudice di legittimità. Per quanto riguarda i collaboratori di giustizia, l'ordinanza impugnata, come si è anticipato, propone un diffuso scrutinio, non oggetto di puntuale disamina critica da parte del ricorso, che anche per questa parte si rivela, da un lato, generico e, dall'altro, inidoneo a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 4. Pertanto, il ricorso del Pubblico Ministero deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Min