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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 15052/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; F*1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 2 febbraio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha ratificato il decreto di sospensione n. 2571/2021 emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Macerata in data 28.12.2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, e per l'effetto ha disposto la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 D.P.R. 309/90 applicata al predetto con ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila con ordinanza n. 2967/2021 in data 18.11.2021; disponeva la decorrenza della revoca dall'inizio della esecuzione della misura alternativa.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Antonio deducendo:

I. vizio di motivazione in relazione alla valutazione dello scopo rieducativo della condizione di dipendenza del condannato ammesso alla misura ex art. 94 D.P.R. 309/90;

II. vizio di motivazione in riferimento alla data da cui far decorrere gli effetti della revoca.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tendenti ad ottenere una non consentita rivalutazione di aspetti in fatto, oggetto di congrua valutazione nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; F*1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 2 febbraio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha ratificato il decreto di sospensione n. 2571/2021 emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Macerata in data 28.12.2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, e per l'effetto ha disposto la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 D.P.R. 309/90 applicata al predetto con ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila con ordinanza n. 2967/2021 in data 18.11.2021; disponeva la decorrenza della revoca dall'inizio della esecuzione della misura alternativa. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Antonio deducendo: I. vizio di motivazione in relazione alla valutazione dello scopo rieducativo della condizione di dipendenza del condannato ammesso alla misura ex art. 94 D.P.R. 309/90; II. vizio di motivazione in riferimento alla data da cui far decorrere gli effetti della revoca. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tendenti ad ottenere una non consentita rivalutazione di aspetti in fatto, oggetto di congrua valutazione nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 15052/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris