CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 10866/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 175-38809/21 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, così come integrato dai motivi aggiunti trasmessi a mezzo p.e.c. in data 11 gennaio 2022, per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una diversa qualificazione sostanziale e circostanziale del fatto che si pone in antitesi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). 1.1. La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la descrizione delle modalità della consumata sottrazione, con impossessamento del denaro sottratto alla cassa della farmacia successivo alla minaccia portata con arma alla persona offesa, qualifica il fatto-reato in termini di rapina consumata e giammai tentata, proprio per il consolidarsi del possesso nell'agente dopo l'uso della violenza alla persona, che a quel risultato era funzionale. A fronte di tali dati - del tutto inequivoci - l'ermeneusi alternativa introdotta dalla difesa si discosta immotivatamente dal consolidato orientamento assunto sul punto da questa Corte (il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o delle forze dell'ordine, nei termini Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848; Sez. 2, n. 7500 del 26/01/2017, Hamidovic, Rv. 269576; Sez. 2, n. 5512 del 22/10/2013, dep. 2014, Barbato, Rv. 258207; Sez. 2, n. 5663 del 20/11/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254691; Sez. 2, n. 35006 del 09/06/2010, Pistola, Rv. 248611; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 2384 del 10/12/2020, dep. 2021, Manole, non mass.; Sez. 2, n. 25156, del 13/5/2021, non mass.). 1.2. Del pari quanto a dimensione circostanziale riconosciuta (circostanze attenuanti generiche stimate in giudizio di equivalenza rispetto alle plurime aggravanti ad effetto speciale "interne" alla fattispecie di rapina ed alla recidiva qualificata di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. pen.) e sanzionatoria, ridotta dalla Corte di merito nel minimo edittale. La difesa insiste/ infatti, nel dedurre vizio di motivazione sulla dedotta insussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale di aver ?ito con volto travisato da cappellino con visiera, occhiali e mascherina (obbligatoria). La Corte ha sul punto argomentato il proprio convincimento valorizzando la natura plurale degli strumenti di travisamento che, complessivamente valutati, avevano condotto a guadagnare l'effetto voluto dall'agente. Inoltre, il ricorrente deduce, senza nulla allegare in proposito, che l'effetto di travisamento non poteva conseguire dall'uso di occhiali da vista. Il motivo è dunque privo della necessaria autosufficienza. Ad ogni buon conto va pure evidenziata la carenza di concreto interesse alla deduzione, atteso che l'effetto ingravescente (neutralizzato dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non bilanciabili nel senso della prevalenza in ragione della recidiva riconosciuta e non censurata) deriva già dalla ricorrenza della aggravante dell'uso dell'arma, sicché dalla eventuale elisione di una sola circostanza aggravante oggetto di censura (aver agito con il volto travisato) 175-38809/21 non deriverebbe comunque un diverso giudizio di valenza, non essendo contestata la ricorrenza dell'altra circostanza ad effetto speciale (uso dell'arma) interna al n. 1 del terzo comma dell'art.628 cod. pen. e non potendo comunque accedersi al giudizio di prevalenza in ragione del preciso divieto normativo di cui all'articolo 69, comma quarto, cod. pen.. 2. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a titolo di sanzione dovendo ravvisarsi, per quanto sopra evidenziato, colpa nella proposizione dei motivi di ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere e