CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 01461/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c,Q [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di cui all'art. 495 c.p. e del reato di cui all'art. 12 n. 5 d.lgs. 286/98; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione, afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, con conseguente insindacabilità della statuizione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il Consigliere estensore