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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 31149/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, sono anche manifestamente infondati perché propongono un tema, sulla misura dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., giustificate, la prima, con riferimento alle concrete modalità del fatto che non consentivano di operare la piena riduzione del terzo e il diniego della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. sul rilievo che la "tardiva" decisione di spontaneo rientro nell'abitazione non è idoneo a configurare la resipiscenza che giustifica l'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, sono anche manifestamente infondati perché propongono un tema, sulla misura dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., giustificate, la prima, con riferimento alle concrete modalità del fatto che non consentivano di operare la piena riduzione del terzo e il diniego della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. sul rilievo che la "tardiva" decisione di spontaneo rientro nell'abitazione non è idoneo a configurare la resipiscenza che giustifica l'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31149/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris